REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1775/1924 - Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di Pozzuolo del Friuli in Ente consorziale autonomo, con personalita' giuridica. (024U1775)

Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di Pozzuolo del Friuli in Ente consorziale autonomo, con personalita' giuridica. (024U1775)

Numero 1775 Anno 1924 GU 19.11.1924 Codice 024U1775

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1775

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A datare dal 1º ottobre 1924, la Regia scuola pratica di agricoltura di Pozzuolo del Friuli (Udine) e' trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalita' giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Del Consorzio fanno parte, oltre lo Stato e la provincia del Friuli, l'Opera pia Sabbatini.

Al Consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L.
3000.


Art. 2

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Comma 1

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verra' stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sara' essenzialmente pratico.

La Scuola potra' tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che piu' interessano l'economia rurale del luogo.

Il regolamento, di cui all'art. 15 del presente decreto, fissera' le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, eta', titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sara' rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.


Art. 3

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Comma 1

La Scuola e' retta da un Consiglio di amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia e di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. l del presente decreto, piu' i rappresentanti dell'Opera pia Sabbatini.

Il direttore della Scuola e' membro di diritto del Consiglio, con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

((Il presidente dell'Opera pia Sabbatini e' presidente del Consiglio di amministrazione)).

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.


Art. 4

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Comma 1

Il Consiglio di amministrazione e' responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero, i programmi d'insegnamento, nonche' le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, cosi' della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, cosi' della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati; delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonche' quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 24 maggio 1925, n. 906 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In eccezione di quanto dispone l'art. 4 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, la nomina e la revoca del censore-catechista e' riservata a Monsignore Arcivescovo di Udine quale presidente dell'Opera pia Sabbatini".


Art. 5

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Comma 1

Quanto e' presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, e' invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica di arredamento rimane pure a beneficio di essa.

Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento dalla Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda non dispongano altrimenti.


Art. 6

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Comma 1

Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato, con L. 119.560; la provincia del Friuli, con L. 14.000; l'Opera pia Sabbatini, con L. 15,000; somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio 1924-25.


Art. 7

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Comma 1

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o piu' prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza. ((1))

Qualora se ne avverta il bisogno, potra' essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 24 maggio 1925, n. 906 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "All'«Insegnante di cultura generale» di cui al 1° comma dell'art. 7 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775, e' sostituito il «censore-catechista insegnante di cultura generale»".


Art. 8

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Comma 1

Il direttore e il vice direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione giudicatrice e' costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio di amministrazione, scelti fra i professori d'agraria di istituti governativi o pareggiati.

Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi tre membri sara' nominato da esso anziche' dal Ministero.

Per la prima volta potranno essere assunti in servizio senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice direttore, insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.


Art. 9

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Comma 1

Al concorso per i posti di direttore e di vice direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli Istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente. Il limite massimo di eta' per i concorrenti e' il quarantesimo anno. Tale limite non e' prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Il concorso sara' per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovra' sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parita' di merito, sara' data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione, il quale dovra' attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sara' ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarita'.

Il vincitore del concorso sara' assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverra' definitiva.

Il biennio di prova sara' computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.


Art. 10

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Comma 1

((La nomina del censore-catechista insegnante di cultura generale sara' definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sara' computato agli effetti degli aumenti e del trattamento di quiescenza)).


Art. 11

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Comma 1

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonche' del prefetto di disciplina, sara' fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano gia' dato prova della loro capacita'.

La nomina sara' definitiva dopo un anno di prova.

L'anno di prova sara' computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Al personale attualmente in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.


Art. 12

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Comma 1

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore e' il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice direttore coadiuva il direttore cosi nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

((Il censore-catechista insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni e come catechista attende al servizio ordinario religioso del convitto)).

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilita' rispetto al direttore della Scuola. Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio. Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto, secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovra' prestare una cauzione, la misura della quale sara' determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovra' essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sara' versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sara' effettuato su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio, ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capo tecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore, ed, eventualmente, dal vice direttore; funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed e' consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sotto capi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.


Art. 13

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Comma 1

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potra' essere inferiore a quello qui appresso indicato.

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescera' fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per se' e famiglia presso la Scuola.

Per il vice direttore e gli insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescera' fino a lire 13,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescera', fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche d'agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sara' computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario. Comunque, in virtu' di tale computo, non potra' conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sara' mantenuta come assegno ad personam fino all'assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dell'interessato, e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola versera' un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario-economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 °%, e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia gia' provvisto di pensione a carico dello Stato, sara' consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.


Art. 14

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Comma 1

L'amministrazione dell'azienda agraria e' disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore e' preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed e' responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrita' e del regolare funzionamento di essa.

Sara' suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od un'attivita' da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento e il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovra' sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovra' dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilita', potra' affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.


Art. 15

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Comma 1

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sara' sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale deliberera' in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.


Art. 16

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Comma 1

Sino alla costituzione del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente, rimane in carica con le attribuzioni di esso il Comitato amministrativo della Scuola attualmente in funzione per quei provvedimenti ritenuti indispensabili a che la Scuola non abbia a interrompere il suo funzionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Nava.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1924.

Atti del Governo, registro 230, foglio 99. - Granata.