REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2211/1935 - Modificazione degli articoli 333 e 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. (035U2211)

Modificazione degli articoli 333 e 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. (035U2211)

Numero 2211 Anno 1935 GU 08.01.1936 Codice 035U2211

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-12-09;2211

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 333 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dai seguenti:

« I rendiconti debbono presentarsi, entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od a quella compartimentale o provinciale da cui dipendono i funzionari delegati.

Tale termine e' portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le Prefetture del Regno.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare: le aperture di credito, gli assegni consegnati e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati ».



Art. 2

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 334 del regolamento suindicato e' sostituito dai seguenti:

« Gli Enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'articolo 326, non piu' tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre.

((Tale termine e' portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri ed al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia, e nelle Isole italiane dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana)) ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 gennaio 1936 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 368, foglio 11. - Mancini.