Il secondo comma dell'art. 333 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dai seguenti:
« I rendiconti debbono presentarsi, entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od a quella compartimentale o provinciale da cui dipendono i funzionari delegati.
Tale termine e' portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le Prefetture del Regno.
I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare: le aperture di credito, gli assegni consegnati e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.
Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati ».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 334 del regolamento suindicato e' sostituito dai seguenti:
« Gli Enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'articolo 326, non piu' tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre.
((Tale termine e' portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri ed al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia, e nelle Isole italiane dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana)) ».
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1935 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 11. - Mancini.