REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2678/1937 - Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (037U2678)

Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (037U2678)

Numero 2678 Anno 1937 GU 25.03.1938 Codice 037U2678

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-05;2678

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'armamento degli appartenenti al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e' costituito, per gli ufficiali dalla pistola del tipo d'ordinanza in dotazione per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, e per i sottufficiali e vigili dalla pistola o dal moschetto dei tipi d'ordinanza, in dotazione per i sottufficiali e agenti dei Corpi armati di polizia.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 699, ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "La spesa per l'armamento previsto dal R. decreto 5 novembre 1937, n. 2678, e' a carico del Corpo. L'armamento stesso rimane di proprieta' del Corpo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 172, comma 1) che la presente modifica ha "effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".


Art. 2

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Comma 1

L'Ispettorato centrale dei vigili del fuoco da' le direttive per disciplinare il porto delle dette armi nei singoli servizi.

Ai servizi di spegnimento di incendi gli appartenenti al Corpo dovranno partecipare senza armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 395, foglio 126. - Mancini.