REGIO DECRETO

Norme per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media tecnica. (034U1840)

Numero 1840 Anno 1934 GU 21.11.1934 Codice 034U1840

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

I concorsi per le nomine del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza, che non sia a carico di enti locali, nei ruoli dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica hanno luogo per esami.

E' in facolta' del Ministro per l'educazione nazionale di bandire concorsi generali o per determinate sedi o d'indicare nominativamente, nei bandi di concorso generali alcune sedi riservate alla scelta dei vincitori.


Art. 2

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Comma 1

Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici agrari e' richiesto il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214. Quando il concorso sia bandito per scuole o istituti aventi una determinata specializzazione sara' richiesto il diploma di perito agrario specializzato per il ramo corrispondente.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente e di capo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali e' richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diplomi rilasciati dai Regi istituti industriali in base all'ordinamento di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

Per l'ammissione al concorso a posti di assistente nei Regi istituti tecnici commerciali e' richiesto un diploma di abilitazione tecnica secondo la specificazione del bando in relazione alla cattedra cui l'assistentato si riferisce.



Art. 3

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Comma 1

Coloro che aspirano al posto di sottocapo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali devono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di tecnico o di artigiano rilasciato da una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano;

b) licenza di Regia scuola industriale o di Regio laboratorio-scuola o di scuola di tirocinio a orario ridotto, o diploma di abilitazione ad operaio qualificato;

c) licenza di Regia scuola professionale industriale di 2° grado.

Sono anche ammessi i titoli di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto.



Art. 4

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Comma 1

Al concorso ai posti di maestre di laboratori femminili delle Regie scuole di magistero professionale per la donna e delle Regie scuole professionali femminili sono ammesse le maestre che abbiano conseguito, a norma dell'art 64 della legge 15 giugno 1931, n. 889, il diploma di abilitazione nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso o il diploma equipollente dei corsi di magistero istituiti ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o il diploma rilasciato dalla Scuola superiore fascista di economia domestica, limitatamente al posto di corrispondente specializzazione.


Art. 5

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Comma 1

Al concorso per sottomaestre di laboratori femminili sono ammesse coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di idoneita' professionale conseguito in una Regia scuola professionale femminile, ai sensi dell'art. 63 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) licenza di una Regia scuola di tirocinio o professionale femminile o diploma di operaia qualificata.

Sono anche validi i titoli di cui all'art. 4.



Art. 6

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Comma 1

Per l'ammissione al concorso per posti di segretario economo e di vice segretario e' necessario il possesso di uno dei titoli di studio seguenti:

a) diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;

b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);

c) licenza di istituto commerciale:

d) licenza di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).



Art. 7

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Comma 1

Per l'ammissione al concorso a posti di applicato e' richiesto uno dei seguenti titoli:

a) diploma di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;

b) licenza, di scuola tecnica agraria o di scuole pratiche o speciali di agricoltura;

c) licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;

d) licenza di scuola professionale di 2° grado;

e) licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;

f) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di primo grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.



Art. 8

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Comma 1

Per l'ammissione ai concorsi a posti di censore di disciplina e' richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori;

a) diploma di abilitazione tecnica di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di licenza o di abilitazione di un istituto commerciale, nautico, industriale o di scuole agrarie medie;

c) diploma di scuola professionale di 3° grado;

d) diploma di maturita' o di abilitazione di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o licenza di scuola media di 2° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.



Art. 9

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Comma 1

Per l'ammissione al concorso a posti di prefetto di disciplina e' richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori;

a) licenza di scuola tecnica agraria o di scuola pratica o speciale di agricoltura;

b) licenza di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;

c) licenza di scuola professionale di 2° grado;

d) licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;

e) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di 1° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.


Art. 10

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Comma 1

Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di assistente, capo officina e sotto capo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali, di segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e commerciali e di tecnico agrario, segretario, censore e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio D.L. 4 giugno 1944, n. 186, convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che cessa di avere vigore il divieto di cui al presente articolo.


Art. 11

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Comma 1

Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi e' fissato in 18 anni compiuti alla data del bando di concorso.

Il limite massimo di eta' per l'ammissione ai concorsi e' di 30 anni.

Il predetto limite massimo e' elevato di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e di anni 9 per gli invalidi della guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare.

Il limite di 30, 35 o 39 anni e' aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che, essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di eta' non e' richiesta per coloro che prestano servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o nelle Regie scuole o nei Regi istituti di istruzione tecnica.


Art. 12

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Comma 1

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale, debbono indicare, con precisione, il cognome, il nome, la paternita', la dimora del concorrente e il luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

Esse debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale entro il termine fissato dai bandi di concorso, corredata dei documenti prescritti dai bandi stessi.

La data di arrivo delle domande e' stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Le domande di ammissione ai concorsi che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto, anche se presentate in tempo agli uffici postali, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi richiami a documenti presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni o ad uffici del Ministero dell'educazione nazionale diversi da quelli indicati dal bando di concorso.


Art. 13

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Comma 1

Alle domande di ammissione al concorso, salvo quanto e' disposto dal successivo art. 14, debbono unirsi i seguenti documenti;

1) titolo di studio in originale o copia autentica;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino delle naturalita');

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podesta' del comune ove il concorrente abbia il suo domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno.

La condotta del concorrente e' accertata in modo insindacabile dal Ministero con tutti i mezzi a sua disposizione;

6) certificato attestante che il candidato e' di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

7) stato di famiglia;

8) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso. Detto certificato rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente, dev'essere redatto su carta legale ed attestate l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonche' l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

10) fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podesta' o da un notaio;

11) elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti presentati. Ai documenti di rito i candidati possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse per attestare la propria eventuale condizione di ex-combattente, orfano di guerra, benemerito della causa nazionale.

I certificati indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non inferiore ai tre mesi a quella di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorita' amministrative residenti nella citta' di Roma.


Art. 14

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Comma 1

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 i concorrenti che abbiano gia' ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato, purche' comprovino la loro qualita' e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 15

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Comma 1

Il bando di concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il termine utile per la presentazione delle domande e' di 60 giorni dalla data di tale pubblicazione, salve le proroghe da pubblicare allo stesso modo del bando di concorso.

Il Ministero cura la diffusione del bando di concorso con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e con gli altri mezzi che credera' piu' opportuni.



Art. 16

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Comma 1

Coloro che partecipano contemporaneamente a piu' concorsi debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate purche' a tutte le altre sia unita copia dell'elenco, di cui al n. 11 dell'art. 13, in duplice esemplare.

Quando si avvalga di tale facolta' il concorrente e' tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.


Art. 17

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Comma 1

I documenti di rito debbono pervenire unitamente alla domanda entro il termine stabilito dai bandi di concorso.

Qualora qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero puo' rinviarlo all'interessato con invito a regolarizzarlo entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dalla data della lettera di partecipazione, sotto pena di esclusione dal concorso.



Art. 18

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Comma 1

L'esame della regolarita' formale delle domande e di tutti i documenti e' fatta dal competente ufficio del Ministero.

Sono esclusi dal concorso i candidati che non abbiano presentato in tempo debito la domanda corredata della documentazione di rito o non abbiano restituito regolarizzati i godimenti entro il termine fissato dal Ministero.


Art. 19

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Comma 1

Nonostante la regolarita' formale delle domande e dei documenti, il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, puo' negare l'ammissione ai concorrenti.


Art. 20

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Comma 1

I candidati ammessi ai concorsi saranno avvertiti del giorno in cui si iniziano gli esperimenti.

Il candidato ammesso ai concorsi che non si presenta nei giorni fissati o che manca ad una delle prove, e' ritenuto come rinunciatario.



Art. 21

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Comma 1

La restituzione dei documenti e', di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirarli o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purche' dichiarino per iscitto, su carta legale, di non avvalersi della facolta' di ricorso contro l'esito dei concorsi.



Art. 22

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Comma 1

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di personale tecnico sono nominate dal Ministro e composte di un ispettore centrale del Ministero, di un capo d'istituto e di un professore ordinario di materie tecniche che abbiano attinenza col posto messo a concorso.



Art. 23

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Comma 1

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di personale amministrativo sono nominate dal Ministro e composte di un funzionario del Ministero di gruppo A di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di computisteria e ragioneria e di un professore ordinario di materie giuridiche ed economiche.


Art. 24

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Comma 1

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di personale di vigilanza (censori e prefetti di disciplina) sono nominati dal Ministro e composte di un funzionario del Ministero di gruppo A, di grado non inferiore al 6° e di due presidi o professori ordinari di RR. istituti tecnici.


Art. 25

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Comma 1

Chi e' parente o affine sino al quarto grado di alcuno dei concorrenti, non puo' far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi e, qualora sia stato prescelto, deve rinunziare.

Coloro che, invitati a far parte delle commissioni predette, non abbiano, entro dieci giorni dalla data della comunicazione, dichiarato di accettare l'incarico, vengono considerati rinunciatari e sono sostituiti.


Art. 26

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Comma 1

Il presidente della Commissione e' nominato dal Ministro.

La Commissione, nella prima adunanza, sceglie nel proprio seno il relatore.

Un funzionario del Ministero, di gruppo A, assiste in qualita' di segretario a tutte le operazioni della Commissione e redige i verbali firmandoli unitamente agli altri membri della Commissione.



Art. 27

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Comma 1

I membri della Commissione esaminatrice hanno diritto ad un gettone di L. 25, con le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, per ogni giorno di seduta di esame, oltre le diarie e il rimborso delle spese di viaggio ad essi eventualmente spettanti secondo le norme vigenti.

Alle persone incaricate della vigilanza ed assistenza alle prove dei concorsi sono corrisposti premi di operosita' e di rendimento.

Le spese per le Commissioni esaminatrici e per le persone incaricate della vigilanza ed assistenza alle prove di esame saranno ripartite fra le scuole e gli istituti interessati ed al pagamento di esse provvedera' il Ministero col fondo costituito dalle singole quote di riparto, le quali saranno dedotte dai contributi annui assegnati alle scuole e agli istituti.



Art. 28

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Comma 1

Gli esami di concorso consisteranno:

1° per posti di assistente, capo officina e sottocapo officina, in una prova scritta, in una prova pratica, in una prova grafica e in una prova orale; salvo per i posti di assistente nelle specializzazioni per chimici e per tessili e tintori per le quali non sara' richiesta la prova grafica;

2° per posti di tecnico agrario, in due prove scritte, in una prova pratica e in una prova orale;

3° per posti di maestre di laboratorio, in una prova scritta, in una prova pratica, in una lezione e in una prova orale;

4° per i posti di sottomaestra di laboratorio, in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale;

5° per posti di segretario economo, in due prove scritte, una orale ed una pratica di dattilografia;

6° per posti di vice-segretario, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia;

7° per posti di applicato, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia;

8° per posti di censore di disciplina, in una prova scritta e in una orale;

9° per posti di prefetto di disciplina, in una prova scritta e una orale.


Art. 29

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Comma 1

Tutte le prove di esame per i concorsi a posti di assistente, capo officina, sottocapo officina, tecnico agrario, maestra e sottomaestra di laboratorio, segretario, vice segretario e applicato, censore e prefetto di disciplina, verteranno sui programmi annessi al presente regolamento ed avranno luogo in Roma.



Art. 30

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Comma 1

Nel giorno precedente a quello fissato per le prove scritte e grafiche la Commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi sigillati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della Commissione giudicatrice e dal segretario. I pieghi sono conservati dal presidente della Commissione.

Nel giorno e nell'ora assegnati per ciascuna prova, il presidente della Commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrita' delle chiusure dei pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da parte di uno dei candidati il tema da svolgere.

Durante le prove scritte e grafiche non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in comunicazione con altri, salvo che coi membri della Commissione o con gli incaricati del servizio di vigilanza.
Essi non devono portare appunti manoscritti, ne' libri, ne' pubblicazioni di qualsiasi specie salvo quelle consentite dagli annessi programmi e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullita', essere eseguiti esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma d'un membro della Commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dal concorso.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facolta', di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo uno almeno dei membri della Commissione deve trovarsi costantemente nella sala degli esami, oltre al personale eventualmente incaricato del servizio di vigilanza.



Art. 31

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Comma 1

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullita', senza apporvi la firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternita'; dopo di che, chiusa anche la busta piu' grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma e l'ora della consegna.

Al termine di ogni prova tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno dei membri della Commissione esaminatrice.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame degli scritti, prova per prova.
Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che le prove scritte e grafiche di tutti i concorrenti siano state giudicate.


Art. 32

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Comma 1

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.



Art. 33

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Comma 1

Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, esclusa la calligrafia, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali, la prova grafica di calligrafia e la prova pratica di dattilografia non s'intendono superate, se non sia stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di sei decimi; per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare e' di sette decimi.

La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove eliminatorie, di cui al comma primo, con i punti riportati nelle altre prove.

La graduatoria dei vincitori del concorso e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Ai fini di stabilire l'ordine di precedenza dei candidati, nei casi di parita' di merito, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.


Art. 34

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Comma 1

Spetta al Ministro di riconoscere la regolarita' delle prove di esame e di decidere in via definitiva, con apposito decreto, sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti nei casi di cui all'art. 33.

La graduatoria dei vincitori e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero.



Art. 35

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Comma 1

Le nomine vengono fatte con decreto Ministeriale da registrare alla Corte dei conti.



Art. 36

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Comma 1

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Durante questo periodo compete loro l'assegno fissato con decreto del Ministro per le finanze in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli aventi diritto compete altresi' l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.



Art. 37

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Comma 1

Art


Al primo concorso da bandire per posti di assistenti, capi officina, sottocapi officina, segretari e vice-segretari possono partecipare anche coloro che abbiano superato il limite d'eta' di cui all'art. 11 del presente regolamento, ma non quello fissato dagli ordinamenti anteriori, purche', oltre a possedere tutti gli altri requisiti ed uno dei titoli di studio indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 6 o nella lettera b) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, abbiano riportata l'idoneita' in precedente concorso per posti corrispondenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1934 - Anno XIII

Atti del Governo, registro 353, foglio 89. - Mancini.