Gli Istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.
Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'Istituto tecnico, il corso inferiore dell'Istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'Istituto tecnico, il corso superiore dell'Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.
Testo vigente
Preambolo
TITOLO I. - Dell'istruzione media CAPO I. Delle scuole in genere e dello stato dei presidi e dei professori
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, puo' essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda gli Istituti magistrali, il disposto di cui all'art. 58 del presente decreto, per i licei scientifici il disposto dell'art. 64, e per i licei femminili il disposto dell'art. 69.
Art. 3
#Comma 1
I professori degli Istituti medi sono nominati per concorso secondo l'ordine della graduatoria; ma nella assegnazione della sede si tiene conto, anzitutto, delle riconosciute esigenze di famiglia.
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1929, N. 763))
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio Decreto 6 maggio 1929, n. 763 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'anno scolastico 1929-1930.
Art. 5
#Comma 1
Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provveduti del legale titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal regolamento.
Per decreto Reale verranno indicati i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi secondo le varie discipline e gruppi di discipline.
Art. 6
#Comma 1
II vincitore di concorso che abbia ottenuto ed accettato la nomina assume il titolo di professore straordinario.
Il professore straordinario e promosso professore ordinario dopo un periodo triennale di prova.
Qualora la prova non sia favorevole il professore straordinario e' dispensato dal servizio alla fine del triennio od anche prima.
Il professore straordinario che per effetto di concorso passi da Istituto di primo ad Istituto di secondo grado, o da un Istituto ad un altro di tipo diverso dello stesso grado, o da un insegnamento all'altro di uno stesso Istituto, o dal corso inferiore del ginnasio al corso superiore del ginnasio stesso, completa nel nuovo Istituto o nel nuovo insegnamento o nel corso superiore del ginnasio il periodo triennale di prova.
Il professore ordinario, nei casi contemplati dal precedente comma, conserva titoli di ordinario e, agli effetti dello stipendio la propria anzianita'; ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova.
Art. 7
#Comma 1
Le nomine ed i passaggi, di cui all'articolo precedente, decorrono dal 1° ottobre.
Art. 8
#Comma 1
I professori straordinari ed ordinari sono distribuiti per i vari tipi di Istituti e per le varie discipline nei ruoli A, B, C, giusta l'annessa tabella n. 1.
Art. 9
#Comma 1
Ai professori straordinari ed ordinari sono dovuti gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 2. Ad essi inoltre e' corrisposta una indennita' di studio, non computabile agli effetti della pensione, nella misura stabilita dalla tabella stessa.
Il professore consegue, dalla promozione ad ordinario, quattro aumenti quadriennali di stipendio e due annienti quinquennali.
Il professore ordinario, giudicato di merito distinto, consegue l'aumento di stipendio con l'anticipazione di un anno.
La qualifica di merito distinto non puo' attribuirsi anno per anno, per ciascuna disciplina o gruppo di discipline in ciascun tipo e grado di Istituti, ad un numero di professori superiore ad un decimo di coloro che si trovino nella identica condizione di anzianita'.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 29 luglio 1925, n. 1286, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell'art. 9 del decreto 6 maggio 1923, n. 1054, richiamata dall'art. 94, capoverso, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante lo scrutinio di merito dei professori ordinari dei Regi istituti medi d'istruzione, e' da intendere nel senso che la qualifica di merito distinto non puo' essere attribuita a piu' di un professore per ogni dieci o frazione di dieci professori, che si trovino nelle prescritte condizioni di anzianita'".
Art. 10
#Comma 1
Il professore che abbia ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito distinto entra a far parte del rispettivo Ruolo d'onore di cui all'annessa tabella n.3. con stipendio determinato in base alla propria anzianita', oltre l'indennita' di studio. ((12))
Il professore appartenente al ruolo d'onore, al quale sia inflitta una punizione piu' grave che la censura, sara' restituito al ruolo comune e vi avra' il posto e lo stipendio che avrebbe ottenuto se non ne fosse mai uscito.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il Regio Decreto 7 marzo 1932, n. 305 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono iscritti nel ruolo d'onore previsto dall'art. 10 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, i professori dei Regi istituti medi d'istruzione che abbiano ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito e siano inoltre riconosciuti, a giudizio del Ministro per l'educazione nazionale, meritevoli di particolare distinzione per la loro opera di studiosi e di educatori e per speciali doti di carattere morale e patriottico".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il nuovo ruolo d'onore avra' vigore dal 16 settembre 1932 e vi saranno compresi anche gli insegnanti inclusi nell'attuale ruolo d'onore che posseggano i requisiti previsti nel precedente articolo".
Art. 11
#Comma 1
I professori hanno obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti per ciascun tipo e grado di Istituti nelle classi indicate dalle rispettive tabelle.
Salvo i casi indicati nelle dette tabelle, il professore non puo' impartire altri insegnamenti ne' presso il proprio Istituto ne' presso altri Istituti di istruzione media pubblici o privati.
E' vietato di impartire lezioni private per piu' di un'ora il giorno e agli alunni del proprio Istituto.
Anche delle professioni libere consentite dalle leggi puo' essere vietato l'esercizio, se il professore vi si dedichi cosi' da essere distratto dallo studio della propria disciplina o in modo sconveniente alla dignita' sua e della scuola.
Art. 12
#Comma 1
A capo di ogni Istituto e' un preside che ne ha il governo insieme con il Collegio dei professori.
I presidi sono scelti dal Ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianita' di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne. (7) ((18))
I presidi sono distribuiti in due ruoli: appartengono al II ruolo i presidi di ginnasio isolato e di scuola complementare; tutti gli altri presidi appartengono al I ruolo.
E' consentito il passaggio dall'uno all'altro ruolo secondo le norme che saranno dettate dal regolamento.
I presidi possono, su domanda o d'autorita', essere restituiti nel ruolo d'insegnanti al quale appartenevano all'atto della nomina a presidi.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 6 ottobre 1927, n. 2068 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In parziale deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 12 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di procedere, d'accordo col Ministro per gli affari esteri, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, alla nomina a presidi di scuole complementari di quelle insegnanti, con un quadriennio di servizio, come ordinario, che gia' in possesso dei titoli richiesti per tale nomina in base alla legge 18 dicembre 1910, n. 867, abbiano avuto incarichi direttivi nelle Regie scuole complementari femminili all'estero anteriormente alla pubblicazione del precitato R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e li abbiano conservati dopo e li conservino attualmente".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il Regio D.L. 4 giugno 1944, n. 186, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che cessa di aver vigore il divieto di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 13
#Comma 1
Il preside ha lo stipendio e gli aumenti periodici di cui all'annessa tabella n. 4.
Al preside che ritorni al ruolo di origine, sia per domanda sia d'autorita', verra' attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse sempre rimasto nel ruolo stesso.
Art. 14
#Comma 1
I presidi dei licei-ginnasi, degli Istituti tecnici e degli Istituti magistrali sono dispensati dall'insegnamento.
Sono inoltre dispensati dall'insegnamento i presidi degli altri Istituti la cui popolazione scolastica sia da un biennio superiore ai 250 alunni.
Il preside con insegnamento ha per la sua disciplina lo stesso orario d'obbligo d'un professore.
Ai presidi e' fatto divieto di insegnare in altri Istituti, di impartire lezioni private e di esercitare qualunque professione libera.
Art. 15
#Comma 1
Ai presidi e' data, oltre lo stipendio, una speciale indennita' di carica che varia a seconda della popolazione scolastica, come e' stabilito nell'annessa tabella n. 5.
Art. 16
#Comma 1
Con l'ufficio di professore o di preside negli Istituti medi governativi e' incompatibile qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di Enti morali.
Art. 17
#Comma 1
I trasferimenti dei professori e dei presidi sono disposti su domanda o per ragioni di servizio.
Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei professori il Ministro avra' riguardo al merito e alle riconosciute esigenze di famiglia e, a parita' di condizioni, all'anzianita' di ruolo.
Nel disporre, su domanda, i trasferimenti dei presidi, il Ministro avra' riguardo al merito.
Art. 18
#Comma 1
Si fa luogo al trasferimento per ragioni di servizio di un professore o di un preside quando l'ulteriore sua permanenza nell'Istituto o nella sede possa recare pregiudizio alla scuola, o quando, trattandosi di un preside, la sua opera sia particolarmente necessaria altrove.
Art. 19
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489))
Art. 20
#Comma 1
I professori ed i presidi sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono settanta anni.
((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 17 MARZO 1927, N. 486)).
Art. 21
#Comma 1
Ai professori si applicano le norme stabilite per gl'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative.
Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potra' scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo. (17)
COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO D.L. 4 SETTEMBRE 1925, N. 1604, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 MAGGIO 1974, N. 417)).
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AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1, nel modificare l'art. 14, comma 1 del Regio D.L. 4 settembre 1925, n. 1604, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 4) che "Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari e a quelle delle Regie scuole magistrali e delle annesse classi del grado preparatorio il congedo previsto dall'art. 136 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e dall'art. 14 del R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, e' concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza e da puerperio".
Art. 22
#Comma 1
Ai professori e ai presidi possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:
1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;
4° la sospensione dallo stipendio e dell'ufficio fino ad un mese;
5° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno;
6° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
7° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.
Il preside, al quale sia inflitta una punizione piu' grave che la censura, e' restituito, senz'altro al ruolo a cui apparteneva all'atto della nomina.
Art. 23
#Comma 1
Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignita' dell'insegnante e del preside e non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo.
Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura, per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sospensione di cui al n. 4 del precedente articolo.
Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettano l'onore o la dignita' si applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre punizioni disciplinari.
Art. 24
#Comma 1
Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 22 sono inflitte dai presidi o dai provveditori agli studi se si tratta di professori; dai provveditori agli studi se si tratta di presidi; la punizione di cui al n. 3 dal provveditore agli studi; tutte le punizioni, poi, dal Ministro che, per quelle indicate ai numeri 5, 6 e 7, dovra' udire il parere della Commissione indicata nell'art. 19.
Contro la punizione di' cui al n. 3, quando sia inflitta dal provveditore, e' ammesso ricorso al Ministro, che decide, inteso il parere della Commissione di cui all'art. 19.
Art. 25
#Comma 1
I provveditori agli studi e i presidi potranno, in caso d'urgenza e per gravi motivi, interdire l'accesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.
Art. 26
#Comma 1
Ai presidi e ai professori e' applicabile in materia disciplinare ogni altra disposizione vigente per gli impiegati civili dello Stato in quanto non sia in contrasto con le norme di cui al presente decreto.
Art. 27
#Comma 1
((Le supplenze a posti di ruolo e gli incarichi d'insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal preside, che scegliera', tenendo speciale conto del servizio militare nei reparti combattenti, dell'appartenenza ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei risultati conseguiti nei pubblici concorsi a cattedre di scuole medie)).
Contro il conferimento delle supplenze e degli incarichi e' ammesso il ricorso al provveditore agli studi, la cui decisione ha carattere definitivo.
La misura della retribuzione per le supplenze e gli incarichi di qualunque specie e' stabilita nell'annessa tabella n. 6.
In nessun caso l'orario del supplente e dell'incaricato puo' superare le 21 ore settimanali di lezione.
Art. 28
#Comma 1
Nessuna classe puo' avere piu' di 35 alunni.
Il numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente il numero dei posti di ruolo e' determinato ogni biennio in base alle norme stabilite per ciascun tipo di Istituti, con decreto del Ministro dell'istruzione, d' accordo con quello delle finanze.
La ripartizione delle cattedre tra i vari Istituti e' disposta con decreto del Ministro dell'istruzione.
Art. 29
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489))
Art. 30
#Comma 1
Le scuole medie dei Collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione.
Spettano ai comandanti dei Collegi medesimi tutti i poteri deferiti ai presidi delle scuole medie.
Art. 31
#Comma 1
Per l'insegnamento nel Collegi militari il Ministero dell'istruzione mette a disposizione del Ministero della guerra i professori necessari aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.
Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado di Istituti per i quali sono messi a disposizione.
Per tutta la durata dell'insegnamento presso i Collegi militari, i professori di cui ai precedenti commi continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione.
Art. 32
#Comma 1
I professori e i presidi appartenenti alle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione, che siano prescelti del Ministro degli affari esteri o da quello delle colonie con il consenso del Ministro dell'istruzione, per le rispettive scuole, continueranno ad appartenere, per tutti gli effetti, ai ruoli di provenienza delle scuole medie del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti.
Art. 33
#Comma 1
Ogni anno possono essere mandati in missione all'estero a perfezionarsi nelle lingue straniere venti insegnanti di ruolo, i quali godranno, oltre lo stipendio, di un'indennita' di missione da determinarsi, volta per volta, di concerto con il Ministero delle finanze, avuto riguardo alle particolari circostanze di luogo e di tempo. La missione non puo' essere rinnovata per piu' di un anno.
Comma 2
CAPO II. - Dell'istruzione complementare
Art. 34
#Comma 1
L'istruzione complementare fa seguito a quella che s'impartisce nella scuola elementare e la compie. E' data nella scuola complementare.
Art. 35
#Comma 1
La scuola complementare e' di tre anni e, di regola, ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geografia; matematica, scienze naturali e computisteria; disegno; una lingua straniera; stenografia; calligrafia.
Inoltre, e' materia d'esame la dattilografia.
Art. 36
#Comma 1
Nessuna scuola complementare puo' avere un numero di classi superiore a ventiquattro.
Art. 37
#Comma 1
E' consentita la formazione di classi aggiunte non costituenti corso completo.
Una classe puo' essere sdoppiata soltanto se il numero dei suoi alunni sia superiore a quello indicato dall'art. 28.
Art. 38
#Comma 1
L'annessa tabella n. 7, stabilisce per le varie discipline o gruppo di discipline del corso ordinario le cattedre di ruolo, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo e' tenuto ad insegnare.
Per ciascuna disciplina o gruppo di discipline costituenti unico insegnamento si provvede alla istituzione di una o piu' cattedre di ruolo, oltre quella del corso ordinario, in base al numero complessivo delle ore d'insegnamento impartite per quella disciplina o gruppo di discipline nell'Istituto, da almeno un biennio, con le norme da stabilirsi nel regolamento, il quale sara' emanato su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.
Comma 2
CAPO III. - Dell'istruzione classica
Art. 39
#Comma 1
L'istruzione classica ha per fine di preparare alle Universita' ed agli Istituti superiori.
E' di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei.
Art. 40
#Comma 1
Il ginnasio e' di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quello superiore.
Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia; matematica; una lingua straniera dal secondo anno.
Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia e geografia; matematica; la stessa lingua straniera che nel corso inferiore.
Art. 41
#Comma 1
Alla cattedra delle materie letterarie nel corso superiore si accede soltanto mediante concorso.
Art. 42
#Comma 1
Il liceo e' di tre anni. Vi si insegnano: lettere italiane, latine e greche; filosofia, storia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; storia dell'arte.
Art. 43
#Comma 1
Ogni liceo-ginnasio ha, di regola, un solo corso completo di classi.
In non piu' di un terzo dei licei-ginnasi puo' essere istituito fino ad un quarto corso completo di classi per il ginnasio, fino ad un terzo corso completo di classi per il liceo.
E' vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi di cui ai precedenti commi.
Art. 44
#Comma 1
L'annessa tabella n 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasio o liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo e' tenuto ad insegnare.
Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici. Lo stipendio dei macchinisti e' stabilito dall'annessa tabella n. 17.
Comma 2
CAPO IV. - Dell'istruzione tecnica.
Art. 45
#Comma 1
L'istruzione tecnica ha per fine di preparare all'esercizio di alcune professioni. E' impartita nell'Istituto tecnico.
Art. 46
#Comma 1
L'Istituto tecnico e' di otto anni.
I primi quattro anni costituiscono il corso inferiore, gli ultimi quattro il corso superiore.
Art. 47
#Comma 1
Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana e latina; storia e geografia; matematica; disegno; una lingua straniera; stenografia.
Inoltre, e' materia d'esame la dattilografia.
Art. 48
#Comma 1
Il corso superiore puo' essere costituito dalla Sezione di commercio e di ragioneria e dalla Sezione di agrimensura o da una sola delle dette sezioni.
Art. 49
#Comma 1
La sezione di commercio e ragioneria prepara all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali.
Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; due lingue straniere; computisteria e ragioneria; istituzioni di diritto; economia politica, scienza finanziaria e statistica; chimica merceologica; calligrafia.
Art. 50
#Comma 1
La sezione di agrimensura prepara alla professione di geometra.
Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia rurale; costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico; chimica; legislazione rurale; disegno.
Art. 51
#Comma 1
Ogni Istituto tecnico ha, di regola, un corso completo di classi per il primo quadriennio e per ciascuna sezione del quadriennio superiore.
In non piu' di un terzo degli Istituti tecnici possono istituirsi fino a tre corsi completi per il primo quadriennio e per la sezione di commercio o ragioneria.
E' vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
Art. 52
#Comma 1
L'annessa tabella n. 9 stabilisce per ciascun Istituto tecnico il numero delle cattedre di ruolo per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo e' tenuto ad insegnare.
Comma 2
CAPO V. - Dell'istruzione magistrale.
Art. 53
#Comma 1
L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. E' impartita negli Istituti magistrali.
L'Istituto magistrale e' di sette anni; i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore.
Art. 54
#Comma 1
Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina dal secondo anno storia e geografia; matematica; una lingua straniera; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.
Art. 55
#Comma 1
Nel corso superiore si insegnano: lingua e lettere italiane; lingua e lettere latine e storia; filosofia e pedagogia; matematica e fisica; scienze naturali, geografia ed igiene; disegno; elementi di musica e canto corale studio di uno strumento musicale.
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 2 luglio 1929, n. 1272 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nei corsi superiori di alcuni Istituti magistrali il Ministro per la pubblica istruzione puo' aggiungere, a tutti gli effetti scolastici, agli insegnamenti prescritti dall'art. 55 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 quello dell'agraria e computisteria rurale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto a partire dall'anno scolastico 1929-30.
Art. 56
#Comma 1
Ogni Istituto magistrale ha per i primi quattro anni due corsi completi di classi; per gli altri tre un solo corso. In non piu' di 40 Istituti puo' istituirsi un terzo corso completo nei primi quattro anni, un secondo corso completo negli altri tre.
Nelle sedi in cui esista un liceo femminile e' consentita la formazione di un quarto corso completo nelle prime quattro classi dell'Istituto magistrale e di un terzo corso completo per gli altri tre anni.
E' vietata l'istituzione di clessi aggiunte oltre i corsi completi.
Art. 57
#Comma 1
Ad ogni Istituto magistrale e' annesso un Giardino d'infanzia o una Casa dei bambini.
((20))
((21))
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 18 marzo 1968, n. 444 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (21)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1969, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Art. 58
#Comma 1
Gli Istituti magistrali sono elencati nell'annessa tabella n. 10.
Le sedi dei detti Istituti possono esser variate per decreto Reale, ma non puo' essere aumentato il numero totale di essi. (9) ((11))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 2 luglio 1929, n. 1272 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decreto Reale potranno essere istituiti nuovi Regi istituti magistrali maschili, oltre il limite di cui all'articolo 58 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto a partire dall'anno scolastico 1929-30.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il Regio D.L. 3 agosto 1931, n. 1069, convertito senza modificazioni dalla L. 28 dicembre 1931, n. 1771, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Possono istituirsi nuovi istituti magistrali promiscui oltre il limite di cui all'art. 58 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054".
Art. 59
#Comma 1
L'annessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni Istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo e' tenuto ad insegnare.
Comma 2
CAPO VI. - Dei licei scientifici
Art. 60
#Comma 1
I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle Facolta' di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica.
Art. 61
#Comma 1
Il liceo scientifico e' di quattro anni.
Ogni liceo scientifico puo' avere fino a tre corsi.
E' vietata la formazione dl classi aggiunte oltre ai corsi completi.
Art. 62
#Comma 1
Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine; storia, filosofia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteratura straniera;
disegno.
Art. 63
#Comma 1
L'annessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo scientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo e' tenuto ad insegnare.
Art. 64
#Comma 1
All'istituzione dei RR. licei scientifici puo' provvedersi con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.
Comma 2
CAPO VII. - Dei licei femminili
Art. 65
#Comma 1
I licei femminili hanno per fine d'impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano ne' agli studi superiori ne' al conseguimento di un diploma professionale.
Art. 66
#Comma 1
Il liceo femminile e' di tre anni.
Ogni liceo femminile non puo' avere piu' di due corsi completi.
E' vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.
Art. 67
#Comma 1
Nel liceo femminile si insegnano lingua e letteratura italiana e latina storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica; due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'altra facoltativa; storia dell'arte; disegno; lavori femminili ed economia domestica; musica e canto; uno strumento musicale; danza.
Art. 68
#Comma 1
L'annessa tabella n. 13 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo femminile per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun insegnante di ruolo e' tenuto ad insegnare.
Art. 69
#Comma 1
E' autorizzata l'istituzione per decreto Reale di non oltre 20 Regi licei femminili in tutto il Regno.
Comma 2
CAPO VIII. - Degli esami e degli studenti
Art. 70
#Comma 1
L'anno scolastico incomincia il 16 ottobre e finisce il 30 giugno; le lezioni hanno luogo in tutti i giorni meno quelli festivi ed altri dodici di vacanze.
Art. 71
#Comma 1
Gli esami delle scuole medie sono di ammissione, idoneita', promozione, licenza, abilitazione e maturita'.
Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di secondo grado e alla quarta classe del ginnasio.
Con esame di idoneita' accedono alle classi, per cui non e' prescritto esame di ammissione, gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.
Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto dall'art. 83.
L'esame di licenza e' sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo femminile; nessun alunno puo' esserne esonerato.
L'esame di abilitazione e' sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici.
Mediante l'esame di maturita' si accette alle Universita' e agli Istituti superiori, salvo gli Istituti superiori di Magistero.
Art. 72
#Comma 1
Un esame unico di ammissione da' accesso indistintamente al ginnasio, al corso inferiore dell'Istituto tecnico, ed al corso inferiore dell'Istituto magistrale; un diverso esame di ammissione da' accesso alla scuola complementare.
Agli esami di cui al precedente comma puo' presentarsi solo chi compia, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di eta'.
Art. 73
#Comma 1
Puo' presentarsi ad esame d'ammissione diverso da quello per la 1ª classe di scuola media di primo grado colui che abbia conseguito l'ammissione inferiore tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale di studi.
Il candidato all'esame di ammissione al liceo scientifico o al liceo femminile dovra' aver conseguito, almeno quattro anni prima, l'ammissione a scuola media di primo grado.
L'alunno proveniente da scuola non governativa ne' pareggiata che abbia conseguito almeno cinque anni prima l'ammissione al ginnasio puo' aspirare all'ammissione al liceo senza aver conseguito l'ammissione alla quarta ginnasiale.
Art. 74
#Comma 1
Puo' presentarsi all'esame di maturita' chi abbia conseguita l'ammissione a scuola di secondo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in questa per il corso normale degli studi.
Chi compie nell'anno in corso i 23 anni di eta' puo' presentarsi all'esame di maturita' senza aver sostenuto alcun esame di ammissione.
Art. 75
#Comma 1
L'intervallo fra due esami di ammissione o fra l'esame di ammissione alla scuola di secondo grado e quello di maturita' o di licenza dal liceo femminile puo' essere abbreviato di un anno per ciascun grado di scuola se concorrano speciali condizioni di eta' o di profitto.
Art. 76
#Comma 1
Alle classi, per le quali non e' prescritto l'esame di ammis sione, gli alunni delle scuole Regie o pareggiate accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, salvo il disposto dell'art. 83: gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, accedono per esame di idoneita', al quale possono presentarsi purche' abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola dello stesso grado di quella a cui aspirano, tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.
Art. 77
#Comma 1
Gli alunni di scuola complementare e di liceo femminile Regi o pareggiati alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresi' gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna che abbiano conseguito, da almeno tre anni, l'ammissione alla prima classe delle scuole stesse.
Art. 78
#Comma 1
((Gli esami hanno inizio dopo il 15 giugno, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento.
Le prove previste dall'art. 83 hanno luogo normalmente nella seconda quindicina di settembre)).
Art. 79
#Comma 1
Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia o gruppo di materie affini.
Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso dell'anno.
Art. 80
#Comma 1
((Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni)).
Art. 81
#Comma 1
Per ottenere l'ammissione, l'idoneita', la licenza, l'abilitazione e la maturita' e' necessario aver conseguito nel relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in ciascun gruppo di materie affini.
Art. 82
#Comma 1
La promozione e' conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed otto decimi in condotta.
Art. 83
#Comma 1
Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in non piu' di due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, e' ammesso a sostenere o ripetete le relative prove di esame nella sessione autunnale.
Art. 84
#Comma 1
Una stessa classe di scuola governativa o pareggiata puo' frequentarsi soltanto per due anni.
Art. 85
#Comma 1
I programmi degli esami sono determinati con lo stesso decreto Reale, che stabilira' gli orari d'insegnamento.
Art. 86
#Comma 1
Sono sede degli esami di ammissione, di idoneita', di promozione e di licenza tutte le scuole regie o pareggiate.
Art. 87
#Comma 1
Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di ammissione, di idoneita' e di licenza e' presieduta dal preside dell'istituto in cui l'esame ha luogo ed e' composta:
1° per l'esame d'ammissione: di professori di scuola del tipo e del grado, a cui aspirano i candidati; di un maestro di scuola elementare pubblica per l'ammissione alla scuola di primo grado; di un insegnante di scuola del tipo e del grado da cui i candidati provengono, per le altre ammissioni;
2° per l'esame di idoneita': di professori della classe a cui il candidato aspira;
3° per l'esame di licenza: di professori della scuola stessa.
I componenti le Commissioni dell'esame di ammissione sono nominati dal provveditore agli studi, quelli dell'esame di idoneita' e di licenza, dal preside.
Art. 88
#Comma 1
Sono sedi degli esami di abilitazione:
a) alle professioni cui prepara l'Istituto tecnico, le citta' capoluogo di Provincia;
b) all'insegnamento elementare, le citta' in cui sono i Provveditorati agli studi.
Art. 89
#Comma 1
((Gli esami di maturita' per i provenienti dal liceo classico hanno luogo in quaranta sedi che saranno indicate nel regolamento; gli esami di maturita' per i provenienti dal liceo scientifico in non piu' di venti sedi)).
Art. 90
#Comma 1
((Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera a) dell'art. 88 e' composta di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado, di tre professori appartenenti ad istituti tecnici di altre provincie e di altra persona che abbia dato prova di notevole perizia nell'esercizio della professione cui il candidato aspira.
Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo e' composta di un professore universitario, di un preside di istituto d'istruzione media di 2° grado e di tre professori appartenenti ad istituti magistrali di altra regione.
Ogni Commissione giudicatrice dell'esame di maturita' e' costituita di un professore universitario, di tre fra professori e presidi di istituti d'istruzione media di 2° grado e di un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea all'insegnamento)).
Art. 91
#Comma 1
((Le Commissioni di cui al precedente articolo sono nominate dal Ministro e debbono essere rinnovate ogni anno per intiero.
Nella imminenza dell'esame la sostituzione dei commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa e' disposta dal provveditore agli studi.
In una stessa sede puo' essere costituita piu' di una Commissione)).
Art. 92
#Comma 1
((Per le sole prove orali sono aggregati alle Commissioni di abilitazione tecnica un commissario per le scienze, a quelle di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed un altro per il disegno, a quelle di maturita' classica un commissario per la storia dell'arte, e un commissario per il disegno a quelle di maturita' scientifica.
I commissari devono astenersi dal partecipare alla discussione e al voto sui candidati che siano stati da essi privatamente o pubblicamente istruiti)).
Art. 93
#Comma 1
Sara' corrisposto un compenso nella misura e con le modalita' da stabilirsi per regolamento ai componenti le Commissioni giudicatrici di abilitazione e di maturita' e ai maestri elementari facenti parte delle Commissioni dell'esame di ammissione. Il regolamento sara' emanato su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze. Ai commissari saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio.
Art. 94
#Comma 1
Il candidato agli esami di ammissione a scuola di secondo grado o di abilitazione o di maturita', deve presentare la pagella dell'ultimo anno o, se provvenga da scuola privata o paterna, un documento che attesti degli studi compiuti.
Sara' ogni anno pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero l'elenco degli Istituti, i quali negli esami dei propri alunni, abbiano dato migliori risultati.
Art. 95
#Comma 1
La promozione, l'idoneita' e l'ammissione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasi Istituto governativo o pareggiato.
Art. 96
#Comma 1
Le tasse scolastiche sono quelle indicate nella annessa tabella n. 14.
Con decreto Reale su proposta dei Ministri dell'istruzione e delle finanze saranno stabilite le modalita' per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse a favore degli alunni bisognosi.
Comma 2
CAPO IX - Del personale di segreteria, degli assistenti, dei macchinisti e bidelli
Art. 97
#Comma 1
Il personale di segreteria dei licei ginnasi e degli istituti magistrali e' a carico dello Stato, quello delle scuole complementari dei licei femminili e' a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici e degli Istituti tecnici a carico delle provincie.
In deroga al procedente comma e' a carico dello Stato il personale di segreteria delle scuole complementari della Basilicata e della Sardegna e degli Istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.
Gli assistenti e i macchinisti degli Istituti tecnici e dei licei scientifici sono a carico delle Provincie, eccettuati quelli degli Istituii tecnici della Basilicata e della Sardegna, i quali sono a carico dello Stato.
Sono inoltre a carico dello Stato gli assistenti degli Istituti tecnici di Modica e di Udine.
Art. 98
#Comma 1
Il ruolo dei segretari delle scuole medie e' unico.
I segretari hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 15 e sono nominati in seguito a concorso, al quale possono partecipare cittadini italiani muniti del titolo di studio e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.
Ogni liceo-ginnasio e ogni Istituto magistrale ha un segretario di ruolo.
Presso i licei e i ginnasi isolati aventi da un biennio almeno 100 alunni, l'ufficio di segretario e' affidato per incarico con l'annua retribuzione di lire mille.
Gli assistenti sono in numero di tre in ciascun Istituto tecnico ed hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 16.
Art. 99
#Comma 1
I macchinisti dei licei ginnasi sono a carico dello Stato, eccettuati quelli dei licei ginnasi della Sicilia che sono a carico dei Comuni.
Essi sono nominati con le stesse norme dei segretari, eccettoche' per quanto riguarda i titoli attestanti la preparazione culturale e tecnica.
Art. 100
#Comma 1
Il personale di servizio dei licei ginnasi e' a carico dello Stato, quello degli Istituti magistrali, dei licei femminili e delle scuole complementari a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici o degli Istituti tecnici a carico delle Provincie.
In deroga al precedente comma e' a carico dei Comuni il personale di servizio dei licei-ginnasi della Sicilia, a carico dello Stato quello delle scuole complementari e degli Istituti magistrali della Basilicata e della Sardegna, degli Istituti tecnici delle anzidette regioni e di Modica.
Art. 101
#Comma 1
Il personale di servizio a carico dello Stato e' costituito dai bidelli, i quali attendono alla completa pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a qualunque altro incarico loro affidato dai presidi.
I bidelli hanno gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 18.
Il regolamento stabilira' le modalita' per la loro nomina e il loro licenziamento e le punizioni cui sono soggetti.
Art. 102
#Comma 1
Ogni liceo-ginnasio, Istituto magistrale ed Istituto tecnico ha un numero di bidelli, variabile a seconda della popolazione scolastica, da due a sei; ogni liceo o ginnasio isolato o scuola complementare un numero di bidelli, variabile, a seconda della popolazione scolastica, da uno a quattro.
Il numero complessivo dei posti di bidello sara' ogni anno stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione d'accordo con quello delle finanze.
Comma 2
CAPO X. - Degli edifici scolastici e dell'arredamento
Art. 103
#Comma 1
Le Provincie, per gli Istituti tecnici e i licei scientifici, ed i Comuni, per ogni altro ordine di scuole medie, sono obbligati ad apprestare l'edificio scolastico e a mantenerlo in buono stato. Le une e gli altri sono obbligati, altresi', all'arredamento, all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e ad ogni spesa d'ufficio, e solo per cio' che riguarda gli Istituti tecnici ed i licei scientifici, al materiale didattico e scientifico.
Al materiale didattico e scientifico di ogni altro ordine di scuole provvede lo Stato.
I Comuni hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla custodia, all'illuminazione e al riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprieta' dell'Ente nazionale per l'educazione fisica. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3039 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli obblighi degli Enti locali stabiliti dall'art. 12 del citato decreto e dall'art. 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, comprendono anche la pulizia ed il servizio sia delle attuali palestre a disposizione per un decennio, sia degli stadii e palestre di proprieta' o in uso dell'Ente nazionale".
Art. 104
#Comma 1
Per la costruzione o il restauro degli edilizi scolastici gli Enti obbligati a termini dell'articolo precedente sono ammessi a godere dei maggiori benefici accordati dallo Stato ai Comuni per la costruzione degli edifici destinati alle scuole elementari.
Comma 2
CAPO XI. - Degli Istituti pareggiati.
Art. 105
#Comma 1
Le scuole medie, ad eccezione degli Istituti magistrali, mantenute da Enti morali possono essere pareggiate alle Regie per quanto riguarda il valore degli studi in esse compiuti.
((15))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il Regio D.L. 26 settembre 1935, n. 1845, convertito con modificazioni dalla L. 16 marzo 1936, n. 489, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "In deroga a quanto e' disposto dall'art. 105 del R. decreto 6 maggio 1923-III, n. 1054, e' ammesso il pareggiamento degli istituti magistrali alle stesse condizioni stabilite per gli istituti di istruzione media classica e scientifica".
Art. 106
#Comma 1
La nomina le promozioni e il licenziamento degli insegnanti di scuole medie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative.
Per la nomina, gli Enti possono derogare dal concorso se gli insegnanti da nominare occupino gia' un posto di ruolo per la stessa disciplina o gruppo di discipline in scuole Regie o pareggiate dello stesso tipo e grado o siano compresi in graduatorie di vincitori di concorsi a tali cattedre in attesa di nomina.
Art. 107
#Comma 1
Gli insegnanti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti.
Gli insegnanti di scuola pareggiata che passano ad occupare una cattedra in una scuola Regia cumulano, ai fini della pensione, col servizio governativo quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della pensione sara' ripartita tra l'Ente medesimo e lo Stato in conformita' dell'art. 48 della legge 21 febbraio 1895, n. 70.
Art. 108
#Comma 1
L'ufficio di preside in una scuola media pareggiata e' conferito mediante concorso per titoli fra gli insegnanti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole governative o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo e' conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno degli insegnanti della scuola fornito di laurea.
L'ufficio di preside puo' esser conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.
Art. 109
#Comma 1
Ai presidi e agli insegnanti delle scuole medie pareggiate si applicano, quanto alle punizioni, le norme stabilite dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del presente decreto.
Art. 110
#Comma 1
Il regolamento da emanarsi su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze, determina, in caso di regificazione della scuola media pareggiata, le condizioni per l'assunzione in servizio dello Stato del personale direttivo ed insegnante della scuola stessa.
Art. 111
#Comma 1
In caso di soppressione di una scuola media pareggiata, gli insegnanti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre governative, per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro eta'.
Art. 112
#Comma 1
Agli insegnanti di scuole medie pareggiate che passino, per effetto di regificazione o di concorso, al servizio dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme stabilite dall'art. 6 del presente decreto.
Agli stessi e ai presidi e' riconosciuto utile, agli effetti dello stipendio, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.
Comma 2
CAPO XII. - Degli Istituti privati
Art. 113
#Comma 1
E' data facolta' ad ogni cittadino che abbia l'eta' di 30 anni compiuti ed i necessari requisiti morali, di aprire al pubblico un Istituto di istruzione media, con o senza convitto purche' siano osservate le seguenti condizioni:
1° che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti per insegnare in una scuola media governativa, o titoli equipollenti;
2° che gli insegnamenti siano dati in conformita' del programma in cui sara' stata annunciata al pubblico l'apertura dell'Istituto.
Modificazioni al sovraindicato programma debbono essere annunciate con eguale pubblicita';
3° che l'Istituto sia sempre aperto al provveditore agli studi e ad ogni persona cui il Ministro abbia dato speciale incarico di ispezionarlo;
4° che per l'educazione fisica si uniformi a quanto e' stabilito per gli alunni delle scuole medie governative.
Art. 114
#Comma 1
Chi vuole usare della facolta' di cui al precedente articolo, deve farne domanda scritta al provveditore agli studi, tre mesi prima dell'inizio delle lezioni.
Alla domanda debbono essere annessi i programmi degli insegnamenti ed i nomi degl'insegnanti coi titoli di cui sono muniti, ed una pianta dei locali destinati all'Istituto.
Il provveditore, riscontrata la regolarita' dei documenti, deve accertarsi, con ogni mezzo, della idoneita' dei locali ed assumere tutte le necessarie, informazioni sulla moralita' del richiedente.
Se entro due mesi dalla domanda non interviene per parte del provveditore un'opposizione motivata, ufficialmente notificata al richiedente, l'Istituto puo' essere aperto, e, finche' si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente, non puo' essere chiuso se non per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principi che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi.
Se pero' l'Istituto non sara' aperto entro sei mesi dal giorno in cui puo' esserlo, a tenore di quest'articolo, la domanda sara' considerata come non avvenuta.
Art. 115
#Comma 1
I motivi dell'opposizione all'apertura di un Istituto possono essere sottoposti, sull'istanza del richiedente, al giudizio della Giunta per l'istruzione media.
Al giudizio della stessa Giunta devono essere sempre sottoposte le cause che possano rendere necessaria la chiusura di questi Istituti.
In ogni caso alla chiusura non si puo' far luogo se non per decreto Ministeriale.
Art. 116
#Comma 1
Nei casi d'urgenza il provveditore agli studi, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, puo' far procedere alla chiusura temporanea di un Istituto privato.
Art. 117
#Comma 1
Gli Istituti ed i corsi d'istruzione media che vengano aperti senza che si sia adempiuto alle prescrizioni degli articoli 113 e 114 sono, senz'altro, chiusi e coloro che li hanno aperti sono passibili di una multa estensibile dalle mille alle cinquemila lire. In caso di recidiva, alla multa puo' essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.
Comma 2
TITOLO II. - Dei convitti nazionali CAPO I. Del patrimonio o dell'amministrazione
Art. 118
#Comma 1
I convitti nazionali hanno per iscopo di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
Art. 119
#Comma 1
I convitti nazionali sono Istituti pubblici con piena personalita' giuridica.
Essi sono sottoposti alla tutela della Giunta per l'istruzione media e all'alta vigilanza del Ministero dell'istruzione.
Al personale direttivo, educativo e contabile, di ruolo, provvede lo Stato: ad ogni altra spesa i convitti nazionali provvedono con le rendite del proprio patrimonio e con le rette dei convittori.
Art. 120
#Comma 1
I convitti nazionali non sono tenuti a corrispondere allo Stato alcun contributo per gli stipendi del personale delle scuole medie governative, per classi aggiunte delle scuole stesse e per gli stipendi dei funzionari dei convitti medesimi.
I convitti nazionali di Genova, Novara, Torino e Voghera hanno, con esenzione da qualsiasi tassa, il libero uso dei fabbricati ad essi assegnati col decreto Luogotenenziale 25 agosto 1848, n. 777, e col R. decreto 4 ottobre 1848, n. 819.
Art. 121
#Comma 1
L'amministrazione di ciascun convitto e' affidata ad un Consiglio, composto:
a) del rettore, presidente;
b) di due delegati, l'uno, del Consiglio provinciale e l'altro del Consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai Consigli medesimi anche fuori del loro seno;
c) di due persone nominate dal Ministro dell'istruzione una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori;
d) di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della Provincia.
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni o sono rieleggibili. Il loro ufficio e' gratuito.
Il consigliere che, senza giustificalo motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.
Art. 122
#Comma 1
Il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell'Istituto, alla conservazione, all'utile trasformazione ed all'incremento del suo patrimonio.
Art. 123
#Comma 1
Pei contratti che non eccedano il valore di lire tre mila, il Consiglio di amministrazione potra', previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media e per giustificati motivi, adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata.
Per le forniture dei generi alimentari, e per i bisogni immediati dell'istituto, il Consiglio di amministrazione potra' deliberare che si provveda anche ad economia.
Alla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione esamina ed approva il conto consuntivo.
I componenti il Consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dei danni economici ad esso arrecati in seguito a inosservanza delle leggi, e dei regolamenti con dolo o grave colpa.
Art. 124
#Comma 1
I Convitti nazionali potranno richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura erariale.
Art. 125
#Comma 1
Il Consiglio d'amministrazione dei convitti nazionali, puo' essere sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli. In caso di scioglimento l'amministrazione affidata ad un commissario straordinario, le cui indennita' sono poste a carico del Convitto.
Comma 2
CAPO II. - Del personale direttivo, educativo o contabile
Art. 126
#Comma 1
Il personale dei Convitti nazionali comprende:
a) istitutori;
b) maestri elementari;
c) vice-economi;
d) vice-rettori;
e) economi;
f) rettori.
Il ruolo organico del detto personale e' stabilito dall'annessa tabella n. 19.
Gli stipendi relativi sono stabiliti o disciplinati dall'annessa tabella n. 20.
Art. 127
#Comma 1
Al posto di istitutore si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.
Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti di laurea e degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.
Nel bando di concorso sara' espressamente indicato il numero dei posti dei Convitti nazionali femminili, ai quali potranno aspirare soltanto le donne.
I vincitori conseguono il titolo e il grado di istitutori straordinari e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova.
Qualora la prova non sia favorevole l'istitutore straordinario e' licenziato alla fine dell'anno o anche prima.
Art. 128
#Comma 1
I maestri elementari interni dei Convitti nazionali sono nominati in seguito a concorso per esami, al quale potranno partecipare soltanto i maestri delle pubbliche scuole elementari in attivita' di servizio con il grado di ordinario.
Art. 129
#Comma 1
Al posto di vice economo si accede mediante concorso pubblico per titoli e per esame.
Al concorso sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli forniti del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione di ragioniere.
Gli istitutori straordinari ed effettivi, anche se sforniti del titolo, di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere ammessi al concorso purche' siano provvisti della laurea rilasciata dalle Facolta' di giurisprudenza o dagli Istituti superiori di commercio.
I vincitori conseguono il titolo e il grado di vice economo straordinario e sono nominati effettivi solo dopo un anno di prova.
Qualora la prova non sia favorevole il vice economo straordinario e' licenziato o restituito al suo precedente grado di istitutore alla fino dell'anno o anche prima.
Art. 130
#Comma 1
I vice rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra gli istitutori forniti di laurea, con almeno cinque anni di anzianita' come effettivi.
Gli economi sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i vice economi che abbiano almeno cinque anni di anzianita' come effettivi.
I rettori sono scelti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i vice rettori, forniti di laurea, i quali abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio nel grado di vice rettore.
Art. 131
#Comma 1
Il rettore e' il capo del convitto e ne ha la rappresentanza legale.
Egli e' responsabile del buon andamento morale, disciplinare ed economico del convitto.
Art. 132
#Comma 1
L'economo, che e' tenuto a prestare cauzione nella misura stabilita dal regolamento, e' incaricato, sotto la direzione e la vigilanza del rettore, di tutto cio' che concerne l'Amministrazione, la contabilita' e il servizio interno del Convitto.
Art. 133
#Comma 1
Qualora il conto consuntivo annuale d'un Convitto si chiuda con disavanzo, il Ministro dell'istruzione disporra' immediatamente un'inchiesta contabile a carico del rettore e dell'economo.
Art. 134
#Comma 1
In ciascun Convitto nazionale verranno assunti in servizio, senza diritto a stabilita', istitutori assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun Consiglio di amministrazione.
Per la nomina ai posti di istitutore assistente sara' data la preferenza a coloro che risultino inscritti alla Facolta' di lettere e di filosofia delle Regie Universita' e degli Istituti superiori.
Agli istitutori assistenti verra' corrisposta una retribuzione annua non inferiore a lire duemila, oltre il vitto e l'alloggio, a carico del bilancio del Convitto.
Art. 135
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1952, N. 1132))
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 2 agosto 1952, n. 1132 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica si applica anche ai concorsi-esami di Stato per i quali, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, non abbiano avuto inizio le prove orali.
Art. 136
#Comma 1
I funzionari di ruolo dei Convitti nazionali possono essere ammessi, purche' celibi, a sedere alla mensa collegiale e ad usufruire dello stesso vitto della comunita', con l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione del Convitto una somma mensile, pari alla effettiva spesa, accertata dal Consiglio d'amministrazione sulla base della media giornaliera.
La concessione di cui al precedente comma, puo' essere fatta anche ai funzionari di ruolo ammogliati per quei periodi dell'anno nei quali abbiano la famiglia dimorante altrove o quando esigenze di servizio lo richiedano.
Art. 137
#Comma 1
Ai funzionari di ruolo dei Convitti nazionali sono applicabili le norme relative allo stato giuridico degli impiegati civili.
Le norme per l'assunzione in servizio ed il licenziamento degli istitutori assistenti e per le punizioni a loro carico saranno stabilite dal regolamento, il quale disciplinera' anche il trattamento del personale per gli insegnamenti interni e per il personale subalterno proprio a ciascun Convitto.
Comma 2
CAPO III. - Dei convittori
Art. 138
#Comma 1
Ai Convitti nazionali sono ammessi fanciulli di eta' non inferiore ai sei anni e non superiore ai dodici.
Il regolamento stabilira' le norme e le modalita' per l'ammissione e le speciali condizioni per la dispensa del limite medesimo di eta'.
Art. 139
#Comma 1
I convittori frequentano le scuole elementari interne e le scuole pubbliche di istruzione media.
Art. 140
#Comma 1
La misura della retta annuale dei convittori e' fissata dal Consiglio d'amministrazione ed approvata dall'autorita' tutoria sede di bilancio.
Art. 141
#Comma 1
All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri insegnanti.
Inoltre in ciascun convitto sara' svolto, secondo norme fissate dal regolamento, un corso di istruzione premilitare, su programma stabilito dal Ministero della guerra, per i convittori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'. I convittori, che abbiano frequentato il prescritto biennio, e superati i relativi esami, conseguiranno un brevetto di compiuta istruzione premilitare e godranno dei vantaggi ad esso inerenti.
Art. 142
#Comma 1
Il Ministro dell'istruzione e' autorizzato ad apportare all'ordinamento interno degli Istituti delle nuove Provincie quelle variazioni che siano rese necessarie dalla diversita' della lingua di insegnamento, senza, peraltro, modificare ne' il numero delle cattedre di ciascun Istituto, ne' gli stipendi dei professori.
Art. 143
#Comma 1
Le Giunte per l'istruzione media di cui all'art. 29 sostituiranno dal 1° luglio 1923 le attuali Giunte provinciali per le scuole medie.
Art. 144
#Comma 1
Saranno applicate, con effetto dal 1° ottobre 1923, le norme riguardanti lo stato economico dei presidi e dei professori; i ruoli organici del personale; il conferimento delle supplenze o degli incarichi; l'ordinamento degli Istituti; l'incompatibilita' di altro ufficio con quello di preside o di professore; i congedi e le aspettative per ragioni di famiglia.
Saranno applicate invece con l'anno scolastico 1923-924 le norme relative agli esami ed all'esonero dei presidi dall'insegnamento e la tabella delle tasse scolastiche; e col 1° gennaio 1924 la norma di cui all'art. 120.
Art. 145
#Comma 1
Sono abrogate le leggi 12 luglio 1896, n. 293; 8 aprile 1906, n. 141; 8 aprile 1906, n. 142; 16 luglio 1914, n. 679; 22 dicembre 1921, n. 2057; fatta eccezione per le norme relative alla sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore in quanto non siano in contrasto col presente decreto.
E', inoltre, abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente decreto.
Art. 146
#Comma 1
Con altro decreto saranno dettate le norme transitorie per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 maggio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - De Stefani - Gentile.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.