REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 721/1939 - Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni. (039U0721)

Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni. (039U0721)

Numero 721 Anno 1939 GU 29.05.1939 Codice 039U0721

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla istituzione e il funzionamento dei tribunali per i minorenni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, contenente modificazioni alla legge 27 maggio 1935, n. 835;
Visti gli articoli 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e 83 del citato R. decreto-legge 20 luglio 1934;
Sentito il Consiglio di stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
E' approvato l'unito regolamento per le Case di rieducazione, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 4 aprile 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE III
MUSSOLINI- SOLMI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addi' 11 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 46. - MANCINI