E' istituito in Roma l'Ente «Regi istituti fisioterapici ospitalieri».
Costituiscono detto Ente:
a) l'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano;
b) l'Istituto per lo studio e la cura del cancro.
Nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi dell'Ente saranno tenute distinte le entrate e le spese attinenti al funzionamento di ciascuno dei detti Istituti, mentre resteranno comuni le spese di carattere generale degli Istituti Stessi.
Testo vigente
Preambolo
Art. 1
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1. 1° comma, R. decreto 29 luglio 1926. n. 1619; art. 1 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).
Art. 2
Art. 1. 2° comma, e 2 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 2 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).
Comma 1
Il Regio istituto ospitaliero dermosifilopatico ha sede nell'Ospedale di Santa Maria e San Gallicano, che, agli effetti del presente decreto, e' staccato dal Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti, ed e' concesso in uso ai Regi istituti fisioterapici ospitalieri insieme alla farmacia annessavi aperta al pubblico. Esso svolge la sua attivita' nel campo dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie della pelle, della sifilide e delle malattie veneree.
Il Regio istituto per lo studio e la cura del cancro ha sede nell'edificio appositamente costruito, e svolge la sua attivita' per la diagnosi precoce ed il trattamento dei tumori maligni, nonche' per lo studio e le ricerche intorno alle origini ed alla difesa contro queste malattie.
Ambedue i Regi istituti predetti, ferma restando l'attivita' sin qui svolta dall'Ospedale di Santa Maria e San Gallicano nel campo della assistenza ospedaliera, sono alla dipendenza del Ministero dell'interno, che se ne avvale per gli scopi d'istituto della Amministrazione della sanita' pubblica, coordinatamente col dipendente Laboratorio fisico (Ufficio del radio) ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, nell'art. 1 della legge 11 febbraio 1926, n. 272, e nel R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427.
Art. 3
#Comma 1
(Art. 3 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).
Comma 2
((Sono organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione.
Il presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita'.
Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere riconfermato.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attivita' degli uffici e dei servizi)).
Art. 4
#Comma 1
(Art. 4 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).
Comma 2
((Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la sanita' ed e' composto, oltre che dal presidente, da sei membri da designarsi:
a) due dal Ministro per la sanita';
b) uno dal Ministro per il tesoro;
c) uno dal Ministro per la pubblica istruzione;
d) due dal Consiglio superiore di sanita'.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Ad essi sono applicabili le incompatibilita' stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.
Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'amministrazione dell'Ente ed in particolare:
1) elegge nel suo seno il vice presidente;
2) approva i contratti di acquisto e di permuta e di alienazione di beni stabili;
3) delibera l'accettazione di donazioni e legati che comportino aumento di patrimonio e l'investimento di somme disponibili;
4) autorizza le azioni attive e passive e la stipula delle relative transazioni;
5) approva i regolamenti interni ed i regolamenti del personale;
6) esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi e regolamenti)).
Art. 5
#Art. 6 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 5 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).
Comma 1
I Regi istituti, per quanto ha tratto alla loro funzione ospitaliera, sono sottoposti a tutela con le Modalita' e forme stabilito per Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, aggiungendosi alla Commissione di tutela, di cui all'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, per gli affari riguardanti gli Istituti stessi, due rappresentanti della Direzione generale della sanita' pubblica.
Per quanto invece ha tratto alla funzione di centro di indagine scientifica e di studio, per le finalita' pratiche, che sono loro commesse, essi sono sottoposti all'alta vigilanza della Direzione generale della sanita' pubblica.
Sono soggette in ogni caso all'approvazione della Commissione di tutela, di cui al primo comma del presente articolo, le deliberazioni del presidente relative a trasformazioni e diminuzioni di patrimonio per un valore superiore alle L. 10.000.
I contratti di locazione, alienazione, acquisti ed appalti di cose ed opere, devono, sotto pena di nullita', essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
E' pero' consentito di provvedere ai contratti anzidetti senza il procedimento del pubblici incanti:
1° quando si tratta di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 10.000;
2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 2000 ed i Regi istituti non restino obbligati oltre i cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite suindicato.
Anche fuori dei casi previsti nel presente articolo, la Commissione di tutela puo' autorizzare i Regi istituti a provvedere mediante licitazione o trattativa privata o con altra forma di contrattazione.
Art. 6
#Comma 1
(Art. 7 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).
Comma 2
Per l'ammissione degli infermi poveri nei Regi istituti sono osservate le disposizioni dell'art. 2 della legge 31 maggio 1900, n. 211.
Art. 7
#Comma 1
(Art. 8. R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).
Comma 2
Le disposizioni vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, relative ai rimborsi dovuti per spedalita', alle anticipazioni di tali rimborsi da parte dello Stato, ed al concorso a carico del Tesoro dello Stato, di cui al 2° comma dell'art. 1. del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961 sono estese ai Regi istituti fisioterapici ospitalieri.
Parimenti sono estese ai detti Regi istituti le disposizioni relative alla competenza a decidere le controversie che potessero sorgere per il rimborso delle spese di spedalita'.
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 MARZO 1953, N. 245))
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 MARZO 1953, N. 245))
Art. 10
#Comma 1
(Art. 11 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).
Comma 2
I proventi dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri sono i seguenti:
a) il rimborso di rette di spedalita';
b) l'utile della farmacia di cui all'art. 2;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 MARZO 1953, N. 245)).
Questa somma, peraltro, dovra' essere proporzionatamente aumentata a carico del Tesoro dello Stato, qualora l'attuale assegno annuo, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, venga ad essere accresciuto;
((d) dei contributi annui dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica da destinare per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per la lotta contro le malattie veneree)).
Art. 11
#Art. 12, 2° comma, e art. 1 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272; art. 6 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).
Comma 1
Con speciale regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite: la pianta organica del personale per ciascuno dei Regi istituti predetti e le norme occorrenti per la esecuzione delle disposizioni del presente testo unico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 NOVEMBRE 1954, N. 1108)).
Art. 12
#Comma 1
(Art. 13 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).
Comma 2
Il personale medico e' nominato per concorso, per esame e per titoli, con le modalita' e programmi, che saranno stabiliti dal regolamento.
Art. 13
#Comma 1
(Art. 14 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).
Comma 2
Il personale di assistenza immediata deve possedere i requisiti di abilitazione prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 14
#Comma 1
(Art. 18 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).
Comma 2
E' in facolta' del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanita' pubblica, di avvalersi del personale tecnico dei Regi istituti fisioterapici ospedalieri per ricerche scientifiche ed ispezioni.
Art. 15
#Art. 17, 1° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 7 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).
Comma 1
Restano ferme le nomine del direttore dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro, in relazione al disposto dell'articolo 7 del R. decreto 30 aprile 1931, n. 782, e del direttore e medico primario dermosifilografo del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano, in relazione al disposto dell'art. 17 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, e dell'art. 7 del R. decreto 30 aprile 1931, n. 782.
Il direttore medico primario dermosifilografo del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano continuera' a prestare servizio, con tale sua qualifica, nel Regio istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano.
Il trattamento economico dei direttori dei due Istituti sara' stabilito nella pianta organica prevista dal precedente art. 11.
Art. 16
#Art. 17, 2° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 2 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272).
Comma 1
Restano ferme le nomine del medico primario radiologo, con funzioni di vice direttore e del chirurgo primario, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272, nonche' quelle degli aiuti e degli assistenti, fatte a norma dello stesso articolo.
Art. 17
#Comma 1
(Articoli 15 e 16 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619).
Comma 2
Salva l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e' conservato lo stato giuridico ed il trattamento economico ai sanitari di ruolo, esclusi gli assistenti medico-chirurghi, ed a tutto l'altro personale iscritto nei ruoli dell'Amministrazione del Pio Istituto ed Ospedali riuniti di Roma, che alla data di entrata in vigore del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, prestando servizio nell'Ospedale di Santa Maria e San Gallicano, cessarono di essere alla dipendenza del Pio Istituto di Santo Spirito e passarono alla dipendenza del Regio istituto fisioterapico ospitaliero.
I Regi istituti fisioterapici ospitalieri assumono a loro carico i contributi per l'iscrizione dei sanitari e del personale, di cui al precedente comma, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed a quella di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali o dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 4 agosto 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Jung - Ercole.
Visto, il Guardadigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 25 - Mancini.