I magistrati che compongono i tribunali per i minorenni e le sezioni di corte d'appello per i minorenni possono essere assegnati anche ad altra sezione civile o penale del tribunale o della corte d'appello per esercitarvi le funzioni del proprio grado.
I magistrati destinati a capo degli uffici del pubblico ministero presso i tribunali per i minorenni possono esercitare le funzioni del proprio grado anche presso la procura generale o presso la procura del Re della stessa sede.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 marzo 1968, n. 181 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella A) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella B) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali le dette disposizioni non si applicano nei soli confronti del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 9 marzo 1971, n. 35, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali".