REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1579/1934 - Norme di attuazione e transitorie del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1579)

Norme di attuazione e transitorie del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. (034U1579)

Numero 1579 Anno 1934 GU 09.10.1934 Codice 034U1579

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Testo vigente

Preambolo

PARTE I. - NORME DI ATTUAZIONE.

Art. 1

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Comma 1

Assegnazione dei magistrati al tribunale per i minorenni.

Comma 2

I magistrati che compongono i tribunali per i minorenni e le sezioni di corte d'appello per i minorenni possono essere assegnati anche ad altra sezione civile o penale del tribunale o della corte d'appello per esercitarvi le funzioni del proprio grado.

I magistrati destinati a capo degli uffici del pubblico ministero presso i tribunali per i minorenni possono esercitare le funzioni del proprio grado anche presso la procura generale o presso la procura del Re della stessa sede.
(1) ((3))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 marzo 1968, n. 181 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella A) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella B) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali le dette disposizioni non si applicano nei soli confronti del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica".


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 9 marzo 1971, n. 35, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali".


Art. 2

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Comma 1

Sostituzione dei magistrati assegnati.

Comma 2

Mancando od essendo impedito il presidente del tribunale per i minorenni o della sezione di corte d'appello per i minorenni, ne fa le veci il giudice del medesimo tribunale, e, rispettivamente, il consigliere anziano della sezione medesima.

Mancando od essendo impedito il giudice componente il tribunale per i minorenni o un consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni, essi vengono sostituiti, con provvedimento del primo presidente della corte d'appello, da un altro giudice del tribunale della stessa sede, e, rispettivamente, da un altro consigliere della corte d'appello.



Art. 3

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Comma 1

componenti privati: obbligo di vestire la toga in udinza.

I componenti privati che intervengono all'udienza del tribunale o della sezione di corte d'appello per i minorenni vestono la toga prescritta rispettivamente per i giudici e per i consiglieri di Corte d'appello.


Art. 4

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Comma 1

Provvedimenti del pretore o del procuratore del Re per i minori arrestati.

Comma 2

Il minore arrestato senza ordine o mandato, dell'autorita' giudiziaria in luogo diverso dalla sede del tribunale per minorenni e' messo a disposizione del pretore o del procuratore del Re del luogo dell'arresto, il quale procede all'interrogatorio a termine dell'art. 245 del Codice procedura penale, provvede a norma del successivo art. 246 e trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.


Art. 5

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Comma 1

Reati commessi da minorenni in concorso di maggiorenni: l'obbligo di trasmettere copia dei rapporti referti, ecc. al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.

Nel caso di reati commessi da minorenni in concorso di maggiorenni, copia dei rapporti, dei referti, delle denunzie, delle querele e delle istanze viene trasmessa anche al procuratore del Re presso il tribunale per i Minorenni per l'applicazione del disposto dell'art. 27 della legge.


Art. 6

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Comma 1

Copia delle sentenze di altre autorita' giudiziarie.

Tutte le autorita' giudiziarie che per qualsiasi ragione pronunciano sentenze a carico di minorenni devono trasmetterne copia al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.



Art. 7

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Comma 1

Provvedimenti conseguenti a sentenze di altre autorita' giudiziarie.

Il tribunale per i minorenni deve esaminare se sia necessario il provvedimento preveduto dall'art. 25 della legge anche quando da altre autorita' giudiziarie sia stato concesso al minorenne il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena.


Art. 8

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Comma 1

Casellario giudiziario.

Comma 2

Gli estratti dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, nei casi previsti dalla legge, sono trasmessi agli uffici del casellario indicati nell'art. 603 del codice di procedura penale.



Art. 9

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Comma 1

Ammissione al gratuito patrocinio.

Comma 2

Per l'ammissione al gratuito patrocinio in materia penale si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, per l'attuazione del codice di procedura penale.

Per le materie indicate nell'art. 32 della legge, l'ammissione al gratuito patrocinio e' concessa, con provvedimento insindacabile, dal presidente del tribunale o della sezione della corte d'appello per i minorenni, sentiti le parti ed il pubblico ministero ed osservate nel resto le disposizioni della legge sul patrocinio gratuito.



Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 1969, N. 1018))


Art. 11

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Comma 1

Nuora denominazione dei riformatori per corrigendi.

Comma 2

I riformatori per corrigendi preveduti nell'art. 25 della legge prendono il nome di « Case di rieducazione di minorenni ».



Art. 12

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Comma 1

Distinzione degli stabilimenti per minorenni.

Comma 2

In distinti stabilimenti, o in distinte sezioni degli stabilimenti, si provvede alla rieducazione di gruppi omogenei formati secondo l'eta', lo sviluppo fisico e le condizioni intellettuali dei minorenni.



Art. 13

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Comma 1

Adeguazione dei mezzi rieducativi alle condizioni sociali

Comma 2

Le case di rieducazione di minorenni e i riformatori giudiziari sono organizzati in modo da adeguare i mezzi rieducativi alla condizione sociale dei minorenni.

I vari istituti sono a tal fine distinti per la prevalenza dell'indirizzo agricolo, o industriale, o scolastico, che viene a ciascuno di essi assegnato.


Art. 14

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Comma 1

Rapporto del direttore per i minorenni rieducati.

Comma 2

Quando il direttore di una casa di rieducazione ritiene che il minorenne non e' piu' bisognevole di correzione, riferisce immediatamente al procuratore del Re per gli opportuni provvedimenti.



Art. 15

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Comma 1

Determinazione della retta giornaliera di mantenimento.

Comma 2

La retta giornaliera di mantenimento nelle case di rieducazione di minorenni, di cui e' fatta menzione nel terzo capoverso dell'art. 25 della legge, e' determinata con provvedimento insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze al principio di ogni esercizio finanziario.

La retta potra' essere determinata in misura diversa, secondo l'organizzazione e l'indirizzo dei vari istituti, nonche' secondo le localita' dove gli istituti stessi sono situati.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti, il corredo, le medicine ed il personale di educazione.



Art. 16

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Comma 1

Norme per il ricupero delle rette di mantenimento.

Comma 2

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme amministrative per il ricupero delle spese di mantenimento dei minorenni nelle case di rieducazione.



Comma 3

PARTE II - NORME TRANSITORIE.

Art. 18

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Comma 1

Applicabilita' degli art. 19 e 20 della legge ai procedimenti in corso. Poteri della corte di cassazione.

In qualsiasi stato e grado del procedimento per reati commessi da persona minore degli anni 18 anteriormente al 29 ottobre 1934 sono applicabili le disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge.

La corte di cassazione, se non pronuncia annullamento per altro motivo, rinvia allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza per l'applicazione di legge piu' favorevole.



Art. 19

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Comma 1

Applicabilita' dell'art. 23 della legge ai minori gia' sottoposti alla liberta' vigilata.

Ai minori che si trovano gia' sottoposti alla liberta' vigilata si applicano la disposizioni dell'art. 23 della legge.

Il giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore ha la sua abituale dimora riesamina gli atti e da' i provvedimenti che gli sembrano piu' idonei al riadattamento del minore in conformita' delle nuove disposizioni.


Art. 20

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Comma 1

Istruttorie in corso.

Comma 2

Le istruttorie in corso al 29 ottobre 1934 per reati commessi da minori degli anni 18, sono trasmesse al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni competente e proseguite in via sommaria a norma dell'art. 13 della legge, salvo l'esercizio della facolta' preveduto nell'art. 10.

Gli atti gia' raccolti conservano la loro efficacia.



Art. 21

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Comma 1

Procedimenti per i quali vi fu rinvio a giudizio.

Comma 2

I procedimenti per reati commessi da minori degli anni 18, per i quali anteriormente al 29 ottobre 1934 sia stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio ovvero emesso il decreto di citazione, sono trasmessi al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni, il quale provvede alla richiesta di citazione avanti il detto tribunale e puo' esercitare la facolta' preveduta dall'art. 10 della legge.

La disposizione che precede e' applicabile anche quando, a termine dell'art. 421 del codice di procedura penale, il pubblico ministero abbia chiesto il proscioglimento dell'imputato in camera di consiglio ed il giudice non abbia ancora pronunciato sentenza.


Art. 22

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Comma 1

Dibattimenti in corso.

Comma 2

I dibattimenti in corso avanti il giudice di primo grado o di impugnazione, anche se sono stati sospesi o rinviati, proseguono avanti il giudice medesimo.



Art. 23

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Comma 1

Pratiche pendenti su denunzia dell'autorita' di p.s.

Le pratiche pendenti avanti il presidente del tribunale su denunzia dell'autorita' di pubblica sicurezza, a norma degli articoli 177, 178 e 179 della legge sulla pubblica sicurezza, sono trasmesse al tribunale per i minorenni per i provvedimenti indicati negli articoli 25 e 26 della legge.

Se pende il ricorso dell'esercente la patria potesta' o la tutela o del pubblico ministero contro il provvedimento del tribunale, la definizione del gravame e' deferita al presidente della sezione di corte d'appello per i minorenni.

Gli atti gia' raccolti conservano la loro efficacia.



Art. 24

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Comma 1

Procedimenti in corso per le materie indicate nell'art. 32 della legge.

Comma 2

Per le materie indicate nell'art. 32 della legge tutti i procedimenti non definiti sono portati alla cognizione del tribunale per i minorenni o della sezione della corte d'appello per i minorenni.

Gli atti raccolti conservano la loro efficacia.



Art. 25

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Comma 1

Minori gia' internati nelle case di rieducazione in applicazione dell'art. 222 codice civile.

I minori che si trovano internati nelle case di rieducazione dei minorenni in applicazione dell'art. 222 del codice civile, vi resteranno sino a quando avranno raggiunto l'eta' di anni 21 o saranno ritenuti non piu' bisognevoli di correzione, a norma dell'art. 29 della legge.



Art. 26

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Comma 1

Primo rapporto sulle condizioni di riadattamento dei minorenni non piu' bisognevoli di correzione.

Entro il primo semestre dall'applicazione della legge, i direttori delle case di rieducazione trasmetteranno al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni dettagliato rapporto sulle condizioni di riadattamento di ciascun minorenne perche' il procuratore del Re possa provocare dal tribunale i provvedimenti di dimissione di quelli non piu' bisognevoli di correzione morale.



Art. 27

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Comma 1

Applicazione delle nuove norme riflettenti la difesa dei minorenni.

Comma 2

Le disposizioni relative alla difesa dei minorenni contenute nell'art. 12 della legge saranno applicate dal 1° luglio 1935.



Art. 28

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Comma 1

Spese d'ufficio.

Comma 2

Sino a nuova disposizione, alle spese di ufficio del tribunale per i minorenni provvede il cancelliere del tribunale del luogo con l'assegno per le spese di ufficio del tribunale stesso.



Art. 29

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Comma 1

Decorrenza dell'applicazione del decreto.

Comma 2

Il presente decreto entrera' in vigore il 29 ottobre 1934-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1934 - Anno XII

Atti del Governo, registro 352, foglio 36. - MANCINI.