All'art. 86 del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, e' sostituito il seguente:
« I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro per le finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.
Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale degli enti di cui al primo comma del successivo art. 3, e' esente da spese di bollo, e nel termine anzidetto deve essere depositato alla Segreteria della Corte dei conti o spedito alla Segreteria medesima mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile la ricevuta della raccomandata.
Per l'infermo di mente cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante od il tutore provvisorio il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori ovvero da chi ne abbia la custodia e comunque lo assista.
Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli articoli 68 e 71 ».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La Segreteria, sull'ordine del presidente della competente Sezione per le pensioni di guerra, trasmette immediatamente i ricorsi alla Procura generale che provvede a, ritirare i corrispondenti fascicoli presso la Direzione generale per le pensioni di guerra del Ministero delle finanze, la quale, a mezzo del funzionario incaricato, dovra' rilasciare dichiarazione motivata per i fascicoli non rinvenuti o comunque non potuti consegnare.
In questo caso il presidente predetto, sulla proposta del procuratore generale, fissa un termine per la trasmissione del fascicolo o di tutti quegli elementi che possano tenerne luogo.
Art. 3
#Comma 1
L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti, l'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'aeronautica e fra i mutilati del volo, l'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la rivoluzione delegano un proprio rappresentante presso la Procura generale della Corte dei conti per prendere cognizione dei ricorsi e svolgere sia direttamente sia a mezzo dei loro organi periferici, quell'azione di assistenza verso i ricorrenti che esse ritengano opportuna al fine di sollecitare gli adempimenti da parte delle autorita' civili alle richiesto della Corte e di collaborare con gli interessati nella eventuale preordinazione di mezzi e documenti necessari a dimostrare la fondatezza della loro domanda.
Nei casi in cui le Associazioni suddette segnalino l'utilita' dell'assistenza di un avvocato ed i ricorrenti non intendano provvedere diversamente o rinunciarvi, le designazioni dei patroni da parte delle Associazioni saranno fatte secondo le norme da stabilirsi d'accordo tra le Associazioni medesime ed il Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori.
Un ufficiale superiore per ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica e per la M.V.S.N., nonche' un funzionario di corrispondente grado del Ministero dell'interno hanno il compito di seguire le istruttorie che vengono loro segnalate dal procuratore generale allo scopo di sollecitarne la definizione quando da parte dell'autorita' militare o civile si verifichino ritardi nel compimento di atti di loro competenza. E' in facolta' dei dicasteri militari di sostituire all'ufficiale superiore un funzionario civile di pari grado.
Art. 4
#Comma 1
Il procuratore generale puo' valersi della collaborazione di un componente del Collegio medico legale, da delegarsi di anno in anno dal suo presidente, per tutte quelle notizie di carattere tecnico atte a facilitare lo svolgimento delle istruttorie.
Art. 5
#Comma 1
Qualora il procuratore generale, completata l'istruttoria, ritenga di dover emettere conclusioni per raccoglimento del ricorso sia per quanto riguarda la domanda esplicitamente nel medesimo espressa, sia per le altre domande che, pur non dichiarate, vi siano intimamente connesse e sulle quali pertanto la Sezione debba egualmente pronunciarsi, chiede al presidente della Sezione che il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.
Il presidente della Sezione stabilisce la data per la discussione del ricorso in Camera di consiglio, nella quale il procuratore generale conclude verbalmente in merito al ricorso.
Nel caso in cui il Collegio si manifesti contrario, anche parzialmente, all'avviso del procuratore generale, questo procede alla notifica, delle conclusioni per la decisione nelle forme normali da emettersi da un Collegio del quale non possono far parte i magistrati che sul ricorso si sono pronunziati in Camera di consiglio.
Art. 6
#Comma 1
Nelle conclusioni del procuratore generale dovra' essere sempre messa in evidenza, mediante apposita nota, la decadenza in cui gli interessati incorrono: ai sensi dell'art. 75 del testo unico 12 luglio 1934-XII, n. 1214, ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'articolo stesso.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 16 aprile 1975 n. 85 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1975 n. 108) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere piu' rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui gli interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dall'art. 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214".
Art. 7
#Comma 1
L'eccezione di abbandono, di cui all'art. 75 del testo unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, viene preposta dal procuratore generale alla Sezione competente per la decisione in Camera di consiglio previa comunicazione al ricorrente cui e' fissato un termine di 30 giorni dalla data della comunicazione stessa per la presentazione di quegli atti che ritenga valevoli per la sua difesa.
Nel caso che il procuratore generale o la Sezione in Camera, di consiglio riconoscano che gli atti non comprovino in modo certo l'effettivo decorso del termine previsto dall'articolo stesso, sulla eccezione si pronuncia la Sezione con l'ordinaria procedura.
Art. 8
#Comma 1
La domanda di fissazione di udienza, ove non vi abbia provveduto il ricorrente, dovra' essere fatta dal procuratore generale entro l'anno dalla data di notificazione delle conclusioni in tutti i casi di proposta di accoglimento parziale, per quelli previsti dall'ultimo comma del precedente art. 5 e per i ricorsi dei residenti all'estero.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 131 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere piu' rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita alle pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di fare domanda di fissazione d'udienza per i ricorsi dei residenti all'estero".
Art. 9
#Comma 1
La decisione della Corte viene notificata al ricorrente ed al suo procuratore a cura del procuratore generale.
La copia della decisione da notificarsi sara' limitata al solo dispositivo nel caso di accoglimento integrale del ricorso.
Al Ministero delle finanze la comunicazione sara' fatta in via amministrativa.
Art. 10
#Comma 1
Le notificazioni da farsi dal procuratore generale ai sensi delle norme vigenti e del presente decreto possono eseguirsi anche a mezzo del servizio postale mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento. In proposito sono applicabili gli articoli 77-78 e i commi 1, 2 e 3 dell'art. 79 del R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271.
La ricevuta della raccomandata, e l'avviso di ricevimento debbono allegarsi all'originale dell'atto cui si riferiscono.
Quando per ragioni di urgenza o per particolari circostanze si ravvisi necessario, il procuratore generale puo' disporre che la notificazione sia fatta anche per telegramma collazionato con avviso di ricevimento.
Per le notificazioni ai residenti all'estero sara' applicata la norma dell'art. 63, comma secondo, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.
Art. 11
#Comma 1
Per la rapida conclusione delle istruttorie il procuratore generale ha facolta' di fissare un termine a chi di ragione per la trasmissione di determinati atti.
Qualora il termine trascorra inutilmente il presidente della Corte, su proposto del procuratore generale, ne da' comunicazione, secondo i casi, ai Ministri competenti, al Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, ed al Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N. per i provvedimenti di loro spettanza.
Questa norma si applica anche nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del precedente art. 2.
Art. 12
#Comma 1
Le norme del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, anche ai ricorsi in materia di pensioni di guerra prodotti alla Corte dei conti ed ancora non definiti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Vito dei Normanni
addi' 6 febbraio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 47. - MANCINI