REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 560/1923 - Col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, e' abolito il monopolio dei fiammiferi ed e' istituita in sua vece una imposta di produzione. (023U0560)

Col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, e' abolito il monopolio dei fiammiferi ed e' istituita in sua vece una imposta di produzione. (023U0560)

Numero 560 Anno 1923 GU 27.03.1923 Codice 023U0560

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;560

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1° giugno 1923 e' abolito il monopolio di vendita dei fiammiferi disposto col decreto-legge 31 agosto 1916, n. 1090, allegato E ed e' istituita in sua vece una imposta di fabbricazione sui fiammiferi di cera e di legno (parafinati o solforati) nella misura seguente:

Pei fiammiferi di cera:

in scatole di 100 fiammiferi ognuna cent. 20 (venti).

Pei fiammiferi di legno parafinati:

in scatole da 50 fiammiferi ognuna cent. 10 (dieci);

in scatole da 200 fiammiferi ognuna (da camera) cent. 60 (sessanta);

in scatole da 30 fiammiferi ognuna (controvento) cent. 40 (quaranta);

in scatole da 28 fiammiferi ognuna (minerva) centesimi 15 (quindici).

Pei fiammiferi di legno solferati:

in buste o astucci da 100 fiammiferi cent. 10 (dieci).
((3))

Ove i condizionamenti suindicati fossero modificati, col consenso del Ministero delle finanze, sara' variata in corrispondenza la misura della imposta da pagarsi allo Stato.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio D.L. 24 febbraio 1938, n. 71, convertito senza modificazioni dalla L. 25 aprile 1938, n. 577, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi per il corrente esercizio finanziario e' modificata come appresso per ognuna delle seguenti unita' di condizionamento:
Scatola di cartone contenente 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,2851 a L. 0,2555;
Scatola di legno contenente 50 cerini normali con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1434 a L. 0,1287;
Scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,2876 a L. 0,2584;
Scatola di cartone contenente 100 cerini ridotti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,2875 a L. 0,2583;
Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con sesquisolfuro di fosforo da L. 0,1785 a L. 0,1544;
Scatola di cartone contenente 50 cerini grossi con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1781 a L. 0,1540;
Scatola di cartone contenente 100 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,3108 a L. 0,2453;
Scatola di cartone a tabacchiera contenente 50 cerini giganti con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,17 a L. 0,1324;
Bustine di cartoncino dorato contenente 20 cerini grossetti, con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,076 a L. 0,0581;
Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato (di sicurezza) del tipo svedese normale da L. 0,1247 a L. 0,1146;
Scatola di legno contenente 50 fiammiferi di legno paraffinato (di sicurezza) del tipo svedese ridotto da L. 0,1258 a L. 0,1158;
Bossoli di cartone contenenti 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia di sesquisolfuro di fosforo variamente colorata da L. 0,3617 a L. 0,3293;
Bustine di cartoncino contenenti 28 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva) da L. 0,1352 a L. 0,1268;
Doppia bustina di cartoncino contenente 48 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva) da L. 0,2397, a L. 0,2254;
Busta pubblicitaria di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinato e colorato (tipo Minerva gigante) da L, 0.1159 a L. 0,0893;
Scatola di cartone contenente 200 fiammiferi di legno paraffinato variamente colorato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo (uso camera) da L. 0,5894 a L. 0,5333;
Scatola di legno contenente 30 fiammiferi con fosforo amorfo (di sicurezza) tipo controvento normale da L. 0,1469 a L. 0,1253;
Scatola di legno contenente 40 fiammiferi « Tizzoncini » controvento con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,1955 a L. 0,1692;
Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno colorato, controvento, del tipo Minerva, da L. 0,1245 a L. 0,1084;
Astuccio contenente un rotolo con 100 fiammiferi di cartone colorato e paraffinato con accensione a strappo da L. 0,4900 a L. 0,4388;
Astuccio contenente un rotolo con 200 fiammiferi del tipo sopraindicato da L. 0,9003 a L. 0,7995;
Astuccio contenente un rotolo con 300 fiammiferi del tipo sopraindicato da L. 1,3319 a L. 1,1850;
Busta, astuccio o gamella di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno solforati con sesquisolfuro di fosforo, da L. 0,1093 a L. 0,0967;
Busta di cartoncino contenente 70 fiammiferi di legno Solforato con fosforo amorfo (di sicurezza) da L. 0,0796 a L. 0,0698".


Art. 2

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Comma 1

La riscossione dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi si effettua in base al quantitativo di essi estratto dal Magazzino di ciascuna fabbrica.

Pei quantitativi esportati dal Regno sia per l'estero sia per le Colonie mediterranee sara' seguito il procedimento prescritto dall'art. 3 dell'allegato E alla legge 8 agosto 1895, n. 486.


Art. 3

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Comma 1

E' costituito un Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi seguenti:

S. A. Fabbriche riunite di fiammiferi di Milano, per le sue fabbriche;

gia' Boschiero e Gastaldi di Asti;

gia' Schiavoni o Ponzelli di Iesi;

gia' L. Pizzoli e figli di Bologna;

gia' fratelli Taddei di Fucecehio;

gia' G. De Medici e C. di Magenta (Ponte Nuovo);

gia' fabbrica Italiana fiammiferi di Napoli;

gia' L. De Antoni e C. di Este;

gia' Societa' Anonima Umbra di Perugia;

gia' Abbona e Romagna di Moncalieri;

gia' A. Dellacha di Moncalieri;

gia' L. Demadei di Piobesi Torinese;

gia' L. Paschiera e C. di Venezia.

S. A. Unione industrie fiammiferi di Milano per le sue fabbriche.
gia' fratelli Terioli di Bari;

gia' Nicola Mele di Bari;

gia' eredi Papa di Lonato;

gia' G. Remonda di Carignano;

gia' G. Remonda di Carmagnola;

Santini Vittorio di Viterbo;

Fabiani Arturo di Fondi;

Brambilla e Pascucci di Gualdo Tadine;

Antinucci Amram di Belfiore;

Palma Prati di Rubiera;

Fratelli Macii di Empoli;

Lambertucci Fortunato di Colle Vai D'Elsa.

Papetti Pietro di Veroli.

Listanti Francesco di Rieti.

Glionna Carlo di Spinazzola.

Pascucci e Rasponi di Gambettola.

Rasponi Calisto di Rimini.

Fiaschi Antelmo di Sarteano.

Duca Ernesto di Chiaravalle.

Labellarte Vitantonio di Valenzano.

Massari Francesco di Bari.

Marsiglia Vincenzo di Benevento.

Ardillo Pasquale di Valenzano.

Baldani e Carnaroli di Fano.

Perlingieri Raffaele di Benevento.

Gentili Umberto di Macerata.

Pandolfi Antonio di Pontedera.

Rosselli Ugo di Empoli.

S. A. Maddalena Coccolo di Udine.

Machella Romeo di Macerata.

Ceschini Pietro di Pausula.

Comandini Filippo di Cesena.

Mastroserio Donato di Valenzano.

Labellarte Fratelli di Valenzano.

Gigliobianco e C. di Carbonara.

Losacco Nicola di Bari.

Massari Giuseppe di Bari.

Coltorti e Bisacca di Foligno.

Sorgato Fortunato di Reggio Emilia.

De Nigris Giuseppe di Benevento.

Massari Enrico di Benevento.

Borrelli Giovanni di Benevento.

Taccini Fratelli di Livorno.

Lap Guido di S. Croce sull'Arno.

Cavuoto Pasquale di Montesarchio.

De Vincenzo Nicola di Valenzano.

Tomaselli Pasquale di Nola.

Morandi e C. di Castelfranco Emilia.

Societa' in accomandita semplice F. Lavaggi e Figlio per le sue fabbriche gia' Barbanotti e Palazzi di Casalmonferrato, F.lli Lavaggi di Trofarello.

Societa' in accomandita semplice «L'Alpina» di Torino, per fa sua fabbrica di S. Benigno Canavese.

Racchia Angelo di Verona.

Bresciani Adele di Verona.

Faraci Filippo di Mazzarino.

Societa' anonima Fiammiferi di Torino (S. A. F. T.) per la sua fabbrica di Torino.

Faldetta Sita di Calogero di Canicatti'.

Delfo Salvatore di Palermo.

Santonocito Emanuele di Palermo.

Sabatini Maria vedova Dolfi di Borgo S. Lorenzo.

«Libia» Eredi Vivante di Teramo.
(1) (2) (8) ((12))

A tale Consorzio e' andata la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi occorrenti pel consumo nel Regno; esso funzionera' con le norme stabilite dalla convenzione annessa al presente decreto e che ne costituisce parte integrale. (9)


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio D.L. 26 febbraio 1930, n. 105, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 611, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Entrano a far parte di diritto del Consorzio Industrie Fiammiferi per tutta la durata della Convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e per le eventuali sue rinnovazioni, le seguenti quattro fabbriche di apparecchi di accensione attualmente in esercizio nel Regno:
Angelo Majocchi e figlio in Torino;
Motta di Amisani Riccardo in Torino;
Sometti Luigi in Verona;
Societa' Anonima Lombarda Accenditori Milano (gia' Zanetti Antonio di Verona)".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio D.L. 18 gennaio 1932, n. 14, convertito senza modificazioni dalla L. 7 aprile 1932, n. 356, ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato) che "Del Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi «Consorzio Industrie Fiammiferi» costituito in forza del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, fanno parte alla data delle presenti norme le seguenti fabbriche:
Societa' anonima Fabbriche Riunite Fiammiferi, sede in Milano, con le sue fabbriche:
gia' Boschiero e Gastaldi - Asti;
gia' Schiavoni & Ponzelli - Iesi;
gia' Fratelli Taddei - Fucecchio;
gia' G. De Medici & C. - Magenta (Ponte Nuovo);
gia' Fabbrica italiana fiammiferi - Napoli;
gia' L. De Antoni & C. - Este;
gia' Societa' anonima Umbra - Perugia;
gia' Abbona & Romagna e gia' A. Dellacha' - Moncalieri; gia' L. Baschiera - Venezia;
gia' Fratelli Terioli - Bari;
Societa' anonima Rosselli, Fucini, Pandolfi - Putignano (Pisa);
Societa' anonima Maddalena Coccolo - Udine;
Societa' anonima Raffaele Perlingieri - Benevento;
Societa' anonima F. Lambertucci - Colle Val d'Elsa;
Antinoro Giuseppe - San Giovanni Gemini;
Borrelli & Iucci - Benevento;
De Nigris Giuseppe - Benevento;
Fabiani Arturo - Fondi;
gia' Labellarte Vitantonio (ora C.I.F.) - Valenzano;
F. Lavaggi & Figlio - Trofarello;
F. Lavaggi & Figlio - Casalmonferrato;
Fratelli Macii - Empoli;
Marsiglia Vincenzo - Benevento;
gia' Massari G. & F. (ora C.I.F.) - Bari;
Papetti Pietro - Veroli;
Rosselli Angelo - Pontorme;
Sabatini Maria ved. Dolfi - Borgo San Lorenzo;
Ceschini Pietro - Pausula;
Delfo e Santonocito - Palermo;
Esposito Vincenzo - Napoli;
Iaraci Filippo - Mazzarino;
Gentili Umberto - Macerata;
Listanti Francesco - Rieti;
Machella Romeo - Macerata;
Mauro Caio - Trani;
Tortone Michele - Airasca".


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato) che "Del Consorzio fra le fabbriche di fiammiferi "Consorzio industrie Fiammiferi" costituito in forza del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, fanno parte, alla data delle presenti norme, le seguenti fabbriche:
Ditta Sabatini Maria ved. Dolfi, con opificio in Borgo San Lorenzo (Firenze);
Ditta F.lli Maci Ferruccio e Aladino, con opificio in Empoli (Firenze);
Ditta De Nigris Giuseppe fu Luigi, con opificio in Benevento;
Ditta Fabiani Giovanni di Arturo, con opificio in Formia (Latina);
Ditta Faraci Filippo fu Carmelo, con opificio in Valguarnera (Enna);
Ditta Fucci Salvatore fu Raffaele, con opificio in Benevento;
Ditta Marsiglia Vincenzo e Figlio, con opificio in Benevento;
Ditta Papetti Pietro fu Bernardo, con opificio in Colle Berardi di Veroli (Frosinone);
Ditta Rosselli Angiolo e F.lli fu Girolamo, con opificio in Ponterme-Empoli (Firenze);
Soc. An. Fabbriche Fiammiferi e Affini, S.A.F.F.A., con gli opifici di Asti, Jesi, Fucecchio, Magenta, Napoli, Este, Perugia, Moncalieri, Venezia e con lo stabilimento per la produzione di apparecchi di accensione annesso all'Opificio per la fabbricazione dei fiammiferi in Magenta Ponte Nuovo (Milano);
Soc. An. Unione Fiammiferi, S.A.U.F., con gli opifici di Purignano Pisano e Udine;
Soc. in Acc. Francesco Lavaggi e Figlio, con gli opifici di Trofarello (Torino) e Casalmonferrato (Alessandria);
Industria Siciliana Fiammiferi Affini, I.S.F.A., (Soc. per Az.) con opificio in Catania".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 giugno 1948.


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AGGIORNAMENTO (9)


La Corte Costituzionale con sentenza 21 maggio - 3 giugno 1970, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 10/06/1970, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma nella parte in cui esso impedisce "ad altri imprenditori la partecipazione al Consorzio quando essa non sia in contrasto con fini di utilita' sociale".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il Decreto 5 agosto 1992 in G.U. Serie Generale 10/10/1992, n. 239, ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato) che "Del Consorzio fra i fabbricanti di fiammiferi, costituito ai sensi del regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, fanno parte alla data della presente convenzione, le seguenti ditte:
Italmatch S.r.l., con sede in Milano;
Lavaggi Francesco e Figlio S.p.a., con sede in Trofarello (Torino);
Isfa S.p.a. - Industria siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania;
Rosselli Angiolo e F.lli S.r.l., con sede in Empoli (Firenze);
S.I.R.F.A. S.p.a. - Industrie sannite riunite fiammiferi affini, con sede in Benevento;
F.lli Macii S.n.c., con sede in Empoli (Firenze);
S.F.A.S. S.r.l. - Societa' fiammiferi affini siciliana, con sede in Valguarnera (Enna)".


Art. 4

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Comma 1

E' stabilito un apposito tipo di marca contrassegno governativa da applicarsi, a cura delle singole fabbriche, su ogni specie di condizionamenti di fiammiferi (scatole, buste, astucci, ecc.).

Le caratteristiche di tale contrassegno saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze.

La mancanza della marca contrassegno sugli involucri dei fiammiferi costituisce contrabbando e sara' punita con una multa fissa di lire mille e con una multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta dovuta per ogni involucro sprovvisto di contrassegno.


Art. 5

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Comma 1

Al Consorzio di cui al precedente art. 3 sara' consegnato un quantitativo di marche contrassegno in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione delle fabbriche consorziate.

Dell'uso di tali marche sara' dal Consorzio reso conto mensilmente.

Il Consorzio, sotto la sua assoluta responsabilita', provvedera' alla distribuzione dalle marche alle singole fabbriche.

Il Consorzio, a garanzia degli obblighi assunti, dovra' prestare una cauzione in rendita italiana, o in altri titoli garantiti dallo Stato, nella misura che e' stabilita dalla unita convenzione.


Art. 6

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Comma 1

I prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi di qualsiasi tipo e qualita' saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base a proposta di un'apposita Commissione di cui fara' parte anche un rappresentante del Consorzio.

La determinazione dei prezzi di vendita al pubblico e la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione saranno fatte ogni due anni dalla data del presente decreto. ((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla scadenza delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, la revisione di cui all'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, potra' essere fatta per periodi minori di quelli indicati dallo stesso articolo, quando il costo medio delle materie prime e della mano d'opera occorrenti per la lavorazione dei fiammiferi abbia subito, dall'ultima variazione effettuata, una diminuzione o un aumento non inferiore al 10 %".


Art. 7

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Comma 1

Per ogni quantita' di fiammiferi importata e' dovuta oltre al dazio di confine, una sopratassa in misura pari alla imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1 del presente decreto.


Art. 8

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Comma 1

Restano in vigore le disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi contenute nella legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato E, e nel relativo regolamento in quanto siano applicabili e non contrarie a quelle fissate nel presente decreto.

Resta altresi' in vigore la disposizione dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1771, riguardante il dazio comunale sui fiammiferi: Il Consorzio assumera' a suo carico il canone annuo che per tale titolo e' corrisposto attualmente dallo Stato a ciascun Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.