Le violazioni delle leggi finanziarie per cui e' stabilita la pena pecuniaria non costituiscono reato e la sanzione e' considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, secondo la distinzione fatta nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, fra sopratassa e pena pecuniaria.
La precedente disposizione si applica altresi' quando e' stabilita la sopratassa o una sanzione pecuniaria diversa da quelle indicate nell'art. 17 del codice penale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le violazioni delle leggi finanziarie per cui e' stabilita la pena della multa ovvero dell'ammenda sono considerale delitti o, rispettivamente, contravvenzioni, secondo il disposto dell'art. 2 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Tuttavia le violazioni per cui e' stabilita la pena della multa non superiore nel massimo a lire cento ovvero dell'ammenda non superiore nel massimo a lire duecento non costituiscono reato e la sanzione e' considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, secondo la distinzione fatta nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, fra sopratassa e pena pecuniaria.
Art. 3
#Comma 1
Sono considerate contravvenzioni:
1° le violazioni per cui e' stabilita la pena della multa non superiore nel massimo a lire cinquecento, salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente;
2. le violazioni per cui e' stabilita la pena della multa senza determinazione dell'ammontare.
Le contravvenzioni prevedute nel n. 2 sono punite con la pena dell'ammenda fino a lire cinquecento. Nella stessa misura sono punite le violazioni per cui e' stabilita la pena dell'ammenda senza determinazione dell'ammontare.
Art. 4
#Comma 1
Le violazioni delle leggi finanziarie, per cui e' stabilita la pena della multa o dell'ammenda in misura proporzionale, costituiscono in ogni caso rispettivamente delitto o contravvenzione.
Peraltro le violazioni per cui e' stabilita la multa si considerano contravvenzioni quando il coefficiente massimo per l'aumento proporzionale non e' superiore a quattro.
Art. 5
#Comma 1
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli si ha riguardo esclusivamente, anche nel caso di continuazione di reato, alla pena stabilita dalla legge per la violazione commessa, senza tener conto di qualsiasi causa per cui la detta pena possa essere aumentata o diminuita.
Art. 6
#Comma 1
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge dichiara che la multa o l'ammenda ovvero la sanzione pecuniaria e' convertibile in pena restrittiva della liberta' personale, ovvero quando le suddette sanzioni sono stabilite congiuntamente o alternativamente con una pena restrittiva della liberta' personale.
Se la legge dispone la conversione senza indicare la specie di pena, la conversione ha sempre luogo nella pena dell'arresto.
Per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena restrittiva della liberta' personale.
Art. 7
#Comma 1
Nel caso in cui le violazioni delle leggi finanziarie si devono considerare delitto o contravvenzione e li minimo della multa o dell'ammenda stabilito dalle leggi stesse e' inferiore a quello fissato negli articoli 24 e 26 del codice penale, il minimo stabilito dalle dette leggi e' sostituito da quello fissato nelle menzionate disposizioni del codice penale.
Art. 8
#Comma 1
Quando nelle leggi finanziarie e' stabilita la confisca come pena, s'intende sostituita la confisca come misura amministrativa di sicurezza, a termini del codice penale.
Rimane tuttavia ferma l'obbligatorieta' della confisca nei casi in cui tale obbligo e' stabilito dalle dette leggi.
Art. 9
#Comma 1
Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, qualora in seguito ad una contravvenzione alle leggi finanziarie di competenza dell'intendente di finanza sia da applicare una misura amministrativa di sicurezza, provvede, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero o dell'intendente di finanza, il giudice di sorveglianza istituito presso il tribunale nella cui circoscrizione il reato e' stato accertato.
Riguardo alla confisca si osserva la disposizione del primo capoverso dell'art. 624 del codice di procedura penale, in quanto il reclamo di proprieta' sia ammissibile.
Se per la contravvenzione ha avuto luogo il decreto di condanna dell'intendente di finanza e il decreto e' stato revocato in seguito ad opposizione, si osservano sempre, per l'applicazione delle misure amministrative di sicurezza, le norme del codice di procedura penale.
((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 9/4/1969, n. 91), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 10 del R.D. 24 settembre 1931, n. 1473, contenente disposizioni di coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con le singole leggi finanziarie".
Art. 10
#Comma 1
L'intendente di finanza puo' in ogni caso disporre la confisca con il decreto di condanna, a norma dell'art. 506 del codice di procedura penale.
((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 9/4/1969, n. 91), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 10 del R.D. 24 settembre 1931, n. 1473, contenente disposizioni di coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con le singole leggi finanziarie".
Art. 11
#Comma 1
Nei casi in cui non sia diversamente stabilito in questo decreto, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme emanate con il R. decreto 28 maggio 1931, n. 601;
Art. 12
#Comma 1
Le disposizioni dei precedenti articoli, ad eccezione di quella dell'art. 7, si applicano ai fatti commessi successivamente al 30 giugno 1931, salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile o sia stato emesso decreto di condanna dichiarato esecutivo.
Art. 13
#Comma 1
Riguardo ai procedimenti relativi alle violazioni delle leggi finanziarie, per cui il decreto di condanna dell'intendente di finanza non sia divenuto esecutivo al 1° luglio 1931, continuano ad osservarsi, qualora non siano ancora definiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le norme dei Regi decreti 25 marzo 1923, n. 796, e 26 febbraio 1928, n. 411.
Art. 14
#Comma 1
Le disposizioni di questo decreto si applicano alle leggi finanziarie emanate anteriormente al 1° luglio 1931 e saranno osservate, per ciascuna di esse, fino a quando non ne compiuta la revisione disposta dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 15
#Comma 1
Rimane salva la facolta' del Governo del Re di emanare con successivi Regi decreti le ulteriori norme di coordinamento e di attuazione disposte dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Fino a quando le dette norme non siano entrate in vigore si osservano, anche per le leggi emanate successivamente al 1° luglio 1931, le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10.
In ogni caso le disposizioni dell'art. 13 avranno vigore sino alla definizione dei procedimenti ivi menzionati.
Art. 16
#Comma 1
Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 24 settembre 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Mosconi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 18. - Mancini.