REGIO DECRETO

Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. (033U0704)

Numero 704 Anno 1933 GU 04.07.1933 Codice 033U0704

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I. - Disposizioni preliminari.

Art. 1

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Comma 1

All'atto dell'ammissione in posto di ruolo, l'impiegato (intendendosi con l'espressione generica di impiegato sia gli impiegati civili che i militari e i salariati) deve dichiarare per iscritto se e quali servizi abbia in precedenza prestati allo Stato e ad altri Enti. La dichiarazione, anche se negativa, viene allegata al fascicolo personale dell'interessato.

Entro sei mesi dall'assunzione in servizio dell'impiegato, e' effettuata la raccolta dei documenti relativi a quei precedenti servizi civili e militari che, a norma di legge, debbano ricongiungersi col servizio statale, nonche' dei documenti di stato civile, personali e di famiglia, occorrenti per la liquidazione della pensione, sia diretta che di riversibilita'.

I documenti di stato civile, per le successive variazioni, sono acquisiti al fascicolo personale a mano a mano che le variazioni stesse si verificano.

Alla raccolta di tutti gli atti indicati ed alla loro conservazione nei fascicoli dei singoli impiegati provvede il capo del personale della rispettiva Amministrazione.



Art. 2

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Comma 1

Nello stato di servizio, sotto le rubriche «Servizi non di ruolo prestati allo Stato» e «Servizi prestati ad altri Enti», deve essere indicata la data d'inizio e di cessazione di ciascuno dei servizi, di cui all'articolo precedente, con gli estremi relativi ai documenti che ne comprovano la prestazione e alle disposizioni che ne ammettono la valutabilita' o la ricongiunzione ai servizi di ruolo, ai fini di pensione.

Nello stesso stato di servizio, sotto la rubrica «Servizi di ruolo», sono indicati, sempre in ordine cronologico e con le date di inizio e di cessazione, tutti i servizi di ruolo resi allo Stato, con le variazioni concernenti gli stipendi, le promozioni, le aspettative, le disponibilita', le punizioni disciplinari e, in genere, ogni atto relativo allo stato economico e giuridico dell'impiegato, che possa avere influenza ai fini di pensione.

Sara' indicato nello stato di servizio, ove ne sia il caso, se il matrimonio del militare o dell'impiegato civile fu contratto con l'assentimento richiesto dalle vigenti leggi o se intervenne sanatoria.

Sono pure indicate, nello stato di servizio, le posizioni di servizio disagiato, insalubre, coloniale o che comunque diano luogo, nel calcolo ai fini di pensione, a speciale valutazione del servizio, a riduzione o ad esclusione del medesimo.

Di ciascun atto registrato alla Corte dei conti devono essere indicati gli estremi di registrazione.



Comma 2

CAPO II. - Riscatto dei servizi.

Art. 3

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Comma 1

L'impiegato che, anteriormente all'assunzione in posto di ruolo, abbia prestato servizio valutabile in pensione previo riscatto e intenda chiederne il riconoscimento, deve, con la domanda diretta al capo dell'Amministrazione, produrre i documenti inerenti al servizio stesso.

Il capo del personale ha cura di completare la documentazione necessaria per la emissione del relativo provvedimento.



Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1958, N. 46))


Art. 5

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Comma 1

Il decreto con il quale si concede il riscatto, oltre la citazione delle disposizioni applicate, il cognome, il nome, la paternita', la data di nascita del titolare e la qualifica del medesimo, deve indicare i periodi di servizio dei quali venne chiesto il riscatto e, per ciascuno di essi, la parte ammessa e quella non ammessa a riscatto.

Nel decreto sono brevemente indicati i motivi, per i quali in tutto o in parte non si accoglie la domanda dell'interessato, sia che si tratti di servizi privi dei requisiti di legge o di servizi utili di per se' a pensione.

Nel decreto e' stabilito, altresi', il contributo dovuto per il riscatto ed e' specificato lo stipendio preso a base per la liquidazione, con la relativa percentuale, nonche' il numero delle rate nelle quali venga ripartito il debito a carico dell'impiegato, da corrispondersi a cominciare dal mese successivo alla data di registrazione del decreto.

Il riscatto richiesto dall'impiegato al momento della cessazione dal servizio, o dai suoi aventi causa, e' disposto con lo stesso decreto di concessione del trattamento di quiescenza.



Art. 6

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Comma 1

Il decreto di riscatto o di riconoscimento dei servizi, di cui agli articoli precedenti, e' allegato al fascicolo personale dell'impiegato ed e' annotato nel suo stato di servizio, a margine della indicazione relativa a ciascun periodo riscattato o riconosciuto utile.

Nello stato di servizio e' presa nota anche del contributo di riscatto dovuto dall'impiegato, e dei pagamenti effettuati con ritenute sullo stipendio o sulla paga, in conto del debito stesso.

All'atto della cessazione dal servizio, la parte del debito ancora insoluta e' trattenuta sulla indennita' e sulla pensione diretta liquidata.

Quando la cessazione dal servizio avvenga per la morte dell'impiegato, le quote del contributo non ancora soddisfatte, nella misura ridotta a norma di legge, sono ricuperate sulla pensione dovuta alla vedova od agli orfani.



Comma 2

CAPO III. - Liquidazione del trattamento normale di quiescenza. Sezione 1ª - Trattamento diretto.

Art. 7

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Comma 1

Insieme con l'atto di cessazione dal servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale, da cui l'impiegato amministrativamente dipende, predispone il decreto di liquidazione della pensione, assegno o indennita', cui l'interessato abbia diritto.



Art. 8

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Comma 1

Se al momento della cessazione dal servizio o della morte dell'impiegato, non risulti sufficiente la documentazione di tutti i servizi resi o di eventuali aumenti di favore, si liquida, in via provvisoria, la pensione spettante, diretta o indiretta, in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione.

Nello stesso modo si provvede quando il decreto di liquidazione definitiva non possa aver corso immediato.



Art. 9

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Comma 1

Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, sulla quale non sia possibile provvedere sollecitamente, e' liquidata la pensione per anzianita' di servizio, con riserva di nuovo provvedimento, da emanarsi dopo compiuti i prescritti accertamenti.

Se, pero', all'interessato, in ragione degli anni di servizio, spetta indennita' per una volta tanto, la relativa liquidazione e' disposta col decreto, con cui venga respinta la domanda di pensione privilegiata, salva la concessione di un acconto in misura non eccedente la meta' della indennita' stessa.



Art. 10

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Comma 1

Il decreto relativo alla cessazione dal servizio e quello concernente il trattamento definitivo di quiescenza, devono essere, di regola, trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.

E' trasmesso nello stesso tempo alla Corte dei conti, per il riscontro e la registrazione, il ruolo di pagamento della pensione definitiva od altro assegno continuativo, sul quale la Ragioneria centrale presso il Ministero avra' apposto un numero progressivo e il numero del decreto di concessione.

Il ruolo di pagamento della pensione provvisoria e' comunicato alla Corte dei conti agli effetti del riscontro consuntivo.

L'Amministrazione puo' provvedere alla concessione del trattamento definitivo o provvisorio, anche con lo stesso decreto Ministeriale che dispone la cessazione dal servizio.

In tal caso il decreto deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 40.



Art. 11

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Comma 1

Al decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza diretto, devono essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita dell'impiegato;

2° copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Il foglio matricolare, relativo al servizio militare eventualmente prestato dagli impiegati civili e dai salariati, e' rilasciato dalla competente Amministrazione militare. Le copie dello stato di servizio e del foglio matricolare devono contenere la dichiarazione della loro perfetta conformita' all'originale e della inesistenza di altre variazioni o interruzioni all'infuori di quelle indicate durante tutto il servizio dell'impiegato.

Sulle copie viene apposta la data, la firma del capo del personale responsabile e il suggello d'ufficio.


Art. 12

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Comma 1

Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito fra lo Stato ed uno o piu' istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ciascun istituto determina contabilmente la quota a suo carico secondo le proprie leggi, comunicandone l'importo al Ministero competente a provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza complessivo e al riparto fra lo Stato e la Direzione generale predetta.

La comunicazione, di cui al comma precedente e' fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, se l'impiegato sia cessato definitivamente dal servizio mentre era iscritto ad uno degli istituti di previdenza da essa amministrati; e' fatta, invece, su richiesta dell'Amministrazione competente alla liquidazione, in tutti gli altri casi.



Art. 13

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Comma 1

All'atto della cessazione dal servizio di ogni salariato, la Amministrazione competente, prima di provvedere alla liquidazione della pensione, chiede all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale gli elementi necessari a determinare i diritti del pensionando verso l'Istituto medesimo per l'assicurazione obbligatoria e per quella facoltativa.



Art. 14

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Comma 1

Salvo il disposto del seguente art. 15, nei casi in cui la decorrenza della pensione di Stato coincida con quella di una pensione di invalidita' e vecchiaia, dovuta al salariato dall'Istituto nazionale, di cui al precedente art. 13, per assicurazione obbligatoria, l'ammontare della pensione di invalidita' e vecchiaia e' dedotto, a norma di legge, dalla pensione di Stato, apponendo nel decreto Ministeriale di concessione l'avvertenza seguente: «Verso detrazione della rendita per assicurazione obbligatoria nella quota-parte di L. . . . (Assicurazione obbligatoria L. . . ., meno il contributo dello Stato L. 100)».


Art. 15

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Comma 1

Nei casi in cui la data di decorrenza della pensione di Stato non coincida con quella dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e quando, pur coincidendo le due date, il salariato abbia servizi con assicurazione obbligatoria non resi allo Stato, oppure il servizio statale con assicurazione obbligatoria non sia, in tutto o in parte, valutabile per la pensione di Stato, si deduce dalla pensione di Stato - a norma di legge - la quota teorica della pensione di invalidita' e vecchiaia, apponendo nel decreto la seguente avvertenza:

«Dalla data del compimento del 65° anno di eta' da parte del concessionario, o prima, nei casi contemplati dall'articolo 20 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, il Tesoro deduca dalla pensione statale la quota-parte della pensione di invalidita' e vecchiaia in L. . . ., liquidata a norma degli articoli 18 e seguenti del decreto stesso».

La stessa avvertenza e' apposta nel ruolo di pagamento.


Art. 16

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Comma 1

Per quanto concerne i diritti inerenti all'assicurazione facoltativa, se il salariato vi sia stato iscritto in forza di legge o di regolamento, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale chiudera' il conto individuale e la rendita relativa sara' integralmente detratta dalla pensione di Stato, salvo il disposto del successivo comma.

Nei casi in cui il salariato, che, per legge, avrebbe dovuto essere iscritto all'assicurazione facoltativa nel ruolo della mutualita', sia stato invece iscritto nel ruolo dei contributi riservati, sara' effettuata la detrazione - a norma di legge - come se il salariato fosse stato iscritto nel ruolo della mutualita', apponendo nel decreto Ministeriale di concessione la seguente avvertenza:

«La quota a carico dello Stato corrisponde alla differenza fra la pensione integrale e il totale della pensione che sarebbe spettata al concessionario, qualora fosse stato iscritto nei ruoli della mutualita' dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e della rendita di L. . . . per assicurazione obbligatoria.


Art. 17

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Comma 1

Quando la liquidazione della pensione di Stato avvenga prima che il salariato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta', l'amministrazione competente trasmette all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale una copia del decreto di liquidazione, registrato alla Corte dei conti, per gli adempimenti cui l'Istituto medesimo e' tenuto per legge.



Art. 18

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Comma 1

Nei casi di morte in servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale competente predispone il decreto di liquidazione di quanto spetta alla vedova e agli orfani dell'impiegato.

Al decreto di liquidazione, da trasmettersi per la registrazione alla Corte dei conti, dovranno essere allegati, oltre i documenti di cui all'articolo 11:

1° gli estratti degli atti di nascita della vedova e degli orfani, aventi diritto;

2° la copia o l'estratto dell'atto di matrimonio o, in caso di orfani legittimati per decreto Reale, l'originale o la copia di questo;

3° la copia o l'estratto dell'atto di morte del marito o padre, e, per gli orfani soli, o orfani di impiegata civile o di salariata, copia dell'atto di morte della madre;

4° un atto giudiziale di notorieta' o un certificato municipale, dal quale risulti se fu o no pronunciata contro la vedova, per sua colpa, sentenza di separazione personale e, nell'affermativa, se la sentenza passo' in giudicato, ed inoltre, se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito. Dallo stesso o da un altro consimile atto, dovra' risultare la situazione della famiglia dell'impiegato, al giorno della sua morte, con la indicazione della data di nascita e dello stato civile di ciascuno dei componenti e se i figli dell'ultimo o di precedente matrimonio convivano o no con la madre o matrigna.



Art. 19

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Comma 1

La vedova e gli orfani degli impiegati morti in pensione devono presentare domanda all'amministrazione che provvide alla liquidazione del trattamento diretto.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° del precedente art. 18.



Art. 20

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Comma 1

Gli orfani di madre, morta in godimento di pensione di riversibilita', devono produrre, insieme con la domanda e con i documenti di cui all'articolo precedente, l'estratto dell'atto di morte della madre e un certificato municipale, o un atto giudiziale di notorieta', dal quale risulti la situazione della famiglia al giorno della morte della madre.

Nel caso di orfani che chiedano la pensione per passaggio ad altre nozze della vedova pensionata, occorre presentare l'atto del nuovo matrimonio.



Art. 21

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Comma 1

Gli orfani, che si separassero dalla vedova posteriormente alla concessione della pensione vedovile, devono presentare domanda di pensione, allegandovi un atto giudiziale di notorieta' o un certificato municipale, dal quale risulti che essi vivono separati dalla vedova. Dallo stesso atto deve risultare il giorno in cui avvenne la separazione.



Art. 22

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Comma 1

La moglie ed i figli di un assente, per conseguire temporaneamente la pensione che possa loro competere, devono presentare, insieme con la domanda, copia autentica della sentenza, passata in giudicato, che dichiara l'assenza del rispettivo dante causa.

Se l'assente ritorna o e' provata la sua esistenza, il pagamento della pensione viene sospeso, salvi i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione.

Qualora successivamente fosse constatata la morte dell'impiegato o pensionato, dovra' presentarsi nuova istanza per il trattamento definitivo.



Art. 23

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Comma 1

In tutti i casi di liquidazione a favore di orfani soli o separati dalla vedova, deve essere prodotta la prova della rappresentanza legale.

La stessa prova deve essere prodotta per i dementi.



Art. 24

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Comma 1

La moglie ed i figli dell'impiegato che, per effetto di condanna penale, abbia perduto il diritto alla pensione o il godimento della stessa o che si trovi sospeso dall'esercizio di questi diritti, oltre i documenti indicati per i singoli casi negli articoli precedenti, devono produrre copia autentica della sentenza di condanna, passata in giudicato.



Art. 25

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Comma 1

Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a pensione da parte del salariato e di conseguente concessione di pensione alla moglie o ai figli di lui, viene apposta sul decreto Ministeriale l'avvertenza relativa alla detrazione della pensione di invalidita' e vecchiaia, che si effettua nei confronti della moglie e dei figli, finche' il salariato sia in vita.



Comma 2

CAPO IV. - Trattamento privilegiato.

Art. 26

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Comma 1

L'impiegato, che ritenga di aver diritto a trattamento privilegiato, deve produrre apposita istanza all'Amministrazione competente, indicando i motivi sui quali e' fondata la richiesta e tutte quelle circostanze di fatto, che, comunque, possano concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti.

Eguale istanza motivata e circostanziata devono produrre le famiglie degli impiegati morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.



Art. 27

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Comma 1

I genitori, i fratelli e le sorelle del militare morto per causa di servizio devono presentare, a corredo della domanda di pensione:

1° l'estratto del proprio atto di nascita;

2° l'estratto dell'atto di nascita del figlio o fratello defunto;
3° l'atto di morte del militare;

4° l'atto di matrimonio dei genitori del militare;

5° una dichiarazione del podesta' del Comune di residenza, dalla quale risulti se ai genitori o collaterali siano venuti a mancare, per la morte del militare, i necessari mezzi di sussistenza ai sensi di legge;

6° un atto giudiziale di notorieta' o un certificato municipale, comprovante la situazione di famiglia del richiedente al giorno della morte del militare e che comprenda anche i figli non conviventi col padre e con la madre, la data di nascita e l'indicazione dello stato civile di ciascuno;

7° altro simile atto o certificato, comprovante che il militare non lascio' vedova o figli con diritto a pensione e, se la richiedente e' la madre, che essa si trovi tuttora in stato vedovile;

8° un certificato medico dal quale risulti lo stato di salute del padre richiedente, quando questi non abbia raggiunto l'eta' prescritta dalla legge;

9° l'estratto dell'atto di morte del padre del militare o di entrambi i genitori, nel caso che la pensione sia richiesta dalla madre o dai collaterali. Se il padre sia morto e la madre sia passata a nuove nozze, i collaterali devono presentare altresi' l'estratto dell'atto di matrimonio della madre;

10° i certificati dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette della circoscrizione di residenza dei richiedenti, dai quali risultino le pertinenze economiche dei richiedenti stessi.



Art. 28

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Comma 1

Sulla istanza per pensione privilegiata l'Amministrazione procede agli accertamenti prescritti, per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nei casi di invalidita', a quale categoria debba ascriversi l'infermita' con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.

Per accertare se sussista il disagio economico voluto dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata degli ascendenti o collaterali, l'Amministrazione assumera' informazioni a mezzo della Polizia tributaria, e, occorrendo, dell'Arma dei Reali Carabinieri, degli uffici di pubblica sicurezza, delle Regie prefetture e delle autorita' municipali.



Art. 29

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Comma 1

((Le funzioni di segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sono esercitate da un referendario della Corte dei conti coadiuvato da due segretari aggiunti scelti tra i magistrati della Corte stessa o tra i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al settimo)).


Art. 30

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Comma 1

L'Ufficio centrale o la Direzione generale competente, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere del Consiglio di amministrazione e delle autorita' sanitarie, trasmette tutti gli atti al Comitato per le pensioni privilegiate, con una relazione, nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-legali e quelle altre circostanze che possano fare ammettere od escludere il diritto al trattamento privilegiato.

La relazione concludera' con l'accoglimento o col diniego di concessione del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta concessiva, sara' specificata altresi' la misura e la durata del trattamento.



Art. 31

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Comma 1

Presso la segreteria del Comitato e' tenuto un registro delle proposte di pensione privilegiata, trasmesse dalle varie Amministrazioni. Nel registro sono annotati il giorno di arrivo della proposta, il nome del richiedente e l'Amministrazione proponente; viene, inoltre, indicato se la proposta dell'Amministrazione e il parere del Comitato sono favorevoli o contrari alla concessione, e, infine, e' fatta annotazione della data della emissione del parere e di quella della restituzione del fascicolo.



Art. 32

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Comma 1

Il presidente del Comitato designa un membro relatore, per ciascuna proposta.

I funzionari facenti parte del Comitato in rappresentanza dell'Amministrazione proponente non possono riferire sulle proposte dell'Amministrazione stessa.



Art. 33

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Comma 1

Nel giorno fissato dal presidente, il Comitato, sentito il rapporto del membro relatore, emette il suo parere motivato. Nel caso che il parere sia difforme, anche in parte, dalla proposta dell'Amministrazione, sono specificati i motivi del dissenso.

Il parere, firmato dal relatore, dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti, al Ministro proponente, il quale, con decreto motivato, dispone la concessione o il rifiuto del trattamento privilegiato richiesto.



Art. 34

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Comma 1

Per i militari giudicati permanentemente invalidi al servizio, per infermita' dipendente dal servizio stesso, e ascrivibile alle prime otto categorie, l'Amministrazione provvede alla concessione della pensione od assegno spettante non appena sia stato espletato il procedimento di cui agli articoli precedenti.

Quando la cessazione dal servizio non sia precedentemente avvenuta, copia del decreto di concessione della pensione o assegno privilegiato, registrato alla Corte dei conti, e' trasmessa all'ufficio competente a predisporre il relativo provvedimento, il quale e' comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.



Comma 2

CAPO V. - Atti e documenti per uso di pensione.

Art. 35

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Comma 1

Le domande di pensione e di riscatto dei servizi devono, conformemente al disposto della legge sulle tasse di bollo, essere redatte su competente carta da bollo.

Sono, invece, esenti da tassa di bollo i documenti occorrenti per la liquidazione del trattamento di quiescenza.



Art. 36

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Comma 1

Gli atti di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorita' civile ed ecclesiastica.

I certificati municipali di cui ai precedenti articoli 18, 20, 21 e 27 devono essere redatti a cura del podesta' del Comune di residenza degli interessati, secondo le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione sottoscritta da tre testimoni.

La legalizzazione degli atti di stato civile, salve le speciali disposizioni per gli atti provenienti dall'estero, viene eseguita gratuitamente.



Art. 37

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Comma 1

I documenti di cui agli articoli precedenti, devono essere prodotti dagli interessati o dai loro rappresentanti quando non siano gia' in possesso dell'Amministrazione.

L'Amministrazione puo' sempre richiedere ai privati e alle autorita' quelle notizie e quei documenti che ritenesse necessari ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.


Art. 38

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Comma 1

I documenti, in base ai quali fu effettuata la liquidazione del trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, devono essere uniti al decreto, che si trasmette alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.

Nei casi di trattamento privilegiato, saranno prodotti, ai fini del riscontro di legittimita', oltre il parere dell'apposito Comitato, quello del Consiglio di amministrazione e delle autorita' sanitarie o dei collegi medico-legali e tutti gli altri atti relativi al trattamento privilegiato. Se questo e' concesso ai genitori o ai collaterali del militare, dovranno essere prodotti gli atti relativi alle condizioni economiche degli interessati.



Art. 39

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Comma 1

Nel caso di riabilitazione del condannato, che avesse perduto il diritto o il godimento della pensione, dovra' essere unita alla istanza di liquidazione o di ripristino della pensione copia della sentenza di riabilitazione.

L'Amministrazione, dopo aver provocato, nei casi prescritti dalla legge, il parere della Commissione per il trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti, adotta, con le stesse norme stabilite per i decreti di liquidazione di pensione, il relativo provvedimento, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.



Comma 2

CAPO VI. - Decreti.

Art. 40

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Comma 1

I decreti con i quali il Capo del Governo e i Ministri concedono il trattamento di quiescenza diretto, sono redatti conformemente agli allegati A e D al presente decreto.

I decreti devono contenere il numero progressivo, la citazione delle leggi e dei decreti applicati, il cognome, il nome, la paternita', la qualifica, la data e il luogo di nascita del titolare o dei titolari della pensione, assegno o indennita', la somma liquidata, scritta a mano in cifre e in lettere, la decorrenza e la durata per gli assegni continuativi, nonche' le altre condizioni del godimento.

Devono essere, inoltre, indicati gli anni di servizio utili e i periodi od altri elementi non valutati, con i motivi, in breve, della non valutabilita', gli stipendi assunti nel calcolo della media pensionabile, nonche' il luogo in cui dovra' eseguirsi il pagamento.

Il decreto ordina, se del caso, l'imputazione delle somme gia' pagate in seguito a precedente liquidazione e delle somme da pagare per riscatto di servizi.

Quando si tratti di pensioni miste, devono essere indicati gli Enti, cui fanno carico le quote di pensione, assegno o indennita', e dev'essere specificato altresi' il modo con cui fu provveduto al riparto dell'onere.

Nei casi in cui si provvede contemporaneamente alla liquidazione del trattamento di quiescenza ed al riscatto dei servizi, il decreto deve contenere, altresi', le indicazioni menzionate nel precedente art. 5.



Art. 41

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Comma 1

Il decreto di concessione di pensione, assegno o indennita', a favore delle famiglie di impiegati morti in servizio, e' redatto in conformita' all'allegato B, e deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, il cognome, il nome, la qualifica dell'impiegato, il legame di famiglia con il titolare o con i titolari della concessione, il cognome e nome dei figli e figliastri della vedova, con la data di nascita di ciascuno e, nei casi di non convivenza o di esistenza dei figli di precedente matrimonio, il nome del rappresentante legale degli orfani.



Art. 42

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Comma 1

Il decreto di concessione di pensione a favore delle famiglie dei pensionati e' redatto in conformita' all'allegato C, e deve contenere le indicazioni, di cui al secondo comma del precedente art. 40, oltre il cognome, nome e qualita' dell'impiegato gia' in pensione, e le altre indicazioni di cui al precedente art. 41.

Nel decreto deve essere pure riportato l'ammontare della pensione diretta e la data e il numero della relativa concessione.



Art. 43

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Comma 1

I decreti, con i quali si concede o si nega il trattamento privilegiato, devono contenere l'esplicita menzione che fu sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, e che il provvedimento e' adottato in conformita' o in parziale o totale difformita' del parere del Comitato. Nel caso di difformita', anche parziale, e' fatta menzione dei motivi di essa.

Nei provvedimenti concessivi e' indicata, per le pensioni dirette, la categoria alla quale la infermita' e' stata riconosciuta ascrivibile.

I provvedimenti di rigetto dell'istanza sono motivati, con una succinta esposizione in fatto ed in diritto, delle ragioni per le quali la concessione e' negata.


Art. 44

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Comma 1

A ciascun decreto concessivo di pensione, assegno o indennita' e' attribuito un numero progressivo per Ministero o per Azienda statale avente ordinamento autonomo.

Altro numero progressivo e' attribuito a ciascun decreto negativo e a ciascun decreto relativo a riscatto di servizi.



Art. 45

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Comma 1

Tutti i decreti di liquidazione di pensioni, assegni o indennita' o di riscatto di servizi, sono trasmessi alla Corte dei conti in originale e in duplice copia.

Non possono essere emessi decreti collettivi di riscatto di servizi, ne' di liquidazione di pensioni indirette, ne' di liquidazione di pensioni o indennita' dirette, se siano miste o privilegiate.



Art. 46

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Comma 1

Nei casi di liquidazione di indennita' per una sola volta e di assegni privilegiati di decima categoria, l'Amministrazione trasmette alla Corte dei conti, insieme col decreto di concessione, il relativo mandato di pagamento.


Art. 47

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Comma 1

Il decreto di concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennita', appena registrato, e' restituito, con tutti gli allegati, all'Amministrazione emittente.

Una delle due copie del decreto e la copia del ruolo di pagamento sono trattenute dalla Corte dei conti.

Il mandato relativo alla concessione di indennita' o assegno per una sola volta e' trasmesso al Ministero delle finanze, per l'ammissione a pagamento.



Art. 48

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Comma 1

Con lo stesso decreto di liquidazione di pensione o di altro assegno continuativo, sara' disposta, quando ne sia il caso, la concessione degli assegni mensili di caro viveri e di altri eventuali assegni accessori, per legge dovuti.



Comma 2

CAPO VII. - Pagamento degli assegni di quiescenza.

Art. 49

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Comma 1

L'indennita' e' pagata al titolare o al suo legale rappresentante, su presentazione della copia del decreto di concessione, registrato alla Corte dei conti.

L'ufficiale pagatore appone sulla copia del decreto il bollo relativo al pagamento effettuato e la restituisce all'interessato.



Art. 50

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Comma 1

L'Amministrazione competente alla liquidazione provvede, altresi', subito dopo la registrazione del decreto di pensione, o di altro assegno continuativo, da parte della Corte dei conti, alla emissione del certificato di iscrizione (libretto) e lo trasmette alla Ragioneria centrale presso il Ministero o presso l'Azienda statale con ordinamento autonomo, che, appostovi il numero progressivo del relativo ruolo di pagamento, lo spedisce, insieme con questo ed unitamente ad una copia del decreto di liquidazione, alla competente Intendenza di finanza, per l'esecuzione.



Art. 51

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Comma 1

Ciascuna Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - conserva due distinte rubriche a schedario, per ordine alfabetico, riguardanti, l'una, le partite di stipendio, l'altra, le partite di pensione in corso di pagamento presso di essa, nonche' un registro di carico e scarico delle partite di pensione.



Art. 52

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Comma 1

L'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - ricevuto il ruolo di iscrizione di una pensione con il relativo certificato (libretto), accerta, in base alle rubriche a schedario, di cui all'articolo precedente, che a favore del titolare della pensione non sia iscritta presso di essa altra pensione o stipendio, prende nota del ruolo di iscrizione nel registro indicato nell'articolo precedente e, quindi, provvede all'invio del certificato di iscrizione (libretto) al Comune di residenza del pensionato, con l'apposita lettera a stampa conforme al modello allegato I, dandone avviso all'interessato.

Nel caso, invece, che risulti in corso di pagamento altro assegno di attivita' o di quiescenza a favore del titolare della pensione, l'Intendenza di finanza sospende il pagamento della nuova pensione, in attesa di provvedimenti dalla competente Amministrazione centrale.


Art. 53

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Comma 1

Il podesta', direttamente o a mezzo di un funzionario del Comune, da lui delegato, accerta l'identita' personale del titolare del libretto e che sussistano le condizioni alle quali sia subordinato il godimento della pensione; quindi consegna al pensionato il certificato di iscrizione, ritirandone ricevuta, che viene da lui autenticata. E' pure da lui autenticata, con la propria firma e col suggello del Municipio, la firma e la fotografia del pensionato sul certificato di iscrizione.

Nel caso che il pensionato non sappia o non possa firmare, la consegna del certificato di iscrizione avra' luogo alla presenza di due testimoni che convalidano con la propria firma il segno di croce del pensionato, tanto sulla ricevuta, quanto sul certificato di iscrizione.

Per i minori e i dementi il certificato di iscrizione e' consegnato, con le modalita' indicate nel comma precedente, al loro legale rappresentante, la cui fotografia viene autenticata, in luogo di quella del pensionato.


Art. 54

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Comma 1

Il podesta' trasmette la ricevuta del certificato di iscrizione, rilasciatagli dal pensionato, all'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - insieme con il certificato, datato, da lui sottoscritto e convalidato col suggello del Municipio, nel quale attesti di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualita' di pensionato del titolare del libretto.



Art. 55

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Comma 1

Qualora il titolare del certificato di iscrizione non risieda nel Comune ovvero sia deceduto o non sussistano piu' le condizioni alle quali risulti subordinato il godimento della pensione, il podesta' restituisce il certificato di iscrizione all'Intendenza di finanza mittente (Sezione Tesoro), cui da' anche notizia delle circostanze di fatto per le quali non sia piu' dovuta la pensione o se ne debba effettuare altrove il pagamento.



Art. 56

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Comma 1

L'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - sospende il pagamento delle pensioni. finche non sia venuta in possesso della ricevuta del certificato di iscrizione e del certificato anagrafico indicato nel precedente art. 54. Detto certificato e' necessario anche quando non si tratti di nuova iscrizione, ma di una partita di pensione proveniente da altra Intendenza di finanza, per cambiamento di residenza del pensionato.



Art. 57

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Comma 1

Quando, per morte del titolare di una pensione, ovvero per matrimonio di vedove od orfane provviste di pensione di riversibilita', o per altra causa, non debbasi piu' provvedere al pagamento degli assegni, l'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - chiude le relative partite e ne prende nota nel registro indicato al precedente art. 51, dandone comunicazione al Ministero interessato, e, nel caso di pensioni liquidate dalla Corte dei conti, anche al Ministero delle finanze (ufficio schedario).


Art. 58

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Comma 1

In caso di cambiamento di residenza, i pensionati, per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono produrre all'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - presso la quale e' iscritta la relativa partita di pensione, apposita domanda, corredata del certificato del Comune, di cui al precedente art. 54.(2)

Nel caso di trasferimento della residenza in un Comune di altra Provincia, la domanda, col certificato di cui al comma precedente, puo' anche essere prodotta all'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - presso la quale deve iscriversi la partita.

((Qualora il pensionato si allontani temporaneamente della propria residenza per necessita' di ricovero in uno stabilimento di cura situato in Comune diverso, il pagamento della pensione puo' avvenire in tale Comune limitatamente alla durata della degenza, da accertarsi mediante attestazione del direttore dello stabilimento di cura.

Nel caso prospettato nel comma che precede, non e' necessario il cambiamento di residenza del pensionato, e la relativa partita di pensione puo' essere trasferita anche d'ufficio ove la sede dello stabilimento di cura si trovi in differente Provincia))
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AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio D.L. 21 dicembre 1942, n. 1477, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1943, n. 173, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai pensionati, che, durante il periodo della guerra, si trasferiscono da un Comune all'altro, e' consentito di ottenere la prosecuzione del pagamento dei propri assegni dietro produzione all'Ufficio provinciale del Tesoro di un certificato rilasciato dal Comune di immigrazione dal quale risulti essere stata ivi presentata domanda per il cambiamento di residenza. Tale certificato sostituisce quello prescritto dall'art. 58, comma 1°, del R. decreto 28 giugno 1933-XI, n. 704".


Art. 59

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Comma 1

((In caso di trasferimento della residenza di un pensionato di un Comune di altra provincia, l'Ufficio provinciale del Tesoro, presso il quale e' iscritta la partita, trasmette a quello che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, a richiesta del medesimo, quando manchi la richiesta dell'interessato, la copia conforme del ruolo in corso di pagamento)).

L'Intendenza di finanza mittente e quella ricevente prendono nota dell'avvenuto trasporto dei pagamenti nel registro indicato al precedente art. 51.

Nello stesso registro, sempre per ordine cronologico, deve prendersi nota dei ruoli conti correnti chiusi per qualunque causa.

Alla fine di ogni mese, deve essere trasmesso alla Ragioneria delle Amministrazioni centrali od Aziende autonome competenti e alla Corte dei conti un estratto del registro predetto.


Art. 60

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Comma 1

La copia del decreto di concessione della pensione o dell'assegno e', dall'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - spedita al podesta' insieme al certificato d'iscrizione per la consegna all'interessato, agli effetti di cui al primo comma dell'art. 14 del Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

I decreti di concessione di indennita' per una sola volta, i decreti di riscatto dei servizi e quelli con i quali si respingono domande relative al trattamento di quiescenza, sono direttamente comunicati agli interessati, con le stesse forme e modalita' previste per i decreti di pensione, a cura del Ministero competente, con lettera a stampa conforme all'allegato L.

La consegna della copia del decreto che concede o nega il riscatto all'impiegato in servizio e' effettuata dal capo dell'ufficio dal quale l'impiegato stesso dipende, previo ritiro di apposita ricevuta, da rimettere all'Amministrazione centrale competente.


Art. 61

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Comma 1

Per gli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, il decreto e' comunicato in via amministrativa dal Ministero competente alla Direzione generale medesima, che ne rilascia ricevuta.



Art. 62

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Comma 1

Nei casi di pensione o indennita' miste, il decreto, a cura del Ministero, e' trasmesso alla competente pretura, perche' ne faccia eseguire gratuitamente la notifica all'Ente interessato, per mezzo dell'ufficiale giudiziario da essa dipendente.

L'ufficiale giudiziario stende e firma la dichiarazione della eseguita notificazione tanto nella copia del decreto, che consegna alla parte interessata, quanto sul referto unito. Questo, munito del bollo e del visto del pretore, viene, a cura del pretore stesso, restituito all'Amministrazione mittente.


Comma 2

CAPO VIII. - Disposizioni finali.

Art. 63

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Comma 1

Ogni Amministrazione, che provvede alla liquidazione del trattamento di quiescenza, ha un proprio archivio e due registri, nei quali vengono rispettivamente annotati, per numero progressivo, tutti i decreti concessivi e negativi ed i relativi estremi di emissione e di registrazione.



Art. 64

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Comma 1

Presso il Ministero delle finanze e' istituito un ufficio, per la formazione e la custodia di uno schedario generale delle pensioni.

Ogni ufficio centrale o direzione generale trasmette all'ufficio, non appena registrato il relativo decreto alla Corte dei conti, una scheda per ciascuna pensione o altro assegno continuativo liquidato, redatta conformemente agli allegati F, G, H al presente decreto.

L'ufficio schedario del Ministero delle finanze, ricevuta la scheda di cui al comma precedente, ricerca se al nome del pensionato o del dante causa esista altra partita di pensione e fa conoscere il risultato delle indagini all'Amministrazione che dispose la liquidazione.



Comma 2

CAPO IX. - Disposizioni transitorie.

Art. 65

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Comma 1

Le domande per la riversibilita' delle pensioni, gia' liquidate dalla Corte dei conti, devono essere dirette al Ministero delle finanze.

Il Ministero (Ufficio schedario), ricevuta la domanda, vi appone il timbro a calendario, ne prende nota sulla scheda relativa alla pensione del dante causa e trasmette la domanda stessa all'Amministrazione liquidatrice, con l'indicazione dei dati risultanti dalla scheda. Contemporaneamente richiede alla Corte dei conti il fascicolo della pensione liquidata e lo trasmette all'Amministrazione.

Quando le ricerche del Ministero delle finanze avessero esito negativo, viene ugualmente inoltrata la domanda all'amministrazione competente con l'annotazione del caso.

Nello stesso modo si provvede nei casi in cui sia prodotta domanda per l'applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.



Art. 66

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Comma 1

In tutti i casi di concessione di pensione, in cui debba effettuarsi, con la stessa o con successiva decorrenza, detrazione di rendita per l'assicurazione obbligatoria dei salariati, viene fatta riserva di nuovo provvedimento, apponendo la avvertenza seguente:

«Salvo nuovo provvedimento, quando sara' emanato il decreto Reale previsto dal R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 (art. 45), in conseguenza delle modificazioni apportate al regime dell'assicurazione obbligatoria con la legge 13 dicembre 1928, n. 2900».


Art. 67

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Comma 1

Le domande di concessione di pensioni, da liquidare in base alle norme ex regime austro-ungarico e fiumano, sono indirizzate dagli interessati ai competenti uffici centrali o provinciali. Questi ultimi, dopo aver provveduto alla liquidazione, trasmettono il relativo decreto, con i documenti allegati, alla Amministrazione centrale, che provvede alla emissione del ruolo e all'inoltro degli atti alla Corte dei conti, per il prescritto riscontro di legittimita'.

La Corte restituisce il decreto registrato all'Amministrazione centrale, che provvede alla emissione dei certificati di iscrizione e li trasmette, col ruolo di pagamento, all'Intendenza di finanza competente.



Art. 68

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Comma 1

Ai decreti di concessione delle pensioni liquidate in base alle norme del cessato regime austro-ungarico e fiumano deve essere allegato il certificato di cittadinanza italiana del titolare.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20)).((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1956.


Art. 69

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 28 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung

Visto, il Guardasigilli: De francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 334, foglio 21. - MANCINI.