REGIO DECRETO

Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. (044U0096)

Numero 96 Anno 1944 GU 05.04.1944 Codice 044U0096

urn:nir:stato:regio.decreto:1944-04-05;96

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 13:45:52

Art. 1

#

Comma 1

E' concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le liberta' soppresse e conculcate dal regime fascista.

Ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporra' la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.
((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 455 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che ha concesso amnistia e indulto si applicano nei territori liberati dal nemico dopo il 4 aprile 1944, ai reati ivi commessi non oltre il giorno in cui ha avuto inizio, per ciascun territorio, la amministrazione alleata".


Art. 2

#

Comma 1

E' pure concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, a favore:
a) di chi, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la data del commesso reato, ha partecipato, con reparti militari, regolari od irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti di armi per scacciare le truppe tedesche dal sacro suolo della Patria o dal territorio di altri Stati, ovvero ha, anche isolatamente come militare o come civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attivita' bellica delle truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto;
b) di chi, alla data del presente decreto, presta ininterrotto servizio militare, da non meno di tre mesi, in reparti mobilitati delle Regie forze armate ed in zona di operazioni;
c) di chi, per fatti di armi o per servizio di guerra, successivi alla data del commesso reato, e' stato decorato a V. M. o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle cempetenti autorita' militari affetto da mutilazione o da invalidita' comprese nelle otto categorie della tabella a) allegata al R.D. 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dalla amnistia di cui al presente articolo:
1) i reati commessi abusando di cariche fasciste o sfruttando motivi o situazioni fasciste, anche indipendentemente dalla formale appartenenza ad organizzazioni fasciste;
2) i reati commessi con un fine in contrasto con quello delle di cui all'art. 1.
((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 455 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che ha concesso amnistia e indulto si applicano nei territori liberati dal nemico dopo il 4 aprile 1944, ai reati ivi commessi non oltre il giorno in cui ha avuto inizio, per ciascun territorio, la amministrazione alleata".


Art. 3

#

Comma 1

E' altresi', concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla detta pena a favore di chi non ha, alla data del presente decreto, riportato una o piu' condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso ad un anno.

Sono esclusi dall'amnistia del presente articolo:
1) i reati di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art. 2;
2) i reati preveduti dal codice penale comune nel capo terzo, titolo 7°, libro 2°, anche nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato, ove siano stati commessi da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 482, 490, 491 in relazione all'art. 476, se commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 319, 321 in relazione all'art. 319, 346, 351, 416, 441, 442, 443, 564.


Art. 4

#

Comma 1

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono, per il computo della pena e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 32 C. P. P.

Dei precedenti penali si tiene conto solo nei casi e nei limiti stabiliti dal presente decreto. Nell'esame dei detti precedenti non si tiene conto delle condanne estinte per precedente amnistia, ne' dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 C.P., ne' delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.


Art. 5

#

Comma 1

Fuori dei casi di cui agli art. l, 2 e 3, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila e di altrettanto sono ridette quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono non si applica:
1) nei confronti di coloro che hanno riportato alla data del presente decreto una o piu' condanne, per delitto non colposo, a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni. Nella valutazione dei precedenti penali si seguono le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente;
2) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, si trovano in istato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa. Questa disposizione, tuttavia, non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata;
3) per i reati di cui ai n. 1 e 2 del secondo comma dellart. 2;
4) per i reati previsti dal codice penale comune negli art. 317, 416, 419, 422, 453, 455, 519, 575, 628, 629, 630. nonche' nellart. 625 ultima parte, ove, per la detta ultima ipotesi delittuosa, ricorra la circostanza aggravante dellart. 61 n. 5, in relazione alla legge 16 giugno 1940, n. 582 ed al R.D.L. 30 novembre 1942, n. 1365.


Art. 6

#

Comma 1

Il condono e' revocato di diritto se nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva.


Art. 7

#

Comma 1

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle Forze Armate o degli appartenenti a dette Forze ovvero giudicati dai Tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali tribunali, nonche' i reati commessi durante tutto il periodo della amministrazione militare alleata nei territori alla stessa gia' sottoposti.


Art. 8

#

Comma 1

Il presente decreto non concerne i reati finanziari.


Art. 9

#

Comma 1

Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o di indulto si trovi in territorio non ancora liberato dal nemico, il Procuratore del Re civile o militare od il Pretore del luogo della detenzione del condannato, osservate le norme della rispettiva competenza per materia, emetteranno i provvedimenti provvisori di cui all'art. 593 C.P.P.

I detti provvedimenti, non appena possibile, saranno rimessi al giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dell'indulto.


Art. 10

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed ha efficacia per i reati commessi al tutto il giorno precedente alla data del decreto stesso.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 5 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG -
ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI

Visto: il Guardasigilli: CASATI