E' concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le liberta' soppresse e conculcate dal regime fascista.
Ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.
Gli stessi accertamenti disporra' la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 455 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che ha concesso amnistia e indulto si applicano nei territori liberati dal nemico dopo il 4 aprile 1944, ai reati ivi commessi non oltre il giorno in cui ha avuto inizio, per ciascun territorio, la amministrazione alleata".