Le strade pubbliche, fatta eccezione per le vicinali, si dividono in 5 classi:
a) Appartengono alla 1ª classe: le strade che complessivamente costituiscono la rete viabile principale del Regno ed i principali allacciamenti di questa alle reti viabili degli Stati limitrofi;
b) Appartengono alla 2ª classe: le strade, non appartenenti alla 1ª classe, che servono in generale alla piu' diretta comunicazione fra il capoluogo d'una provincia ed i capoluoghi delle provincie limitrofe, ovvero congiungono il capoluogo d'una provincia coi capoluoghi dei circondari in cui e' divisa, od infine congiungono il capoluogo d'una provincia coi vicini porti marittimi, lacuali o fluviali, ovvero con valichi alpini od appenninici importanti;
c) Appartengono alla 3ª classe: in generale le strade che, formando con quelle della 1ª e 2ª classe una rete organica, mettono in comunicazione diretta o indiretta i capoluoghi dei comuni d'una provincia coi rispettivi capoluoghi di mandamento e di circondario;
d) Appartengono alla 4ª classe: le strade che congiungono il maggior centro d'un comune coi maggiori centri dei comuni contigui, in quanto non comprese nelle classi precedenti; quelle che congiungono il maggior centro d'un comune con le sue frazioni, con la chiesa parrocchiale, col cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tramviaria, o con un porto marittimo, lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni d'un comune; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre classi;
e) Appartengono alla 5ª classe: le strade militari aperte al pubblico transito.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1ª classe provvede lo Stato, salvo il disposto dell'art.
La spesa relativa alla tratta scorrente in ciascuna provincia e' ripartita tra lo Stato e la provincia stessa nella misura d'una meta' a carico dello Stato e d'una meta' a carico della provincia. (1) ((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1994, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1925 la manutenzione delle strade di prima classe gia' provinciali rimarra' provvisoriamente affidata, sotto la sorveglianza degli uffici del Genio civile, alle Provincie che ne abbiano fatta richiesta o che l'abbiano comunque di fatto conservata, senza bisogno di apposite convenzioni e in base alle norme di cui al presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 9 giugno 1925, n. 890, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1994, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 2 (primo e secondo comma), 3, 4, 5 e 7 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1994, sono prorogate fino al 30 giugno 1926, salvo quanto potra' essere stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 1 del presente decreto"
Art. 3
#Comma 1
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 2ª classe provvedono le provincie, salvo il disposto dell'art.
La spesa relativa e' ripartita tra lo Stato e ciascuna provincia interessata nella misura di un quarto a carico dello Stato e tre quarti a carico della provincia.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ha disposto (ocn l'art. 1, comma 2) che a decorrere dal 1° gennaio 1932 "cessa il contributo, a carico dello Stato, per la manutenzione delle strade di cui all'art. 3 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506."
Art. 4
#Comma 1
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 3ª classe provvedono le provincie. La spesa relativa e' ripartita tra la provincia ed i comuni attraversati, in ragione d'una meta' a carico della provincia e d'una meta' a carico di ciascun comune sulla base della spesa incontrata per la tratta stradale rispettiva.
Art. 5
#Comma 1
Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4ª classe provvedono i rispettivi comuni a totali proprie spese.
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 7
#Comma 1
Puo' lo Stato cedere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune tratte o di tutte le strade della 1ª classe alle rispettive provincie attraversate, quando e fino a che ritenga questa concessione utile agli effetti della buona viabilita'. In tal caso lo Stato rifondera' a ciascuna provincia interessata una meta' della rispettiva spesa di manutenzione ai sensi dell'art. 2, secondo modalita' da determinarsi per regolamento.
Art. 8
#Comma 1
Puo' lo Stato assumere la manutenzione ordinaria e straordinaria di talune o di tutte le strade della 2ª classe quando e fino a che ritenga cio' utile agli effetti della buona viabilita'. In tal caso ciascuna provincia interessata rifondera' allo Stato i tre quarti della rispettiva spesa di manutenzione ai sensi dell'art. 3, secondo modalita' da determinarsi per regolamento.
Art. 9
#Comma 1
Qualora le provincie ed i comuni non provvedano a mantenere le strade di loro competenza, giusta le disposizioni del presente decreto, in condizioni di regolare manutenzione, il Ministro dei lavori pubblici, previa la constatazione dell'inadempienza da parte degli Enti stessi, potra' con suo decreto disporre che, a cura del Prefetto della provincia, sia delegato presso l'Amministrazione provinciale o comunale uno speciale Commissario con incarico di far eseguire i lavori stradali occorrenti e di ordinarne il pagamento a carico del bilancio degli Enti stessi, con facolta' di disporre l'applicazione del contributo di utenza, se questo non sia stato istituito, o di altro tributo che possa ancora applicarsi, in conformita' di legge, da parte della provincia e del comune.
Contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui al precedente comma non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa, ne' in via giudiziaria.
Art. 10
#Comma 1
Nel caso dell'art. 7 potra' farsi luogo, mediante convenzione a consolidamento del concorso dello Stato, nella spesa di manutenzione di una data tratta di strada della 1ª classe, in un'annualita' costante a favore della provincia attraversata, per un periodo non superiore agli anni sei.
Art. 11
#Comma 1
Nel caso dell'art. 8 potra' lo Stato, mediante convenzione, consolidare il concorso dovuto da una provincia, per la manutenzione d'una data strada della 2ª classe, in un'annualita' costante per un periodo non superiore agli anni sei.
Art. 12
#Comma 1
Potra' una provincia consolidare, mediante singole convenzioni, i concorsi dovuti ad essa da taluni comuni per la manutenzione d'una strada della 3ª classe, per un periodo non superiore agli anni sei.
Queste convenzioni dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Genio civile.
Art. 13
#Comma 1
A partire dal 1° luglio 1924 le strade di 1ª classe saranno quelle incluse nell'elenco allegato al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente. Nessun trapasso di strade da altra classe alla 1ª classe potra' effettuarsi se non per legge.
Il tracciato di dette strade sara' determinato singolarmente con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 14
#Comma 1
L'elenco delle strade della 2ª classe per ciascuna provincia sara' determinato per decreto Reale, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio provinciale interessato. L'impegno del concorso dello Stato nelle spese di manutenzione per queste strade decorrera' per ciascuna provincia dal 1° luglio susseguente alla data del decreto Reale di cui sopra.
Art. 15
#Comma 1
Presso ciascuna provincia, entro l'anno 1924, il Consiglio provinciale approvera' un elenco delle strade della 3ª classe. Questo elenco sara' pubblicato per la durata di tre mesi, e nel frattempo i comuni interessati potranno far pervenire al Regio prefetto le proprie osservazioni in merito. L'elenco definitivo sara' determinato per decreto del Ministero dei lavori pubblici su parere della Prefettura e del locale ufficio del Genio civile.
Art. 16
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 17
#Comma 1
Nulla e' innovato alle leggi vigenti per quanto riguarda la competenza delle spese di costruzione delle strade. Dopoche' una strada sia ultimata, verra' classificata ai sensi dell'articolo 1 per la successiva manutenzione.
La classifica si fara' per legge se trattasi di strade da iscriversi alla 1ª classe; per decreto Reale su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e delle finanze e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio provinciale interessato, se trattasi di strade da iscriversi alla 2ª classe; per decreto del Ministro dei lavori pubblici, su parere della Prefettura e del locale ufficio del Genio civile, se trattasi di strade da iscriversi alla 3ª classe; ((...)).
L'obbligo per le provincie di mantenere le strade di 3ª classe ((...)) decorreranno dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto Ministeriale di cui sopra, in modo che rimanga sempre un margine di tempo di almeno 6 mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione.
Art. 18
#Comma 1
Agli effetti della polizia stradale, ai sensi del Cap. IV, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, e per quanto riguarda la proprieta' del suolo e delle pertinenze stradali, ai sensi degli articoli 22, 36, 37 e 39 della legge stessa, le strade della 1ª classe corrispondono alle strade nazionali; le strade della 2ª e 3ª classe alle provinciali, quelle della 4ª classe alle comunali.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge medesima.
Art. 19
#Comma 1
Per quanto riguarda la manutenzione delle traverse interne, ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, le strade della 1ª classe corrispondono alle nazionali e le strade della 2ª e 3ª classe alle provinciali.
Pero', a partire dalla nuova classifica, non competera' piu' indennita' di traversa ai comuni per quelle tratte di strada che attraversino abitati la cui popolazione concentrata superi i 20 mila abitanti. Non competera' poi indennita' per l'attraversamento di capoluoghi di provincia con strade della 2ª o 3ª classe.
Art. 20
#Comma 1
Nulla e' innovato, per quanto riguarda le strade vicinali, alle norme del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, numero 1446.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255; 8 della legge 7 aprile 1917, n. 601; 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.
Art. 21
#Comma 1
Nessun aumento di stanziamenti potra' essere fatto a carico del bilancio dello Stato per spese stradali in dipendenza delle precedenti disposizioni.
Art. 22
#Comma 1
Il Governo del Re provvedera' a coordinare e riunire in testo unico tutte le disposizioni di legge relative alla costruzione e manutenzione delle strade ed alla polizia stradale, e ad emettere, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Art. 23
#Comma 1
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Carnazza - De' Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 224. - Granata.