DECRETO-LEGGE

D.L. 395/1981 - DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 395

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 395

Numero 395 Anno 1981 GU 30.07.1981 Codice 081U0395

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-08-20;395

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro, nonchè il termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


I termini previsti dall'art. 12, terzo e quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali sono prorogati al 25 settembre 1981.
((In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i versamenti in conto corrente postale dei contributi nel settore agricolo effettuati dopo il termine previsto dal secondo comma dello stesso articolo, ma non oltre la data del 30 settembre 1981, si considerano regolarmente eseguiti a tutti gli effetti))
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Art. 3

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Comma 1


All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto-legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 2.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 28 luglio 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - DI GIESI -
LA MALFA - ANDREATTA -
MARCORA - MANNINO

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 22