REGIO DECRETO

Concessione di amnistia e di indulto. (040U0056)

Numero 56 Anno 1940 GU 25.02.1940 Codice 040U0056

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

E' conceduta amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie od accessorie, non superiore, nel massimo, a due anni, oppure una pena pecuniaria.


Art. 2

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Comma 1

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni, se di durata, superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere. Le pene detentive sulle quali e' gia' stato applicato un indulto precedente, anche se suceeshivamente revocato, sono invece condonate nella misura di un anno.

Sono altresi' condonate totalmente le pene pecuniarie, nonche' le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante.

E' pure condonata, anche se di carattere accessorio, la pena della sospensione dai gradi marittimi.



Art. 3

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Comma 1

Sotto esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 1 e 2 coloro che, alla data del presente decreto, si trovino sottoposti alla liberta' vigilata, all'ammonizione o al confino di polizia e coloro che alla medesima data abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva superiore a tre mesi per delitto non colposo. Tuttavia non si tiene conto delle condanne per le quali sia stata conceduta la riabilitazione.

Sono pure esclusi dal beneficio di cui all'articolo 2 coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Questa disposizione tuttavia non si applica nel caso in cui la pena e' condonata interamente.



Art. 4

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Comma 1

Il beneficio preveduto dall'articolo 2. e' revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna a pena detentiva per delitto non colposo, commesso entro il termine di cinque anni dalla data del presente decreto.



Art. 5

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Comma 1

I benefici di cui agli articoli:1 e 2 non si applicano:

1° - ai delitti contro la personalita' dello Stato preveduti dagli articoli 246, 256, 257, 258, 261, 262, 269 e 305 del codice penale;
2° - ai delitti contro la integrita', e la sanita' della stirpe, preveduti dal titolo decimo del libro II del codice penale, e al delitto di infanticidio preveduto dall'art. 578 dello stesso codice;
3° - ai reati preveduti dalla legge 28 luglio 1939, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valuta e di commercio dell'oro, ed a quelli preveduti dal R. decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito

nella legge 2 maggio 1938 n. 864, sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

4° - ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, preveduti dagli articoli 446, 447, 729 e 730 del codice penale e dal titolo secondo, capo V, sezione 4a del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

5° - ai reati preveduti dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 486, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti, ed ai reati

preveduti dal R. decreto-legge 3 settembre 1939, n. 1337, convertito nella legge 4 dicembre 1939, n. 2094, contenente norme contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate;

6° - alle contravvenzioni prevedute dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 26 luglio 1929, n.1397, relative alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e, rispettivamente, degli orfani di guerra.



Art. 6

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Comma 1

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 non concernono i reati preveduti dalla legge penale militare per i quali si

applicano gli articoli 7 a


Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 3 e 4.



Art. 7

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Comma 1

E' conceduta amnistia per i reati per i quali la legge penale e militare commina una pena detentiva non superiore, nel massimo, a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto, ovvero alcuna delle pene di cui ai numeri 4°, 5° e 6° dell'articolo 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo, sola o congiunta, ad tua pena detentiva non eccedente il limite di due anni.



Art. 8

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Comma 1

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere per i reati preveduti dalla legge penale militare, si applicano le disposizioni seguenti:

a) sono condonate le pene pecuniarie;
b) sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive; quello sulle quali e' gia' stato applicato un indulto precedente, anche se successivamente revocato, sono donate nella misura di un anno;

c) sono condonate le pene restrittive della capacita' giuridica della rimozione, dimissione e sospensione dall'impiego, prevedute dalla legge penale militare, se di carattere accessorio, purche' derivanti da condanna a pena detenla inferiore a cinque anni.



Art. 9

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Comma 1

L'amnistia e l'indulto conceduti con gli articoli 7 e 8 non hanno effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alle pene della rimozione o della dimissione.



Art. 10

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Comma 1

Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 7 e 8:

a) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, diserzione, mutilazione volontaria o infermita' procurata, grassazione e rapina, preveduti dalla legge penale militare;

b) i reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza, di cui all'articolo 16 del R. decreto 14 giugno 1923 n. 1281, commessi da militari del Corpo della Regia guardia di finanza.


Art. 11

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Comma 1

Le disposizioni degli articoli precedenti non concernono violazioni delle leggi finanziarie per le quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 a


Non si applicano le norme contenute negli articoli 151, ultima parte, e 174, ultima parte, del codice penale.



Art. 12

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Comma 1

E' conceduta amnistia, per le violazioni punite a' termini degli articoli seguenti del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 Settembre 1931 n. 1608:

a) articoli 15
e 24, n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi. Il beneficio non si estende, peraltro, alle sanzioni della sopratassa e della pena pecuniaria contemplate negli stessi articoli;

b) art. 19, per l'occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore di lavoro od all'ufficio delle imposte, di una eta' diversa dalla vera;

c) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte o dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facolta' loro conferite dalle singole leggi d'imposta;

d) art. 27, per morosita' per sei rate successive di imposte, fuori dei casi contemplati negli articoli 25 e 26 del testo unico predetto.

Le disposizioni del comma 1°, lettera a) del presente articolo si applicano anche per la omissione delle dichiarazioni prevedute dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5 per cento e la istituzione della imposta straordinaria immobiliare; dal R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n.1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle societa'; per azioni e dal R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.


Art. 13

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Comma 1

E' conceduta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 2.500:

a) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278, e R. decreto-legge 26 settembre 1935, n.1749, allegato H;
b) legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277, limitatamente alle infrazioni punibili a' termini degli articoli 21 e 22.
Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui ai precedenti commi, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo, ed, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.



Art. 14

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Comma 1

E' conceduta amnistia per le violazioni della legge, sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni, per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 30.000.

Le pene della multa o dell'ammenda inflitta o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a L. 30.000, sono condonate nella misura di un terzo, ed, in ogni caso, in misura, noi inferiore a L. 30.000.



Art. 15

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Comma 1

E' conceduta amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili a' termini dell'articolo 19 del detto decreto-legge.



Art. 16

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Comma 1

I benefici di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono subordinati alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi e canoni dovuuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.



Art. 17

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Comma 1

E' conceduta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi, per le quali sono stabilite le sole pene della multa o de11'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 5.000:

a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;
b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;
c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica e legge sull'abolita tassa di vendita.


Art. 18

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Comma 1

Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente articolo, in misura superiore a L. 5.000, sono condonate nella misura di un terzo e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 5.000.



Art. 19

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Comma 1

I benefici di cui agli articoli 17 e 18 sono subordinati, nei casi in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a L. 100, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi dovuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.



Art. 20

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Comma 1

E' conceduta amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli

apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, quando per tali violazioni e' stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a L. 2.500.



Art. 21

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Comma 1

Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente articolo, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.



Art. 22

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Comma 1

I benefici di cui agli articoli 20 e 21 sono subordinati, nel caso in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a L. 100, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi dovuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.



Art. 23

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Comma 1

E' conceduta amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico, per le quali e' stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo a L. 2.500.



Art. 24

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Comma 1

Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere per le violazioni di cui all'articolo precedente, in misura superiore a L. 2.500, sono condonate nella misura di un terzo, e, in ogni caso, in misura non inferiore a L. 2.500.



Art. 25

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Comma 1

I benefici di cui gli articoli 23 e 24 sono subordinati alla condizione che l'integrale pagamento delle tasse dovute sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.



Art. 26

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Comma 1

E' conceduta amnistia per le contravvenzioni punibili ai termini dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 1, lettera n) del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nonche' per le contravvenzioni prevedute dal R. decreto-legge 24 settembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo.

Nei casi in cui vi e' obbligo di dichiarazione di cespiti soggetti ad imposizioni comunali e provinciali e qualora non sia stato ancora notificato alcuno accertamento di ufficio, l'amnistia e' subordinata alla condizione che i contribuenti, i quali hanno omessa la dichiarazione, la presentino nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.



Art. 27

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Comma 1

Il presente decreto si applica anche alle Isole Italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche all'Africa Italiana.



Art. 28

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 23 febbraio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi - Ciano - Teruzzi - Di Revel - Host Venturi - Ricci - Riccardi

Visto, il Guardasigilli: Grandi