Agli articoli 29, 64 e 78 del regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sono sostituiti i seguenti:
Art. 29. - «Le promozioni a verificatore di 5ª, di 4ª e di 2ª classe sono fatte tutte per anzianita', accompagnata da idoneita', diligenza e buona condotta. Le promozioni a verificatore di 3ª classe hanno luogo per anzianita', in seguito ad esame di idoneita' ad anche mediante esame di concorso per merito distinto nella proporzione di tre quarti per titolo di anzianita' in seguito ad esame di idoneita' e di un quarto per titoli di merito distinto in seguito ad esame di concorso; a tali esami sono ammessi tutti i funzionari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 5, comma 2°, del testo unico di leggi sullo stato degli impiegati civili.
«Con decreto ministeriale e' fissato, di volta in volta, il numero dei posti da mettersi a concorso per merito distinto, che non puo' superare il quarto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente al concorso.
«Gli impiegati, quando non risiedano a Roma, e vi si recano per sostenere gli esami, hanno diritto all'indennita' di missione, secondo le norme in vigore, dal giorno precedente al giorno seguente gli esami. Perdono pero' il diritto a tale indennita' colore che sono esclusi dagli esami, a norma dell'art. 5 del regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle successive.
Non hanno tale diritto coloro, i quali si ripresentino alla prova di merito distinto, dopo aver partecipato a due precedenti concorsi, senza che abbiano, almeno in uno di essi, ottenuto i punti necessari e sufficienti per conseguire la promozione per idoneita'.
«Le promozioni a verificatore di 1ª classe sono fatte due terzi per anzianita', accompagnata, da idoneita', diligenza e buona condotta ed un terzo per merito.
«Sono applicabili agli esami di promozione, di cui al presente articolo, le norme contenute nel regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, per l'esecuzione del testo unico di leggi sullo stato degli impiegati civili».
Art. 61. - «L'uso di misure non bollate che si fa al presente in alcuni esercizi per la minuta vendita del vino e di altri liquidi, dovra' cessare entro il 31 dicembre 1914.
«Gli utenti dovranno assoggettare alla verificazione periodica almeno una serie di misure legali dal doppio litro al decilitro, dichiarando al verificatore il numero delle altre misure legali ritenute nel proprio esercizio; pero' le misure metalliche sono tutte soggette alla verificazione periodica.
«Trascorso il termine di cui al primo comma di questo articolo, i recipienti dei quali si servono gli esercenti per la vendita al minuto del vino e di altri liquidi, dovranno avere l'indicazione della capacita' in misura decimale ed essere muniti del bollo di prima verificazione. E' fatta eccezione per il caso in cui i liquidi vengano richiesti a corpo e non a misura, cioe' nello stesso recipiente nel quale sono Conservati.
E' permesso agli esercenti di ritenere nel proprio esercizio quei recipienti, i quali, non avendo l'indicazione della capacita', servano esclusivamente per la conservazione e per il trasporto dei liquidi.
I prezzi di vendita dovranno essere sempre ed unicamente espressi mediante pesi e misure del sistema metrico decimale restando vietata ogni altra indicazione di quantita' (articoli 1 ed 11 della legge metrica - Testo unico). Quando la vendita al minuto sia richiesta a corpo (come e' detto al comma 3° del presente articolo) il prezzo puo' essere espresso in relazione al singolo recipiente, purche' sia sempre indicato il quantitativo del liquido in esso contenuto secondo le unita' del sistema metrico decimale».
Art. 78. - «Terminata, la verificazione periodica in ciascun Comune, l'ufficiale metrico che l'ha eseguita trasmette al municipio una nota degli utenti morosi, affinche' entro un mese dall'invio al municipio di detta nota, essi si presentino nell'ufficio permanente, ove questo sia aperto, ovvero in uffici temporanei vicini, nei giorni designati dal manifesto.
Nei comuni che sono sede di ufficio metrico permanente e nei quali gli utenti sono, nel manifesto prefettizio, suddivisi in gruppi, la trasmissione al municipio della nota degli utenti morosi avviene appena scaduto il termine fissato per la verificazione degli strumenti di ciascun gruppo di utenti, ed il mese, di cui al comma predente, decorre dalla data dell'invio di detta nota.
«Se nella nota dei morosi si trovano inscritte persone irreperibili o persone che hanno cessato dall'esercizio, il sindaco promuove dalla Giunta municipale una deliberazione con la quale queste sono radiate dallo stato degli utenti.
«La deliberazione deve essere comunicata al verificatore in termine utile affinche' non sia denunciata la contravvenzione».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 1912.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Nitti - Facta - Tedesco.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1