Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
Agli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato spetta una retribuzione pari allo stipendio annuo iniziale del grado 12° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, ripartito in dodicesimi, nonchè l'indennità mensile di caro-vita nella misura e alle condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
Art. 2
#Comma 1
La retribuzione e l'indennità di caro-vita sono corrisposte a decorrere dal giorno in cui i detti insegnanti hanno assunto effettivo servizio, fino al termine dell'anno scolastico, compresa la sessione autunnale, semprechè abbiano iniziato l'insegnamento non più tardi del 1° febbraio.
Per gl'insegnanti provvisori che abbiano iniziato il servizio dopo il 1° febbraio, la corresponsione del trattamento economico avrà la durata dell'effettivo servizio prestato, computando per intero il mese nel cui corso avranno avuto termine le operazioni degli esami della sessione estiva.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Nel caso che gli insegnanti di cui agli articoli precedenti non abbiano diritto a percepire la retribuzione durante le vacanze, per la loro eventuale partecipazione agli esami della sessione autunnale spetta loro la retribuzione di un mese.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 321. - FRASCA