REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle scuole di Stato.

Numero 558 Anno 1946 GU 04.07.1946 Codice 046U0558

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;558

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1


Agli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato spetta una retribuzione pari allo stipendio annuo iniziale del grado 12° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, ripartito in dodicesimi, nonchè l'indennità mensile di caro-vita nella misura e alle condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 2

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Comma 1


La retribuzione e l'indennità di caro-vita sono corrisposte a decorrere dal giorno in cui i detti insegnanti hanno assunto effettivo servizio, fino al termine dell'anno scolastico, compresa la sessione autunnale, semprechè abbiano iniziato l'insegnamento non più tardi del 1° febbraio.
Per gl'insegnanti provvisori che abbiano iniziato il servizio dopo il 1° febbraio, la corresponsione del trattamento economico avrà la durata dell'effettivo servizio prestato, computando per intero il mese nel cui corso avranno avuto termine le operazioni degli esami della sessione estiva.

Art. 3

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Comma 1

((Agli insegnanti supplenti delle scuole elementari di Stato spetta lo stesso trattamento economico previsto dagli articoli precedenti, salvo, per ciò che riguarda l'applicazione del disposto del primo comma dell'articolo 2, il caso del ritorno in servizio del titolare prima dell'inizio della sessione estiva di esami. Qualora il titolare torni in servizio dopo l'epoca predetta, e prima che s'inizi la sessione autunnale, sono dovute al supplente la retribuzione e l'indennità di carovita per il periodo delle vacanze estive, non anche per la sessione autunnale))
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((1))

Art. 4

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Comma 1


Nel caso che gli insegnanti di cui agli articoli precedenti non abbiano diritto a percepire la retribuzione durante le vacanze, per la loro eventuale partecipazione agli esami della sessione autunnale spetta loro la retribuzione di un mese.

Art. 5

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Comma 1


Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - MOLÈ - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 321. - FRASCA