REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni relative alla cessazione della riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.

Numero 590 Anno 1946 GU 19.07.1946 Codice 046U0590

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;590

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina, per gli affari esteri, per la guerra e per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


L'Unione italiana di riassicurazione è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione delle quote di rischio mine che eccedono la capacità di copertura dei mercato nazionale privato.
Il limite, le condizioni e le modalità della cessione in riassicurazione allo. Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza di cui al seguente art. 3.
Le deliberazioni del Comitato sono subordinate all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per quanto concerne la determinazione dei limiti di copertura e dei tassi di premio in base ai quali dovrà essere assunta la riassicurazione per conto dello Stato.

Art. 3

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Comma 1


Il Comitato di vigilanza tecnico amministrativo costituito a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725, oltre a provvedere agli adempimenti previsti dalle leggi 3 giugno 1940, n. 767; 6 luglio 1940, n. 1067; 11 luglio 1944, n. 935; dal R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808; dall'art. 2 del presente decreto, sopraintende alle operazioni di liquidazione della cessata gestione dei rischi di guerra della navigazione.
A tal fine, la composizione del Comitato medesimo viene modificata, restando esso costituito dai seguenti membri:
un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio, presidente;
il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;
due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;
due rappresentanti del Ministero della marina, di cui uno per la Marina militare ed uno per la Marina mercantile, membri;
un rappresentante della Corte dei conti, membro;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;
il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;
un rappresentante delle imprese assicuratrici membro;
un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.
Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio: con lo stesso decreto viene nominato il segretario del Comitato. (1)
((2))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 febbraio 1952, n. 102 ha disposto (con l'art. 4) che " La composizione del Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa previsto dall'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, è modificata agli effetti del regio decreto stesso quanto agli effetti della presente legge nel modo seguente:
un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio presidente;
il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;
due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;
due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno membro per la marina e uno per l'aeronautica, membri;
due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, membri; un rappresentante della Corte dei conti, membro;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;
il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;
due rappresentanti delle imprese assicuratrici, membri;
un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.
I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale."
Ha altresì disposto (con l'art. 5) che le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951.

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 febbraio 1952, n. 102, come modificata dalla L. 11 aprile 1955, n. 294 ha disposto (con l'art. 4) che " La composizione del Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa previsto dall'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, è modificata agli effetti del regio decreto stesso quanto agli effetti della presente legge nel modo seguente:
il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, presidente
il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;
due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;
due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno membro per la marina e uno per l'aeronautica, membri;
due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, membri; un rappresentante della Corte dei conti, membro;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;
il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;
due rappresentanti delle imprese assicuratrici, membri;
un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.
I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale."

Art. 4

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Comma 1


A liquidazione ultimata, il Comitato di vigilanza presenterà relazione sui lavori compiuti e sui risultati conseguiti ai Ministri per il tesoro e per l'Industria e commercio, le risultanze della gestione dei rischi di guerra saranno approvate con decreto interministeriale dei Dicasteri predetti.

Art. 5

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Comma 1


Restano in vigore tutte le altre disposizioni che non risultino in contrasto con il presente decreto.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - CORBINO - GRONCHI - DE COURTEN - BROSIO -
CEVOLOTTO

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte del conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 347. - FRASCA