REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Imposte in surrogazione del bollo e del registro.

Numero 420 Anno 1946 GU 10.06.1946 Codice 046U0420

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3281, concernente l'imposta sulle assicurazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3278, sulle tasse sui contratti di borsa;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli, affari convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1302;
l'imposta di negoziazione, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, che approva il testo
unico delle disposizioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari, con nuova aliquota dell'imposta di negoziazione;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, concernente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, concernente nuovi provvedimenti in materia di imposta in surrogazione del bollo e del registro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1



L'imposta di negoziazione per l'anno 1946 sui titoli quotati in borsa è liquidata in base alla media dei prezzi di compenso accertati pel secondo semestre del

Comma 2

1945.
Se nel corso del seconde semestre dell'anno 1945 siano avvenuti aumenti o diminuzioni nel capitale sociale, sono assunti a base della determinazione del valore medio di cui sopra i soli prezzi di compenso avutisi a partire dal mese successivo a quello dell' ultima variazione di capitale fino al 31 dicembre.
Per i titoli per i quali nel secondo semestre del 1945 non risultino accertati prezzi ufficiali di compenso, la valutazione relativa sarà fatta dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori locale, o, in mancanza di Borsa locale, da quello della Borsa più vicina alla sede della società emittente.

Art. 2

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Comma 1


Le società soggette ad imposta di negoziazione, i cui titoli non siano quotati in borsa, debbono presentare al competente Ufficio del registro, nei termini stabiliti dall'art. 6 del B. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, doppia copia del bilancio sociale, degli estratti delle relative deliberazioni e degli altri documenti ovvero della denunzia prevista dall'ultimo comma dell'articolo stesso.
L'Ufficio del registro trasmette una copia di ciascuno di tali documenti al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa locale o della Borsa più vicina, competente per la valutazione dei titoli.

Art. 3

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Comma 1


L'Amministrazione delle finanze ha facoltà di consentire che le controversie devolute alla competenza delle speciali sezioni delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, ai termini dell'art. I del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, relative alla valutazione di titoli azionari non quotati in borsa, ai fui dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1946, siano definite, mediante un abbuono non superiore al 30 per cento del valore presunto dall'Ufficio del registro. In nessun caso peraltro il valore risultante dall'abbuono può. Essere inferiore a quello indicato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio.
Il termine per la domanda di, definizione delle vertenze nel modo suespresso e stabilito, in sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell'Ufficio del registro, ai sensi dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975. Per le vertenze non definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, il detto termine è stabilito in tre mesi dalla data stessa.

Art. 4

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Comma 1


In caso di mancata denunzia di estinzione dei titoli entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, stabilito dall'art. 14, 3° comma, del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, l'imposta di negoziazione rimane dovuta fino a tutto il semestre in cui la denunzia tardiva sia stata presentata.

Art. 5

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Comma 1


Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 e all'articolo 2 del presente decreto, sono punite con le seguenti pene pecuniarie:
per le società con capitale fino a L. 5.000.000:
da un minimo di L. 300
ad un massimo di L. 5000
per le società con capitale superiore a L. 5.000.000:
da un minimo di L. 1.000
ad un massimo di L. 10.000

Art. 6

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Comma 1

Le aliquote dell'imposta annuale di negoziazione per i titoli di cui ai numeri 2 e 3 della tariffa allegato A al R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, modificato con l'art. 20 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, sono sostituite, con effetto dal 1° gennaio 1946, con le seguenti aliquote:
per titoli al portatore: lire sei per mille;
per i titoli nominativi: lire tre per mille.
L'aliquota dell'imposta, annuale sul capitale delle società straniere, di cui all'art. 4 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280, modificato con l'allegato E al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1302, è stabilita, con effetto dal 1° gennaio 1946, nella misura del sei per mille.

Art. 7

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Comma 1

Le Casse di risparmio, le società e gli istituti che compiono operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori possono, senza applicazione di sopratasse, integrare le denunzie semestrali prescritte dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1923, n. 3280, relative alle operazioni compiute fino al 31 dicembre 1945, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per causa di mancato ricevimento in tempo utile dei dati relativi alle operazioni compiute dalle sedi esterne, rappresentanze ed uffici dipendenti.
Le denunzie integrative delle operazioni compiute fino al detto termine debbono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative maggiori imposte debbono essere pagate entro dieci giorni successivi.

Art. 8

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Comma 1

Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali, ed estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, con esonero da pene pecuniarie, gli elenchi trimestrali delle quietanze di cui all'art. 19 della legge 30 dicembre 1923, n. 3281, emesse fino al 31 dicembre 1945, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per non aver ricevuto in tempo utile dalle dipendenti agenzie i dati relativi a tali quietanze.
Gli elenchi integrativi delle quietanze emesse fino, al 31 dicembre 1945, debbono essere presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto col contemporaneo pagamento dell'imposta relativa.

Art. 9

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Comma 1


Il termine concesso con l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, alle predette società compagnie ed impresa nazionali od estere che si trovino nello condizioni ivi previste per la presentazione, con esonero da sopratassa, delle denuncie principali omesse, o delle denuncie integrative delle riscossioni dei premi ed accessori effettuate fino al 31 dicembre 1945, è prorogato fino a tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
Il pagamento delle imposte relative dovrà essere effettuato entro quindici giorni successivi.

Art. 10

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Comma 1

La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'articolo 17 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357 e successive modificazioni, è soppressa.
Sono peraltro mantenute in vigore tutte le disposizioni del predetto Regio decreto-legge e successive modificazioni, relative all'uso obbligatorio dei foglietti bollati per contratti di borsa e alla conservazione di questi, nonchè quelle che stabiliscono le sanzioni alle relative infrazioni.

Art. 11

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Art. 12

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Comma 1


Per la riscossione delle tasse sui contratti di borsa, di cui al precedente articolo saranno istituiti con decreto Reale gli occorrenti valori bollati.
Sino a quando non saranno istituiti tali valori il pagamento delle tasse è effettuato integrando i valori esistenti con l'apposizione sugli stessi delle occorrenti marche per tasse sui contratti di borsa.
L'annullamento delle dette marche deve essere effettuato dagli stessi contraenti mediante scritturazione della firma di uno di essi e della data del contratto.

Art. 13

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Regno.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farlo, osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10 foglio n. 175. - FRASCA