Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
L'imposta di negoziazione per l'anno 1946 sui titoli quotati in borsa è liquidata in base alla media dei prezzi di compenso accertati pel secondo semestre del
Comma 2
Se nel corso del seconde semestre dell'anno 1945 siano avvenuti aumenti o diminuzioni nel capitale sociale, sono assunti a base della determinazione del valore medio di cui sopra i soli prezzi di compenso avutisi a partire dal mese successivo a quello dell' ultima variazione di capitale fino al 31 dicembre.
Per i titoli per i quali nel secondo semestre del 1945 non risultino accertati prezzi ufficiali di compenso, la valutazione relativa sarà fatta dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori locale, o, in mancanza di Borsa locale, da quello della Borsa più vicina alla sede della società emittente.
Art. 2
#Comma 1
Le società soggette ad imposta di negoziazione, i cui titoli non siano quotati in borsa, debbono presentare al competente Ufficio del registro, nei termini stabiliti dall'art. 6 del B. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, doppia copia del bilancio sociale, degli estratti delle relative deliberazioni e degli altri documenti ovvero della denunzia prevista dall'ultimo comma dell'articolo stesso.
L'Ufficio del registro trasmette una copia di ciascuno di tali documenti al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa locale o della Borsa più vicina, competente per la valutazione dei titoli.
Art. 3
#Comma 1
L'Amministrazione delle finanze ha facoltà di consentire che le controversie devolute alla competenza delle speciali sezioni delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, ai termini dell'art. I del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, relative alla valutazione di titoli azionari non quotati in borsa, ai fui dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1946, siano definite, mediante un abbuono non superiore al 30 per cento del valore presunto dall'Ufficio del registro. In nessun caso peraltro il valore risultante dall'abbuono può. Essere inferiore a quello indicato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio.
Il termine per la domanda di, definizione delle vertenze nel modo suespresso e stabilito, in sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell'Ufficio del registro, ai sensi dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975. Per le vertenze non definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, il detto termine è stabilito in tre mesi dalla data stessa.
Art. 4
#Comma 1
In caso di mancata denunzia di estinzione dei titoli entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, stabilito dall'art. 14, 3° comma, del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, l'imposta di negoziazione rimane dovuta fino a tutto il semestre in cui la denunzia tardiva sia stata presentata.
Art. 5
#Comma 1
Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 e all'articolo 2 del presente decreto, sono punite con le seguenti pene pecuniarie:
per le società con capitale fino a L. 5.000.000:
da un minimo di L. 300
ad un massimo di L. 5000
per le società con capitale superiore a L. 5.000.000:
da un minimo di L. 1.000
ad un massimo di L. 10.000
Art. 6
#Comma 1
per titoli al portatore: lire sei per mille;
per i titoli nominativi: lire tre per mille.
L'aliquota dell'imposta, annuale sul capitale delle società straniere, di cui all'art. 4 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280, modificato con l'allegato E al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1302, è stabilita, con effetto dal 1° gennaio 1946, nella misura del sei per mille.
Art. 7
#Comma 1
Le denunzie integrative delle operazioni compiute fino al detto termine debbono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative maggiori imposte debbono essere pagate entro dieci giorni successivi.
Art. 8
#Comma 1
Gli elenchi integrativi delle quietanze emesse fino, al 31 dicembre 1945, debbono essere presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto col contemporaneo pagamento dell'imposta relativa.
Art. 9
#Comma 1
Il termine concesso con l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, alle predette società compagnie ed impresa nazionali od estere che si trovino nello condizioni ivi previste per la presentazione, con esonero da sopratassa, delle denuncie principali omesse, o delle denuncie integrative delle riscossioni dei premi ed accessori effettuate fino al 31 dicembre 1945, è prorogato fino a tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
Il pagamento delle imposte relative dovrà essere effettuato entro quindici giorni successivi.
Art. 10
#Comma 1
Sono peraltro mantenute in vigore tutte le disposizioni del predetto Regio decreto-legge e successive modificazioni, relative all'uso obbligatorio dei foglietti bollati per contratti di borsa e alla conservazione di questi, nonchè quelle che stabiliscono le sanzioni alle relative infrazioni.
Art. 11
#Comma 1
La tabella delle tasse di bollo sui contratti di borsa, annessa al decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.
Art. 12
#Comma 1
Per la riscossione delle tasse sui contratti di borsa, di cui al precedente articolo saranno istituiti con decreto Reale gli occorrenti valori bollati.
Sino a quando non saranno istituiti tali valori il pagamento delle tasse è effettuato integrando i valori esistenti con l'apposizione sugli stessi delle occorrenti marche per tasse sui contratti di borsa.
L'annullamento delle dette marche deve essere effettuato dagli stessi contraenti mediante scritturazione della firma di uno di essi e della data del contratto.
Art. 13
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Regno.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10 foglio n. 175. - FRASCA