Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085))
((1))
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."
Art. 2
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."
Art. 3
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."
Art. 4
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, N. 1085))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."