LEGGE

Legge 276/1966 - Norme per prevenire gli abbordi in mare.

Norme per prevenire gli abbordi in mare.

Numero 276 Anno 1966 GU 17.05.1966 Codice 066U0276

urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

Art. 2

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

Art. 3

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

Art. 4

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."