DECRETO-LEGGE

D.L. 357/1993 - DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. 357

DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. 357

Numero 357 Anno 1993 GU 13.09.1993 Codice 093G0434

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Per il periodo di imposta 1993 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonchè dell'imposta locale sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è stabilita al 95 per cento. Per i soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, la predetta percentuale si applica per il periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è ancora scaduto il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto.
2. Resta ferma al 98 per cento la misura del versamento d'acconto del contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovuto per il periodo d'imposta di cui al comma 1.

Art. 2

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Comma 1

1. Alla copertura delle minori entrate per l'anno 1993, valutate nell'importo di 2 mila miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate conseguite in sede di versamenti diretti per autoliquidazione del medesimo anno.

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLO, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO