Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10% nelle paste di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovrimposta di confine sioli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 6500 per quintale di prodotto.
La sovrimposta di confine di cui al precedente comma si applica anche sui prodotti contenenti oli di semi importati dall'estero in conformità delle disposizioni contenute nella tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442.
Art. 2
#Comma 1
L'aumento dell'imposta o della sovrimposta di confine stabilita dal precedente articolo si applica anche sugli oli di semi e relative paste di raffinazione che abbiano assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche produttrici o raffinerie, e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se viaggianti, nonchè in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.
A tale scopo il detentore della merce, a norma del precedente comma, dovrà fare denunzia delle quantità possedute entro 10 giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana secondo la rispettiva competenza.
L'aumento dell'imposta si applica anche agli oli di semi e relative paste di raffinazione che abbiano assolto la precedente aliquota del tributo, dà chiunque detenuti in quantità complessiva superiore ai cinque quintali.
All'uopo i detentori dovranno farne denunzia entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o al più vicino ufficio doganale o Comando della guardia di finanza.
Art. 3
#Comma 1
La differenza d'imposta dovuta in applicazione del precedente art. 2 dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro 15 giorni dalla data di notificazione della relativa liquidazione da parte degli uffici competenti.
Sulle somme non versate tempestivamente è applicati una indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta, al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Art. 4
#Comma 1
Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio Al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.
La pena, pecuniaria è ridotta, ad 1/10 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci giorni previsti dal precedente articolo 2.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Napoli, addì 8 aprile 1952
Comma 4
EINAUDI
Comma 5
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 41. - FRASCA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 41. - FRASCA