DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1952, n. 11

Numero 11 Anno 1952 GU 26.01.1952 Codice 052U0011

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro, di concerto con il Ministro per la poste e le telecomunicazioni.

Art. 1

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Comma 1


I titolari di pensioni a carico dello Stato e delle Aziende ed Amministrazioni autonome di Stato, i quali a causa delle alluvioni verificatesi nell'autunno 1951, sono stati costretti a trasferirsi in un Comune diverso da quello di ordinaria residenza, hanno facoltà di conseguire il pagamento degli assegni loro spettanti per i mesi da febbraio a tutto luglio 1952, con l'osservanza delle modalità di cui al decreto-legge 21 novembre 1951, n. 1211, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 8.

Art. 2

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Comma 1


Qualora per effetto delle alluvioni, sia avvenuta la distruzione o lo smarrimento del certificato d'iscrizione del quale i pensionati dello Stato sono provvisti, la motivata istanza da produrre all'Ufficio provinciali del tesoro, che ha in carico la partita, per l'emissione del duplicato, ai sensi dell'art. 384 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, firmata dal pensionato, deve essere autenticata da notaio ovvero dal sindaco.
La firma del notaio o del sindaco deve essere legalizzata.
Tanto la domanda quanto la legalizzazione sono esenti alle tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 3

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Comma 1


L'Ufficio provinciale del tesoro, provvede all'inoltro della istanza di cui all'articolo precedente all'Amministrazione centrale competente, rilasciando al pensionato un'attestazione dalla quale risultino tutti gli estremi dell'assegno e l'indicazione dell'ultimo pagamento eseguito.
L'attestazione predetta sarà corredata da un foglio a casellario, analogo a quello in uso per i certificati di iscrizione, sul quale, all'atto del pagamento, sarà apposto il timbro a calendario.

Art. 4

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Comma 1


L'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il nuovo certificato di iscrizione, dopo aver annotato su di esso la data sino alla quale sono stati effettuati i pagamenti sulla relativa partita, ne dispone la consegna all'interessato nei modi previsti dall'art. 378 del regolamento di contabilità generale dello Stato, previo ritiro del documento provvisorio rilasciato ai sensi del precedente articolo.

Art. 5

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno viene presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1952

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

DE GASPERI - VANONI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 40. - FRASCA