Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 8 e 10 delle Disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi di importazione, approvate con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abolire il coefficiente di compensazione sul bestiame bovino da macello essendo venuta a cessare la causa di perturbamento al mercato nazionale di detto bestiame che ne determinò l'istituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello, è abrogato.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 2
Dato a Dogliani, addì 24 setembre 1954
Comma 3
EINAUDI
Comma 4
Scelba - Tremmelloni - Martino - Gava - Medici - Villabruna - Martinelli - Tambroni
Visto, il Guardasigilli: De Pietro
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 65. - Carlomagno
Visto, il Guardasigilli: De Pietro
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 65. - Carlomagno