DECRETO-LEGGE

D.L. 859/1954 - DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 859

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 859

Numero 859 Anno 1954 GU 24.09.1954 Codice 054U0859

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 19241, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1 novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito in legge, con modificazione, con la legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine previsto dal precitato decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, allo scopo di continuare ad agevolare la distillazione della frutta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge,

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Dogliani, addì 24 settembre 1954

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

SCELBA - TREMELLONI - GAVA - MEDICI - VILLABRUNA -
MARTINELLI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 66. - CARLOMAGNO