Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162;
Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di prorogare le disposizioni contenute nel succitato decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 e di apportare modifiche all'art. 30 del suddetto testo unico;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958.
Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.
Art. 2
#Comma 1
Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, è inserito il seguente comma: Le bollette di legittimazione debbono inoltre indicare il nominativo della persona che provvede al trasporto degli oli nonchè la indicazione della targa di riconoscimento del mezzo di trasporto usato: autoveicolo o carro a trazione animale.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1956
Comma 4
GRONCHI
Comma 5
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 142. - CARLOMAGNO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 142. - CARLOMAGNO