DECRETO-LEGGE

D.L. 1110/1956 - DECRETO-LEGGE 28 settembre 1956, n. 1110

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1956, n. 1110

Numero 1110 Anno 1956 GU 01.10.1956 Codice 056U1110

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare i dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione da usare direttamente come combustibile esclusivamente nelle caldaie e nei forni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) è sospesa l'applicazione del dazio di importazione sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni; densi (voce della tariffa 271-b-6-alfa-I-A);
b) è da applicare il dazio di importazione nella misura ridotta del 3% sul valore sugli oli di petrolio, Oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni; fluidi e fluidissimi (voci 271-b-6-alfa-I-B) e
c) della tariffa.

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 28 settembre 1956

Comma 4

GRONCHI

Comma 5

SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI - MEDICI - CORTESE - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 202. - CARLOMAGNO