DECRETO-LEGGE

D.L. 1121/1964 - DECRETO-LEGGE 11 novembre 1964, n. 1121

DECRETO-LEGGE 11 novembre 1964, n. 1121

Numero 1121 Anno 1964 GU 11.11.1964 Codice 064U1121

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 190, concernente la istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sopprimere la cennata imposta speciale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per le finanze e per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le partecipazioni statali, per l'industria ed il commercio, e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


A modifica dell'art. 2 della legge 19 settembre 1964.
n. 790, alla copertura dell'onere relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvede, per lire 5 miliardi, nei modi previsti dall'articolo stesso e, per lire 7.500 milioni, con il ricavo netto dei mutui di cui al successivo art. 4.

Art. 3

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Comma 1


Ai mezzi finanziari occorrenti alla corresponsione, nell'anno 1965, a favore dell'Ente nazionale idrocarburi e dell'Istituto per la ricostruzione industriale delle quote di lire 20 miliardi e 500 milioni ciascuno relativi ai rispettivi fondi di dotazione previsti, per l'anno medesimo, dalle leggi 19 settembre 1964, n. 789 e 790, si provvede con il netto ricavo dei mutui previsti dal successivo art. 4.
Negli stessi modi si provvede, per miliardi 19, per quota parte della spesa per l'anno 1965 da autorizzarsi, per la costituzione dei fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole industrie.

Art. 4

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Comma 1


Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e nell'anno finanziario 1965, mutui fino ala concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese di cui rispettivamente ai precedenti articoli 2 e 3.
I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.
L'ammortamento dei mutui, maggiorati dagli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1966. Le rate di ammortamento saranno, iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 5

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Comma 1


Il Ministro, per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni connesse con l'applicazione del presente decreto-legge.

Art. 6

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 11 novembre 1964

Comma 4

Per il Presidente della Repubblica

Comma 5

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

Comma 6

MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - BO - MEDICI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 71. - DI PRETORO