DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 26

Numero 26 Anno 1964 GU 24.02.1964 Codice 064U0026

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e aggiunte;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e aggiunte;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di applicare un'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti;

Sentito

il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero, e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


È istituita un'imposta speciale sugli acquisti del seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti:
a) autovetture nuove di cui all'art. 26 lett. a, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
((comprese le autovetture per il trasporto promiscuo di persone e di cose))
;
b) imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuori bordo.
((Agli effetti del presente decreto, per nuove s'intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico))
.
((Ai sensi del presente decreto si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera a), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico registro automobilistico e per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera b) li acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti))
;
((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo".

Art. 2

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Comma 1

((Per i prodotti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, sia nazionali che di provenienza estera, l'imposta è dovuta nella misura risultante dalla seguente formula:

Comma 2

I = P² + 1.500 i² + 0,01 c²
dove "I" indica l'importo dell'imposta dovuta, "P" il prezzo di listino di vendita in Italia espresso in decine di migliaia, "i" l'ingombro espresso in metri quadrati e "c" la cilindrata complessiva espressa in centimetri cubici.
Per ingombro s'intende il prodotto della lunghezza massima per la larghezza massima dell'autovettura, compresi i paraurti ed ogni altra sovrastruttura.
Il numero che esprime l'ingombro, quando non sia multiplo di 0,10, è arrotondato al multiplo di 0,10 immediatamente superiore; il numero che esprime la cilindrata in centimetri cubici, quando non sia un intero multiplo di dieci, è arrotondato al numero intero multiplo di 10 immediatamente superiore e il prezzo, quando non è multiplo di diecimila, è arrotondato al multiplo di diecimila immediatamente superiore.
L'imposta è dovuta secondo le norme del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni ed è corrisposta in occasione della registrazione degli atti che, ai termini dell'articolo 6 n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture. Essa non può, in alcun caso, essere inferiore al 5 per cento nè superiore al 15 per cento del prezzo di listino in Italia al netto dell'I.G.E.))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo".

Art. 3

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Comma 1

((Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 l'imposta è dovuta a cura del venditore sul prezzo di listino in Italia per i prodotti nuovi o sul prezzo praticato all'acquirente per i prodotti usati e per i prodotti nuovi non compresi nei listini, con diritto a rivalsa sull'acquirente stesso, in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi di importo fino a lire cinquecentomila e in base all'aliquota del 15 per cento per i prezzi d'importo da lire tre milioni e oltre.
Per i prezzi intermedi l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:

Comma 2

P
a = ---- + 3
25
dove "a" indica l'aliquota e "P" il prezzo espresso in decine di migliaia di lire.
Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra le frazioni di prezzo inferiori a lire diecimila si arrotondano a lire dicecimila.
L'imposta si corrisponde in base ad apposito documento scritto da rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo".

Art. 4

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Comma 1


Non sono soggetti all'imposta gli acquisti del prodotti di cui al precedente art. 1 effettuati dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali auto nome.

Art. 5

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Comma 1


Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1, di estera provenienza, l'imposta si applica in base alle stesse aliquote previste dal precedente art. 3 e giusta i criteri e le modalità stabiliti agli effetti della Imposta generale sull'entrata dagli articoli 17 e seguenti del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni, con la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.
((A tal fine non concorre a formare il valore imponibile l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata liquidata per l'importazione dei prodotti stessi))
.
((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo".

Art. 6

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Comma 1


Gli atti che al termini dell'art. 6, n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture, devono contenere anche l'indicazione della cilindrata espressa in centimetri cubici, il dato dell'ingombro espresso in metri quadrati con almeno due decimali dopo la virgola ed il prezzo di listino in Italia dell'autovettura.

Art. 7

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Comma 1


All'imposta speciale sugli acquisti
((dei prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1))
si applicano, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente decreto, le norme stabilite in materia d'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè' del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.
((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo".

Art. 8

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Comma 1


Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente art. 1, il venditore che omette di corrispondere in tutto o in parte l'imposta dovuta, è punito con la pena pecuniaria da due ad otto volte l'imposta dovuta e non pagata.
In luogo della detta pena pecuniaria si applica una sopratassa del 10 per cento dell'imposta dovuta, qualora l'imposta medesima sia stata corrisposta oltre i termini stabiliti, ma prima dell'accertamento della violazione.
Il venditore che sui documenti prescritti per l'appliciazione dell'imposta indichi un prezzo inferiore a quello
((sul quale l'imposta è dovuta))
, è punito con l'ammenda da tre a nove volte l'imposta dovuta e non pagata ed incorre in una sopratassa pari all'imposta stessa.
Al pagamento dell'imposta dovuta e non pagata sono obbligati solidalmente il venditore e l'acquirente.
Per le violazioni delle norme concernenti il pagamento dell'imposta all'importazione si applicano le sanzioni previste dagli articoli 38 e 34 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.
Per l'imposta dovuta sui prodotti di cui alla lettera a) dell'art 1 del presente decreto, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge del Registro 30 dicembre 1923, numero 3269 e successive aggiunte e modificazioni.
((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo".

Art. 9

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Comma 1


Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni al presente decreto sono applicabili le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. In deroga al disposto dell'art. 56 della legge citata, il ricorso al Ministro per le finanze
((in materia di violazioni all'imposta applicata sui prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1))
è ammesso quando la pena pecuniaria applicabile a norma del presente decreto sia superiore nel massimo a lire seicentomila.
((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo".

Art. 10

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo".

Art. 11

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1964

Comma 4

SEGNI

Comma 5

MORO - TREMELLONI - MEDICI - MATTARELLA -
REALE

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 118. - VILLA