DECRETO-LEGGE

D.L. 611/1964 - DECRETO-LEGGE 30 luglio 1964, n. 611

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1964, n. 611

Numero 611 Anno 1964 GU 30.07.1964 Codice 064U0611

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1909, n. 762, che approva il nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sugli spiriti;
Visto il testo unico per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, concernente nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcol e di contrabbando;
Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del suddetto regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237, concernente nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per liquori;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli spiriti;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito, nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1950 che determina le caratteristiche e il prezzo del contrassegno di Stato per i condizionamenti per la minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1952 che modifica i tagli dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori, spirito e acquavite;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1954 che determina le caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità della loro applicazione ai recipienti contenenti spirito puro;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, numero 108, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1956 concernente le caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità per la loro applicazione sui recipienti contenenti vermut e gli altri vini aromatizzati;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1959 che determina le caratteristiche dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori e acquaviti;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adeguare i prezzi dei contrassegni per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, nonchè per i vermut e gli altri vini aromatizzati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

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Comma 2

a) contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato:
da litri 0,250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75
" " 0,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150
" " 0,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 225
" " 1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 300
" " 1,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 450
" " 2,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 600

Comma 3

b) contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori o acquaviti:
da litri 0,250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25
" " 0,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40
" " 0,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 55
" " 1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60
" " 1,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 85
" " 2,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 105

Comma 4

c) contrassegni di Stato per recipienti contenenti estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole: L. 25 ciascuno.

Art. 2

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Comma 1


I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) indicati nel decreto ministeriale 30 dicembre 1952 sono stabiliti nelle seguenti misure:
fino a litri 0,100 . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10
da litri 0,250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10
" " 0,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20
" " 0,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20
" " 1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20
" " 1,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20
" " 2,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20

Art. 3

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Comma 1

((I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti vermouth e gli altri vini aromatizzati, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:
fino a un decilitro di litro..... L. 10
da litri 0,500..........." 15
da litri 0,750............" 25
da litri 1,000..........." 30
da litri 2,000..........." 60))

Art. 4

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Comma 1


Sui contrassegni di Stato di cui ai precedenti articoli in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data, di entrata in vigore del presente decreto non sono stati ancora applicati ai relativi recipienti, è dovuta la differenza fra i prezzi stabiliti nei precedenti articoli e i prezzi già corrisposti.
A tal uopo i fabbricanti o gli imbottigliatori devono denunciare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data. Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e per taglio il numero dei contrassegni ancora non applicati.
L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione eseguite le verifiche di competenza, notifica l'ammontare della somma dovuta che dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di Tesoreria entro venti giorni dalla data della notifica.

Art. 5

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Comma 1


Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata, presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dal l'art. 4.

Art. 6

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 30 luglio 1964

Comma 4

SEGNI

Comma 5

MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 186. - VILLA