DECRETO-LEGGE

D.L. 94/1964 - DECRETO-LEGGE 18 marzo 1964, n. 94

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1964, n. 94

Numero 94 Anno 1964 GU 18.03.1964 Codice 064U0094

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 11 febbraio 1958, n. 159, che ratifica e dà esecuzione al Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956, che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del 18 aprile 1951;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la Raccomandazione 2-64 del 15 gennaio 1964 dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ai Governi degli Stati membri, pubblicata nel n. 8 del 22 gennaio 1964, della "Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee", relativa all'instaurazione di una protezione speciale per le importazioni di ghise da fonderia, fino al 31 dicembre 1965;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al vigente regime daziario delle ghise dà fonderia in adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta Raccomandazione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di

concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, nella misura del 5% sul valore con una riscossione minima di 7 unità di conto per tonnellata:
ghise ematiti, contenenti in peso 1,50% o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (voce della tariffa doganale ex 73.01-B-II-b);
ghise fosforose, contenenti in peso più di 1% di silicio (voce della tariffa doganale 73.01-C-II).

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a San Rossore, addì 18 marzo 1964

Comma 4

SEGNI

Comma 5

MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - MEDICI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 51. - VILLA