Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 11 febbraio 1958, n. 159, che ratifica e dà esecuzione al Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956, che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del 18 aprile 1951;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la Raccomandazione 2-64 del 15 gennaio 1964 dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ai Governi degli Stati membri, pubblicata nel n. 8 del 22 gennaio 1964, della "Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee", relativa all'instaurazione di una protezione speciale per le importazioni di ghise da fonderia, fino al 31 dicembre 1965;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al vigente regime daziario delle ghise dà fonderia in adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta Raccomandazione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Di
concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, nella misura del 5% sul valore con una riscossione minima di 7 unità di conto per tonnellata:
ghise ematiti, contenenti in peso 1,50% o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (voce della tariffa doganale ex 73.01-B-II-b);
ghise fosforose, contenenti in peso più di 1% di silicio (voce della tariffa doganale 73.01-C-II).
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a San Rossore, addì 18 marzo 1964
Comma 4
SEGNI
Comma 5
MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - MEDICI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 51. - VILLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 51. - VILLA