DECRETO-LEGGE

D.L. 27/1964 - DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 27

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 27

Numero 27 Anno 1964 GU 24.02.1964 Codice 064U0027

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti temporanei in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e di nominatività obbligatoria dei titoli azionari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


L'aliquota della ritenuta prevista nella legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è ridotta dal 15 al 5%. Tale aliquota si applica previa esibizione di un certificato, esente da imposta di bollo, rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante che il possessore dei titoli è iscritto nei ruoli in corso di riscossione della imposta complementare o della imposta sulle società o, in caso di non iscrizione, che è soggetto, alle imposte stesse. Il Ministro per le finanze può a autorizzare che il certificato sia sostituito da atti equivalenti. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1, quarto, quinto e sesto della legge 29 dicembre 1962, n. 1715.
((In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta prevista dalla stessa legge))
.
È in facoltà, dei percipienti di chiedere, in deroga alle disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che sia operata, la ritenuta nella misura del 30% a titolo di imposta.
((Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11))
della legge 20 dicembre 1962, numero 1745, e l'azionista può esigere gli utili, in deroga all'art. 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1715.
((L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche i 500 milioni di lire e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purchè nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni
Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo ed accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento))
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((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n.191 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."

Art. 2

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Comma 1


Gli utili assoggettati alla ritenuta di imposta del 30%, non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito e della imposta sulle società.

Art. 3

Comma 1

L'art. 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:
Le società devono versare, a titolo provvisorio, alle Sezioni di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o di erogazione degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del 5% sull'intero importo degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione.
((Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio annunzi legali))
.
Entro il
((28 febbraio))
ed entro il
((31 agosto))
le società devono versare la maggiore ritenuta effettuata in base all'aliquota del 30% sugli utili pagati nel semestre precedente.
Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Entro il 31 marzo di ciascun anno, le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente e degli acconti erogati nell'anno stesso, nonchè l'ammontare degli utili pagati nell'anno ed assoggettati alla ritenuta, del 5% e del 30%.
Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 della
((presente legge))
, con la indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 la, dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta ed indicare la quota imputabile a ciascuna azione.
Le società a responsabilità limitata devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio.
((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n.191 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."

Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1964

Comma 4

SEGNI

Comma 5

MORO - TREMELLONI GIOLITTI - COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 119. - VILLA