Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 16 FEBBRAIO 1967, N. 14 (1)
Comma 2
La L. 16 febbraio 1967, n. 14 ha disposto (con l'articolo unico) che " L'articolo 1 è soppresso, e le relative disposizioni sono assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6."
Comma 3
Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 505 non prevede più (con l'art. 4) l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 505 non prevede più (con l'art. 4) l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.
Art. 3
#Comma 1
Le imposte di bollo inerenti alle domande e ai documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella 2 allegata alla presente legge sono pagate dagli interessati anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma.
Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato o per essere accreditati all'ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate le imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti. Sul detto conto corrente postale, inoltre, va versato il deposito delle somme occorrenti per la liquidazione del trattamento di missione e del rimborso spese per le operazioni di cui al presente comma, quando sono da effettuare fuori sede.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche dell'ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere effettuati i versamenti previsti dal presente articolo.
Comma 2
Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 505 non prevede più (con l'art. 4) l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.
Art. 4
#Comma 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
Comma 2
Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 505 non prevede più (con l'art. 4) l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.
Art. 5
#Comma 1
a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonchè per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;
b) fino al 5 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonchè per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 5-bis; e, invece, escluso ogni compenso al personale;
c) fino al 10 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonchè alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi.
Comma 2
Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 505 non prevede più (con l'art. 4) l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.
Art. 5-bis
#Comma 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1978, N. 625
Comma 2
Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 505 non prevede più (con l'art. 4) l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.
Art. 5-ter
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 505 non prevede più (con l'art. 4) l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.
Art. 6
#Comma 1
È istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del precedente art. 5.
La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato.
Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.
La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione.
Comma 2
Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 505 non prevede più (con l'art. 4) l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 505 non prevede più (con l'art. 4) l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
REALE
Registrato alla Corte
dei conti, addì 21 dicembre 1966
Atti del Governo,
registro n. 208, foglio n. 60. - DI PRETORIO
Comma 7
Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 505 non prevede più (con l'art. 4) l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.