DECRETO-LEGGE

D.L. 1090/1966 - DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1966, n. 1090

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1966, n. 1090

Numero 1090 Anno 1966 GU 22.12.1966 Codice 066U1090

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di disciplinare, in via provvisoria il trattamento accessorio del personale dipendente dall'Ispettorato stesso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

#

Comma 2

---------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 16 febbraio 1967, n. 14 ha disposto (con l'articolo unico) che " L'articolo 1 è soppresso, e le relative disposizioni sono assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6."

Art. 2

#

Art. 3

#

Comma 1

I diritti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le imposte di bollo inerenti alle domande e ai documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella 2 allegata alla presente legge sono pagate dagli interessati anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma.
Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato o per essere accreditati all'ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate le imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti. Sul detto conto corrente postale, inoltre, va versato il deposito delle somme occorrenti per la liquidazione del trattamento di missione e del rimborso spese per le operazioni di cui al presente comma, quando sono da effettuare fuori sede.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche dell'ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere effettuati i versamenti previsti dal presente articolo.
((7))

Art. 4

#

Art. 5

#

Comma 1

In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:
a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonchè per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;
b) fino al 5 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonchè per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 5-bis; e, invece, escluso ogni compenso al personale;
c) fino al 10 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonchè alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi.
((7))

Art. 5-bis

#

Art. 5-ter

#

Comma 1

I ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalle tabelle II e V annesse alla legge 1 febbraio 1960, n. 26, sono rispettivamente aumentati di 2 unità nella qualifica di ispettore aggiunto capo, di 8 unità nella qualifica di ispettore aggiunto superiore, di 16 unità nella qualifica di ispettore aggiunto e di 74 unità nelle qualifiche di sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe e di aiuto ispettore, nonchè di 50 unità nella qualifica di operai di prima categoria (specializzati).
((7))

Art. 6

#

Comma 1

Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonchè le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto.
È istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del precedente art. 5.
La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato.
Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.
La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione.
((7))

Art. 7

#

Art. 8

#

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1966

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

MORO - SCALFARO - COLOMBO

Comma 6

Visto, il Guardasigilli:
REALE
Registrato alla Corte
dei conti, addì 21 dicembre 1966
Atti del Governo,
registro n. 208, foglio n. 60. - DI PRETORIO