DECRETO-LEGGE

D.L. 428/1994 - DECRETO-LEGGE 1 luglio 1994, n. 428

DECRETO-LEGGE 1 luglio 1994, n. 428

Numero 428 Anno 1994 GU 04.07.1994 Codice 094G0468

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

1. Nell'ambito dei programmi finanziati dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per l'ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa ed al fine di consentire il completamento degli interventi stabiliti e ritenuti prioritari, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato
((, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,))
((a definire, in accordo con le conclusioni delle conferenze di servizi, gli interventi ritenuti prioritari sulla base delle relative progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi e della valutazione di impatto ambientale dell'opera))
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((1-bis. Il Ministero dei trasporti e della navigazione è tenuto, a seguito delle determinazioni di cui al comma 1, a fornire alle commissioni parlamentari competenti apposita relazione sulle iniziative assunte))

Art. 3

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Comma 1

1. Le disponibilità dei capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono esserlo per il finanziamento delle opere necessarie al completamento del tratto Saronno-Malpensa, in relazione al potenziamento dell'aeroporto di Milano-Malpensa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle ulteriori esigenze finanziarie per la realizzazione delle predette opere si provvede, nel limite di lire 100 miliardi, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
((2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1 e per l'esecuzione di tutte le altre opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo dell'aeroporto di Milano-Malpensa e per il potenziamento dei servizi di collegamento con lo stesso, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri obbligatori degli enti locali, il Ministro dei trasporti e della navigazione promuove apposite conferenze di servizi ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Il Ministero dei trasporti e della navigazione attiva la concentrazione del traffico aereo sull'aeroporto di Milano-Malpensa in tempo utile rispetto al completamento del processo di liberalizzazione del trasporto aereo in Europa, previsto per il 1 aprile 1997))

Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione
DINI, Ministro del tesoro
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
RADICE, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: BIONDI