Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 1 dicembre 1948, n. 1438;
Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226;
Vista la legge 19 febbraio 1965, n. 28;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente il termine del 31 dicembre 1966 previsto dalla legge citata 11 dicembre 1957; n. 1226 e di emanare nuove norme circa il regime dei contingenti di prodotti e di materie prime immesse al consumo nella parte del territorio della provincia di Gorizia di cui all'art. 1 della suddetta legge 10 dicembre 1948, n. 1438;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, è prorogato fino al 31 dicembre 1973.
((2))
Restano in vigore, fino alla scadenza del termine di proroga stabilito dal comma precedente, tutte le altre disposizioni di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, con le integrazioni apportatevi dall'art. 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 1973 n. 846 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1974.
Art. 2
#Comma 1
La tabella unica prevista dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, sostitutiva delle tabelle A e B già annesse alla legge 10 dicembre 1948, n. 1438, è sostituita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto e visitate dal Ministro per le finanze.
Art. 3
#Comma 1
La tabella A comprende i contingenti introdotti attraverso la Dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 e, nei limiti delle quote annualmente stabilite dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Gorizia, alla popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa.
È ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2 e 4 della tabella A annessa al presente decreto.
La tabella B comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438.
Art. 4
#Comma 1
I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente con la lavorazione e la trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella B annessa alla presente legge sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.
Art. 4-bis
#Comma 1
((A modifica della legge 11 giugno 1954, n. 384, e della legge 26 aprile 1964, n. 313, viene riconosciuta al comune di Gorizia, fino alla scadenza della presente legge, previa autorizzazione biennale del Ministero delle finanze, la facoltà di riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, con le agevolazioni previste dalla presente legge:
1) benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti;
2) oli di semi alimentari;
3) caffè e surrogati di caffè;
4) zucchero;
5) birra.
L'imposta non può eccedere la misura di lire 30 al litro per la benzina e di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio.
Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non superiore al 15 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
Al comune di Savogna d'Isonzo viene riconosciuta una quota parte delle imposte riscosse, a termine dei precedenti commi, da determinarsi in ragione delle quantità dei contingenti destinati al consumo del suo territorio.
La determinazione di detta quota parte è stabilita annualmente con decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza))
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1) benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti;
2) oli di semi alimentari;
3) caffè e surrogati di caffè;
4) zucchero;
5) birra.
L'imposta non può eccedere la misura di lire 30 al litro per la benzina e di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio.
Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non superiore al 15 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
Al comune di Savogna d'Isonzo viene riconosciuta una quota parte delle imposte riscosse, a termine dei precedenti commi, da determinarsi in ragione delle quantità dei contingenti destinati al consumo del suo territorio.
La determinazione di detta quota parte è stabilita annualmente con decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza))
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con effetto dal 1 gennaio 1967 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 5 dicembre 1966
Comma 4
SARAGAT
Comma 5
MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI
TOLLOY
TOLLOY
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 107. - VILLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 107. - VILLA