DECRETO-LEGGE

D.L. 870/1970 - DECRETO-LEGGE 30 novembre 1970, n. 870

DECRETO-LEGGE 30 novembre 1970, n. 870

Numero 870 Anno 1970 GU 30.11.1970 Codice 070U0870

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'applicazione del regolamento (C.E.E.) n. 727/70 del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Il monopolio della coltivazione,
((della prima trasformazione))
dell'importazione e della vendita dei tabacchi greggi, di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni, è abolito.
A partire dal raccolto della campagna agricola 1970, il tabacco greggio è sottoposto alla organizzazione comune dei mercati disciplinata dal Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L. 94/1 del 28 aprile 1970.
Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite le amministrazioni interessate, saranno stabilite le modalità per l'applicazione dei provvedimenti adottati dalle Comunità europee nell'ambito del Regolamento comunitario di cui al precedente comma.

Art. 2

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Comma 1


Per l'acquisto del tabacco greggio occorrente alle proprie fabbricazioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può provvedere direttamente nei luoghi di produzione nazionale, con le stesse modalità previste per l'acquisto dei tabacchi esteri, dall'art. 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2-bis

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Comma 1

((Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in dipendenza della vendita del tabacco allo stato verde, sciolto e greggio.
Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione dall'estero del detto prodotto.))

Art. 3

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Comma 1


Sono abrogati:
a) il 3° comma dell'art. 45, l'art. 49, il 1° comma dell'art. 55, il 3° comma dell'art. 56, il n. 2 dell'art. 64, i numeri 1 e 2 dell'art. 66, il n. 1 dell'art. 67, il n. 1 dell'art. 75, l'art. 77, l'art. 78, il n. 2 dell'art. 100, l'articolo 104 della legge 17 luglio 1942, n. 907;
b) il n. 2 dell'art. 1 ed il n. 2 dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1951, n. 27;
c) il decreto ministeriale 20 marzo 1917, n. 2877;
il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni; il regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298;
la legge 21 aprile 1961, n. 342; il decreto ministeriale 7 novembre 1961; la legge 17 dicembre 1965, n. 1432, e ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.
Sono soppresse:
1) le parole "della semina e coltivazione del tabacco e" dal titolo dell'art. 55; le parole "greggi e semi" dal titolo dell'art. 66; le parole "esportazione senza permesso di foglie di tabacco" dal titolo dell'art. 67; le parole "da L. 6.000 a L. 20.000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia e" dal 1° comma dell'art. 92; le parole "da L. 10.000 a L. 15.000 per ogni chilogrammo in più, se si tratta di tabacco in foglia, e" dal 1 comma dell'art. 93; le parole "di tabacco greggio o" dal 1 e dal 3 comma dell'art. 95 della legge 17 luglio 1942, n. 907;
2) le parole "e quando nei casi preveduti dall'articolo 64 n. 2 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le piante abusivamente trapiantate o coltivate superano rispettivamente il numero di 500 e di 300" dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1951, n. 27.
L'art. 3 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - Multa per la detenzione di meccanismi
((preordinati alla fabbricazione dei manufatti di tabacco))
.
È decuplicata la multa stabilita dall'art. 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401".
Quando nelle disposizioni relative al monopolio dei tabacchi ricorre il termine "tabacco" esso va riferito a quello lavorato secondo la classificazione della tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana alla voce 24.02.

Art. 4

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Art. 5

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Comma 1


All'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:
"È istituita, in seno all'azienda, una Sezione specializzata per l'esercizio dei compiti di organismo di intervento previsti dal Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio".
"L'A.I.M.A., avvalendosi della Sezione specializzata di cui al precedente comma, provvede
((. . .))
all'acquisto, prima manipolazione, condizionamento, deposito, conservazione e commercializzazione dei tabacchi greggi, sia allo stato sciolto che manipolati, alla corresponsione dei premi e a quant'altro occorra per la completa attuazione dei provvedimenti comunitari riguardanti il settore".

Art. 6

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Comma 1


Per la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio, di cui all'articolo precedente, del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) previsto dall'art. 5 della legge 13 maggio 1966, n. 303, fanno parte, con diritto di voto, quando si tratta di affari attinenti all'applicazione del regolamento comunitario sul tabacco, un rappresentante del Ministero delle finanze e tre esperti del settore particolarmente qualificati.
Il consiglio di amministrazione può delegare, per la durata della campagna di commercializzazione, la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio ad un comitato tecnico nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Il comitato è presieduto dal Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed è composto dai seguenti membri:
a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, al quale il Ministro può delegare le attribuzioni di Presidente del comitato;
b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal rappresentante del Ministero del tesoro, che facciano già parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda;
c) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
d) da tre esperti del settore del tabacco.
Il Sottosegretario, che presiede il comitato, fa parte del consiglio di amministrazione dell'AIMA ogni volta che vengano trattati problemi concernenti il settore del tabacco, e può in tale sede essere delegato a presiedere il consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa.
Le funzioni di segretario del comitato tecnico vengono svolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.
Il direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato tecnico per esigenze di coordinamento.
((2))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 14 agosto 1982, n.610, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che le disposizioni della legge medesima sostituiscono quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente provvedimento.

Art. 7

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Comma 1


L'A.I.M.A., per lo svolgimento dei compiti di cui al presente decreto-legge, si avvale soltanto del Personale impiegato ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il personale destinato ai suddetti compiti conserva l'intero trattamento economico e i benefici economici e giuridici spettanti al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ivi compresi i premi per l'incremento del rendimento industriale e per l'incentivazione previsti dalla legge 3 luglio 1970, n. 843, il premio per il prolungamento d'orario e quanto altro in avvenire dovesse spettare al personale della medesima carriera e qualifica, salvo il migliore trattamento previsto per il personale che svolge analoghi compiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per l'assolvimento dei compiti di istituto al personale predetto che venga comandato fuori della propria sede di servizio saranno applicate le norme relative al trattamento di missione anche oraria di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, in deroga all'articolo 27 della legge stessa.
La durata settimanale del lavoro non potrà comunque superare quella prevista dall'articolo 1 della legge 10 novembre 1970, n. 869.
Tutte le spese per il funzionamento della sezione specializzata dell'AIMA e dei relativi uffici periferici sono a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che dovrà chiederne il rimborso per la parte concernente l'organizzazione dell'intervento.
Gli oneri riguardanti il personale predetto continueranno a far carico all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
((2))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 14 agosto 1982, n.610, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che le disposizioni della legge medesima sostituiscono quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente provvedimento.

Art. 8

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Comma 1


Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste è preposto alla direzione degli uffici della Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio un funzionario appartenente all'Amministrazione dello Stato avente la qualifica di ispettore generale o equiparata, che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato tecnico.
((2))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 14 agosto 1982, n.610, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che le disposizioni della legge medesima sostituiscono quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente provvedimento.

Art. 9

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Comma 1


La Sezione specializzata, per l'assolvimento dei propri compiti, di regola utilizza, in rapporto alle effettive esigenze, i locali, i magazzini, gli stabilimenti e le attrezzature che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dichiara disponibili in conseguenza dell'abolizione del monopolio dei tabacchi greggi di cui all'art. 1.
Può, inoltre, affidare i compiti medesimi all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il raccolto 1970.
La Sezione in caso di necessità può avvalersi della opera delle cooperative e dei loro consorzi e degli enti di sviluppo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata. Può inoltre avvalersi di altri operatori economici, singoli od associati, secondo la procedura prevista dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 10

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Art. 11

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Comma 1


L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) è autorizzata a contrarre, in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, mutui per un ulteriore ammontare di venti miliardi di lire.
Per fronteggiare gli oneri di finanziamento di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971, il cui importo sarà fatto affluire al conto corrente infruttifero già intestato all'A.I.M.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'A.I.M.A. farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.
All'indicato onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1259 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 30 novembre 1970

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

COLOMBO - PRETI - REALE -
GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
- NATALI - ZAGARI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 167. - CARUSO