DECRETO-LEGGE

D.L. 370/1970 - DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 370

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 370

Numero 370 Anno 1970 GU 19.06.1970 Codice 070U0370

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole d'istruzione elementare, secondaria ed artistica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate
((comprese quelle allo estero))
in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.
((Parimenti è riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali.))
((Agli stessi fini e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.))

Art. 2

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Comma 1


Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio, prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali
((o degli educandati femminili statali))
o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.
Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente.

Art. 3

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Comma 1


Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi.
((3))

I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.
Ai docenti di cui al primo comma dell'articolo 1, che siano privi della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

Art. 4

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Comma 1


Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
I periodi di congedo retribuiti
((e quelli per gravidanza e Puerperio))
sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.

Art. 5

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Comma 1


Il riconoscimento dei servizi di cui al presente provvedimento non è disposto per il servizio non di ruolo compreso in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo, previste da leggi speciali.

Art. 6

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Comma 1


Il beneficio di cui ai precedenti articoli assorbe quello previsto dal primo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e non è cumulabile con quello di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 6.
A coloro che per effetto della prima applicazione del presente decreto dovesse essere attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, utile a pensione riassorbibile con i miglioramenti derivanti dalla ulteriore applicazione del presente decreto.

Art. 7

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Comma 1


Al personale insegnante contemplato dal presente decreto viene ricostruita la carriera, secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti, riconoscendo, con decorrenza 1 luglio 1970, non più di due anni di servizio. Il rimanente servizio utile ai fini della progressione di carriera è riconosciuto con decorrenza 1 luglio 1971.
Gli effetti economici del riconoscimento del restante servizio decorrono dal 1 gennaio 1972.
I riconoscimenti di servizio previsti dal precedente comma operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, cesseranno dal servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio 1970 ed il 1 gennaio 1972.

Art. 8

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Comma 1


Al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto il servizio di insegnamento non di ruolo di cui l'interessato non ha beneficiato ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165 o quello eccedente i limiti previsti dallo stesso comma è riconosciuto, ai soli fini economici, con decorrenza per un terzo dal 1 luglio 1970, per un altro terzo dal 1 luglio 1971 e per il restante terzo dal 1 gennaio 1972.
Il beneficio potrà essere applicato a richiesta nella classe di stipendio successiva alla prima.
((1))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 402 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo " nella parte in cui non prevede che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1› luglio 1970 ed il 1› gennaio 1972."

Art. 9

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Comma 1


Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.
((4))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici."

Art. 10

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Comma 1


Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione è tenuto ad emanare un'ordinanza che stabilisca le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento del servizio.

Art. 11

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Comma 1

((Per l'attuazione del presente decreto gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sottoindicati: milioni 15.000 per l'anno 1970; milioni 45.000 per l'anno 1971 e milioni 59.600 a partire dall'anno 1972.))

Art. 12

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Comma 1


All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
((di lire 15.000 milioni))
per l'anno finanziario 1970, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al cap. n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 19 giugno 1970

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

RUMOR - MISASI - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 53. - CARUSO