DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. 367

Numero 367 Anno 1970 GU 19.06.1970 Codice 070U0367

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti concernenti la promozione ad ordinario del professore straordinario delle scuole secondarie, il passaggio definitivo di ruolo del professore ordinario in prova nelle scuole stesse,
((...))
la proroga del periodo di prova, nel caso previsto dall'art. 22 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367
((nonchè l'inquadramento in ruolo del personale non insegnante degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica che ne abbia maturato o ne maturi il diritto, a prescindere dal parere del consiglio di amministrazione previsto dall'ordinamento vigente))
, sono devoluti alla competenza del provveditore agli studi.
Rimane ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione ad emanare i provvedimenti di dispensa dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova e di restituzione al ruolo di provenienza dei professori ordinari in prova previsti dal terzo comma dell'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dagli articoli 15 e 16, ultimo comma, e 17 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.
Rimane altresì ferma la facoltà del Ministro di ordinare speciali ispezioni, ai sensi dell'art. 24 del citato regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, per l'accertamento della prova.
I decreti di promozione ad ordinario e di passaggio definitivo di ruolo di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere inviati, a cura dei provveditori agli studi, alla Ragioneria
((provinciale))
dello Stato per il successivo inoltro alla delegazione
((provinciale))
della Corte dei conti per la registrazione.

Art. 2

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Comma 1


Il provveditore agli studi può, con proprio decreto, delegare singoli capi di istituto di ruolo ad emanare, limitatamente
((al personale insegnante e non insegnante))
in servizio nell'istituto medesimo, i provvedimenti di cui al primo comma del precedente articolo 1.
Può altresì delegare agli stessi, per quanto concerne il personale insegnante e non insegnante, l'emanazione dei provvedimenti indicati rispettivamente alle lettere a), b) e c) dell'art. 5, alla lettera c) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

Art. 3

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Comma 1


Su richiesta dei competenti provveditori agli studi, trasmessa per il tramite della Ragioneria provinciale dello Stato, le direzioni provinciali del Tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie di spesa fissa relative ai professori straordinari al fine di corrispondere agli stessi gli assegni connessi alla classe di stipendio di ordinario.
I provveditori agli studi avanzeranno dette richieste quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte per la promozione ad ordinario degli interessati.

Art. 3-bis

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Comma 1

((Al personale direttivo, di economato e ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali e alle maestre istitutrici degli educandati stessi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione comprese quelle di cui al presente decreto))
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Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 19 giugno 1970

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

RUMOR - MISASI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 51. - CARUSO