DECRETO-LEGGE

D.L. 258/1974 - DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 258

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 258

Numero 258 Anno 1974 GU 09.07.1974 Codice 074U0258

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi, sulle munizioni e sugli esplosivi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

((È istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni nella misura appresso indicata:

Comma 2

A) Armi da fuoco, lunghe:
portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun
esemplare..................................... L. 100.000
B) Armi da fuoco, corte:
da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare L. 100.000
C) Canne finite pronte per la vendita:
per le armi di cui alle precedenti lettere A) e
B), per ciascuna canna........................ L. 100.000
D) Munizioni:
relative alle armi indicate nelle precedenti
lettere A) e B), per ciascun pezzo............ L. 5))

Comma 3

Sono esenti dall'imposta o sovrimposta tutti i prodotti elencati nel precedente comma quando sono destinati alle forze armate, ai corpi di polizia e ad altre amministrazioni dello Stato.
((In caso di vendita a privati, da parte delle predette amministrazioni, di tali prodotti si applica ad essi l'imposta sul valore aggiunto.))

Le esenzioni sono accordate sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 2

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Comma 1

((Ai fini della classificazione fiscale dei prodotti indicati nel precedente articolo 1 si tiene conto delle norme di pubblica sicurezza vigenti in materia.
Per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie sulla classificazione dei prodotti di cui al precedente articolo 1, sorte in sede di accertamento dell'imposta di fabbricazione, si applica la procedura stabilita dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, con le seguenti modifiche:
a) nel caso di ricorso al mezzo di risoluzione di cui all'articolo 65 del citato testo unico gli adempimenti ivi demandati alla dogana sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e le relative decisioni sono adottate dal capo di tale ufficio;
b) il perito da nominare dall'Amministrazione finanziaria perchè esprima il parere non vincolante di cui al primo comma dell'articolo 65 citato dev'essere un ufficiale della direzione di artiglieria competente per territorio;
c) i collegi consultivi compartimentali ed il collegio consultivo centrale dei periti doganali devono essere integrati da due esperti, designati uno dal Ministero dell'interno, l'altro dal Ministero della difesa.
Le prescrizioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si osservano anche per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie sorte presso gli uffici doganali in sede di determinazione degli elementi imponibili relativi ai prodotti di cui all'articolo 1.))

Art. 3

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Comma 1


Chiunque intenda fabbricare i prodotti di cui all'art. 1 deve farne denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della circoscrizione almeno sessanta giorni prima di iniziare la lavorazione.
L'ufficio tecnico, ricevuta la denuncia e verificati gli impianti, rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto nella misura fissa di lire cinquantamila.
La licenza è valida per l'anno solare per il quale viene rilasciata, per lo stabilimento e per la ditta in essa indicati. A richiesta del fabbricante, da effettuarsi entro il mese di gennaio, è consentita la proroga della validità della licenza per gli anni successivi a quello dell'emissione previo pagamento del diritto di lire cinquantamila.
Per le imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, il diritto di licenza è stabilito nella misura di lire diecimila.
((Le modificazioni degli impianti o dei sistemi produttivi che comportano un aumento effettivo della produttività debbono essere preventivamente approvate dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.))

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione deve dieci giorni prima presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione di lavoro.

Art. 4

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Comma 1

((I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti a vigilanza fiscale permanente o saltuaria, secondo determinazioni da adottarsi motivatamente dall'Amministrazione finanziaria.
L'Amministrazione ha facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire verifiche e riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli, di prescrivere, a spese del fabbricante, se necessaria, idonea recinzione fiscale.
Ove sia ritenuta necessaria la vigilanza permanente, il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali occorrenti per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla loro attrezzatura ed arredamento nonchè alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile))
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Il fabbricante ha l'obbligo di tenere regolarmente i registri che gli saranno prescritti dall'Amministrazione la quale ha facoltà di ispezionare tutte le registrazioni e le contabilità da lui tenute per il regolare esercizio dell'industria.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 393))
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Art. 5

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Comma 1


I prodotti finiti devono essere accertati per quantità e per qualità e sono estratti dalle fabbriche e dai depositi soggetti a vigilanza fiscale previo pagamento del tributo o, nei casi consentiti, con bolletta di cauzione.
I prodotti di cui all'art. 1 devono circolare con apposita bolletta di legittimazione.
((Per i prodotti di cui alle lettere A), B) e C) dell'articolo 1))
, venduti al dettaglio o comunque ceduti ad utilizzatori privati, deve essere rilasciato un certificato di cessione.
((i prodotti di cui alla lettera D) dell'articolo 1))
devono essere presentati all'accertamento in apposite confezioni la cui chiusura deve essere assicurata con speciali contrassegni di Stato.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilirà le norme per la emissione e la conservazione delle bollette di legittimazione e del certificato di cessione, determinando i relativi modelli, nonchè le norme per la distribuzione, custodia e applicazione dei contrassegni di Stato, precisandone le relative caratteristiche.
Sui prodotti di cui all'art. I che siano esportati è abbuonata l'imposta di fabbricazione.
Se i prodotti sono esportati dopo che è stato assolto il tributo la restituzione dell'imposta è accordata sotto la osservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione finanziaria.
Il diritto all'abbuono o alla restituzione si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di uscita.
Per le esportazioni dei prodotti di cui all'art. I sono obbligatori la visita doganale ed il riscontro della guardia di finanza.

Art. 6

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Comma 1


Il fabbricante deve prestare una cauzione pari al cinque per cento della imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti di cui all'art. I che intende detenere nei locali di fabbrica.
Resta salva l'applicazione della disposizione dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Art. 7

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Comma 1


Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono mediante atto di ingiunzione al quale può farsi opposizione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data dell'eseguita notificazione.
L'azione per il recupero dei crediti erariali si estingue quando siano trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento, ove non ricorra il caso di frode.
Il diritto alla percezione dell'imposta si prescrive in trenta anni in caso di frode e rimane integro anche se nel frattempo siasi prescritta l'azione penale.
La prescrizione dell'azione per il recupero dell'imposta è interrotta quando venga esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, che definisce il giudizio penale.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 393))
.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 393))
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Il fabbricante ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata purchè ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Art. 8

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Comma 1


Nel caso di distruzione o di perdita dei prodotti di cui all'art. 1 esistenti nei magazzini di fabbrica o in quelli gestiti in regime di deposito doganale privato
((o trasportati con bolletta di cauzione))
, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine che colpisce i prodotti stessi, quando sia provato che la perdita o la distruzione è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.

Art. 9

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Comma 1

((Chiunque fabbrica i prodotti previsti dall'articolo 1 del presente decreto senza la licenza fiscale prescritta dal precedente articolo 3 è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Alla stessa pena soggiace chiunque commette, relativamente ai prodotti di cui all'articolo 1, contrabbando ai sensi delle disposizioni previste dal titolo VII, capo I, del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e chiunque esporta gli stessi prodotti senza osservare le vigenti norme doganali.
Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto senza bolletta di legittimazione, nei casi in cui sia prescritta, o con bolletta scaduta, falsa, alterata, incompleta o contenente dati inesatti, o comunque distrae i prodotti stessi dalla prevista destinazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Per le differenze di qualità e di quantità riscontrate in confronto alle bollette di cauzione si applicano a carico dei responsabili le pene di cui al precedente comma.
Chiunque trasporta i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto e rifiuta di esibire agli organi di controllo la bolletta di legittimazione di cui è in possesso, o non la consegna al destinatario della merce, o consegnandola non vi appone l'annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire centomila a lire un milione.
Chiunque mette in circolazione i prodotti di cui alla lettera D) dell'articolo 1 non confezionati nei modi prescritti o in confezioni non munite dei prescritti contrassegni è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Alla stessa pena soggiace chiunque faccia uso di contrassegni già utilizzati o di illecita provenienza.
Chiunque, in qualsiasi modo, ostacola l'accesso degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria e dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, nei locali ove si fabbricano o si detengono i prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, è punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Per i reati previsti dal presente decreto il tentativo è punito con le stesse pene stabilite per il reato consumato.
Le pene stabilite nel presente decreto possono essere diminuite, in misura non eccedente un terzo, quando per la quantità o per la qualità dei prodotti oggetto della violazione il fatto debba ritenersi di lieve entità.
Gli apparecchi i meccanismi, le attrezzature nonchè i mezzi di trasporto adoperati per commettere la frode i prodotti ed i materiali oggetto della violazione sono soggetti a confisca ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Le disposizioni del presente decreto concernenti la confisca e la misura delle multe sono stabilite in deroga agli articoli 240 e 24 del codice penale.
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente decreto compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.))

Art. 10

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Comma 1


Restano ferme le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti in materia di fabbricazione, lavorazione, deposito, commercio, circolazione e detenzione dei prodotti di cui all'art. 1.

Art. 11

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Comma 1


Le norme di attuazione del presente decreto saranno emanate entro dieci giorni dall'entrata in vigore di questo, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno.
((Nuove norme di attuazione del presente decreto saranno emanate entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno.))

Art. 12

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Comma 1

Chi, alla data di entrata in vigore
((della legge di conversione))
del presente decreto, esercita la fabbricazione dei prodotti di cui all'art. I deve presentare la denunzia prevista dall'art. 3 entro trenta giorni dalla data predetta.
Il fabbricante che, alla data di entrata in vigore
((della legge di conversione))
del presente decreto, detiene nei locali di fabbrica i prodotti di cui all'art. I deve farne denunzia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro trenta giorni dalla data suindicata, indicando la quantità e la qualità dei prodotti finiti, nonchè la qualità e la quantità dei prodotti di cui all'art. I
((.
. .))
.
La predetta denunzia deve essere presentata insieme a quella prevista dal primo comma.
Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
((della legge di conversione))
del presente decreto e fino a quando non saranno disponibili le bollette di legittimazione previste per la circolazione dei prodotti di cui all'art. 1, i prodotti stessi devono circolare accompagnati da un documento commerciale dal quale devono risultare gli elementi che saranno indicati dalle norme di attuazione.
In caso di inosservanza delle disposizioni del precedente comma si applicano le sanzioni previste dal
((quarto comma dell'articolo 9))
.
Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
((della legge di conversione))
del presente decreto e fino a quando non saranno disponibili i certificati di cessione da determinare con le norme di attuazione, deve essere rilasciato un documento sostitutivo che sarà precisato con le norme suddette.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 393))
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((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 393))
.
((A decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino a quando non saranno disponibili gli appositi contrassegni di Stato, le confezioni dei prodotti di cui alla lettera D) dell'articolo 1 devono essere chiuse con etichette o fascette contenenti la denominazione della ditta fabbricante e l'indicazione della qualità e quantità del prodotto contenuto nella confezione))
.
In caso di inosservanza delle disposizioni del precedente comma si applica la sanzione della multa
((da lire centomila))
a lire un milione.

Art. 13

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Comma 1


Chiunque alla data di entrata in vigore del presente decreto detenga, a qualsiasi titolo,
((prodotti di cui alle lettere A), B) e C) del precedente articolo 1))
deve farne denuncia, entro centottanta giorni dalla predetta data, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione dei carabinieri, che ne rilascia ricevuta specificando che il documento sostituisce il certificato di cessione.
L'obbligo sussiste anche per coloro che siano titolari di licenza di raccolta o di detenzione per armi da guerra
((. . .))
, o che abbiano presentato denuncia ai sensi dell'art. 38 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 393))
.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 393))
.
Sono esonerati dalla denuncia i corpi armati dello Stato e le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armati limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite, nonchè le persone indicate nell'art. 73 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, numero 635.

Art. 14

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

Comma 4

LEONE

Comma 5

RUMOR - TANASSI - TAVIANI
- GIOLITTI - COLOMBO -
ANDREOTTI - DE MITA

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 46. - SCIARRETTA