Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, convertito nella legge 8 novembre 1973, n. 711;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare la misura dell'aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio attraverso la contemporanea variazione delle rispettive quote fornitore e distribuzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Le tabelle allegato A, B, C, D, E, annesse al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni, sono sostituite con quelle annesse al presente decreto-legge, vistate dal Ministro per le finanze.
Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al precedente comma, subiscono variazioni.
Art. 2
#Comma 1
L'Amministrazione dei monopoli di Stato, provvederà, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a liquidare i corrispettivi di appalto dei magazzini vendita generi di monopolio, applicando la percentuale sull'importo dei generi prelevati, prevista nei contratti in corso alla stessa data, al lordo dell'aggio spettante ai rivenditori.
L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1973, n. 971, è soppresso.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974
Comma 4
LEONE
Comma 5
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Corte dei conti - Controllo sugli atti di Governo
Ammesso al visto. - CARUSO
Registrato il 22 febbraio 1974, registro n. 1, foglio n. 103. -
SCIARRETTA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Corte dei conti - Controllo sugli atti di Governo
Ammesso al visto. - CARUSO
Registrato il 22 febbraio 1974, registro n. 1, foglio n. 103. -
SCIARRETTA