Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire il termine per l'adempimento dell'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
I termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scaduti o aventi scadenza entro il 14 luglio 1975 sono stabiliti al 15 luglio 1975. Alla stessa data è stabilito il termine per la presentazione del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 1 del detto decreto.
Art. 2
#Comma 1
Le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente i cui termini di presentazione scadono successivamente al 14 luglio 1975 e fino al 31 dicembre 1975, qualora non possano essere presentate direttamente agli uffici delle imposte, devono essere presentate all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedite per via postale a mezzo raccomandata al competente ufficio delle imposte.
Ai termini di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente non si applica la proroga prevista dal decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.
I comuni e gli uffici postali qualora non possano inoltrare le dichiarazioni ricevute agli uffici delle imposte provvederanno a trattenerle, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e a trasmetterle agli uffici delle imposte non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale da emanare a norma del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 25 giugno 1975
Comma 4
LEONE
Comma 5
MORO - VISENTINI - COLOMBO - ORLANDO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 86
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 86