DECRETO-LEGGE

D.L. 254/1975 - DECRETO-LEGGE 25 giugno 1975, n. 254

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1975, n. 254

Numero 254 Anno 1975 GU 26.06.1975 Codice 075U0254

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire il termine per l'adempimento dell'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

#

Art. 2

#

Comma 1


Le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente i cui termini di presentazione scadono successivamente al 14 luglio 1975 e fino al 31 dicembre 1975, qualora non possano essere presentate direttamente agli uffici delle imposte, devono essere presentate all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedite per via postale a mezzo raccomandata al competente ufficio delle imposte.
Ai termini di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente non si applica la proroga prevista dal decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.
I comuni e gli uffici postali qualora non possano inoltrare le dichiarazioni ricevute agli uffici delle imposte provvederanno a trattenerle, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e a trasmetterle agli uffici delle imposte non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale da emanare a norma del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 3

#

Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 25 giugno 1975

Comma 4

LEONE

Comma 5

MORO - VISENTINI - COLOMBO - ORLANDO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 86