Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
((I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani))
.
Art. 1-bis
#Comma 1
((Per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'articolo 1-quater della legge 31 luglio 1975, n. 363))
.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dallo Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 13 maggio 1976
Comma 4
LEONE
Comma 5
MORO - BONIFACIO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 13
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 13