Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti è riordinato secondo l'annessa tabella G, quadro I; il ruolo degli assistenti dei licei artistici è riordinato secondo la annessa tabella G, quadro II; il ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dei corsi normali e dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza è riordinato secondo l'annessa tabella G, quadro III.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Il ruolo del personale direttivo delle scuole speciali statali è riordinato con l'attribuzione alla qualifica di vice-direttore del trattamento economico e di carriera previsto dall'annessa tabella B per i direttori didattici della scuola elementare ed alla qualifica di direttore del trattamento economico e di carriera previsto dalla stessa tabella B per i presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
Il ruolo ad esaurimento dei vice-rettori aggiunti è riordinato in conformità dell'annessa tabella C, quadro II.
I ruoli degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e degli assistenti delle scuole speciali statali sono riordinati in conformità dell'annessa tabella D, secondo le permanenze previste per i docenti delle scuole d'istruzione secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola materna.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Possono conseguire la dichiarazione predetta coloro che si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianità stabilita per il passaggio all'ultima classe di stipendio della carriera di appartenenza e abbiano prestato almeno 2 anni di effettivo servizio dopo la conferma in ruolo.
Ai fini di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'art. 98, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Coloro che intendano ottenere la dichiarazione di merito distinto devono presentare apposita domanda al direttore o preside dell'istituto o scuola in cui prestano servizio, entro il 30 novembre successivo al compimento dell'anzianità prevista dal secondo comma del precedente articolo.
Alla domanda vanno allegati entro lo stesso termine, a cura dell'aspirante, i titoli culturali e professionali valutabili in base al decreto di cui al successivo art. 10.
Il direttore o preside trasmette le domande ricevute e le relative documentazioni al Ministero della pubblica istruzione se trattasi di personale appartenente a ruoli nazionali e al provveditore agli studi della provincia se trattasi di personale appartenente a ruoli provinciali.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Le commissioni sono composte di un docente universitario o di un ispettore tecnico centrale o periferico che le presiede, di un direttore o preside e di un insegnante di ruolo all'ultima classe di stipendio del tipo di scuola o della materia o gruppo di materie di insegnamento degli aspiranti al merito distinto. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione.
Per il concorso riguardante il personale degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali e delle scuole speciali statali, di cui al precedente art. 7, faranno parte della commissione, in luogo del direttore o preside, una direttrice di educandato femminile dello Stato o un rettore di convitto nazionale o un direttore di scuola speciale statale, e in luogo dell'insegnante, anche per quanto riguarda il concorso per gli istitutori dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, un istitutore o istitutrice o assistente all'ultima classe di stipendio o, in mancanza, un docente di pedagogia degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado parimenti alla ultima classe di stipendio.
Il Ministro per la pubblica istruzione può disporre che il concorso per il personale appartenente a ruoli nazionali sia effettuato su base regionale o interregionale; in tal caso le commissioni sono nominate dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali.
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria di istruzione
artistica le graduatorie sono distinte per materie e gruppi di materie costituenti classi di con corsi a cattedre e posti di ruolo ordinario, ai sensi delle tabelle B, C, D ed E annesse al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè della tabella C/1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.
Il Ministro per la pubblica istruzione, i provveditori agli studi e, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 8, i sovrintendenti scolastici regionali e interregionali approvano con proprio decreto le graduatorie e attribuiscono la dichiarazione di merito di stinto a coloro che abbiano riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100, per una aliquota comunque non superiore al 50% degli aspiranti inclusi in ciascuna graduatoria.
Il passaggio anticipato all'ultima classe di stipendio è attribuito, in base al decreto di cui al precedente comma, dall'organo competente ad emanare gli atti concernenti il trattamento economico e di carriera.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Nella determinazione dei predetti titoli si avrà particolare riguardo al servizio prestato, alla partecipazione ad attività di aggiornamento culturale e professionale e ad attività di sperimentazione, allo svolgimento di incarichi elettivi negli organi collegiali della scuola, all'esito di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento e a posti di personale direttivo e ispettivo della scuola, a pubblicazioni e lavori originali di carattere pedagogico, letterario, scientifico, tecnico e artistico che abbiano attinenza con le discipline insegnate e, in generale, con la funzione docente.
Per il personale di cui al precedente art. 7 il decreto determinerà i titoli valutabili e i relativi punteggi in relazione alla sua particolare funzione.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
i presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro I;
i presidi della scuola media, nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro II;
i direttori didattici della scuola elementare e le direttrici della scuola materna nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro III.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro I: i docenti titolari nei licei-ginnasi, nei licei scientifici, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e professionali di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, già appartenenti al ruolo A, nonchè i docenti titolari nei licei artistici, negli istituti d'arte, nelle scuole magistrali e nelle scuole tecniche di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore;
sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro II: i docenti titolari nelle scuole medie di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, già appartenenti al ruolo B;
sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella D: gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di stenografia e dattilografia titolari negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nelle scuole tecniche, per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, con le permanenze previste per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado; gli insegnanti di applicazioni tecniche, già appartenenti al ruolo C, titolari nelle scuole medie, gli insegnanti già titolari nelle soppresse scuole d'avviamento e non inquadrati in altro ruolo, gli insegnanti elementari e le insegnanti della scuola materna con le permanenze previste per il personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola materna.
Art. 14
#Comma 1
artistica con collocazione atipica
Comma 2
Il personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, già
Gli assistenti delle accademie di belle arti, gli assistenti dei licei artistici, nonchè gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dei corsi normali e dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, sono inquadrati nei ruoli di cui all'annessa tabella G, rispettivamente ai quadri I, II e III.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
I posti di insegnamento di educazione fisica, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma, sono conferiti mediante concorsi distinti a seconda che si tratti di posti in istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado, in licei artistici ed in istituti d'arte, ovvero, di posti in istituti di istruzione secondaria di primo grado.
Sono conformemente previste distinte classi di abilitazione.
Le abilitazioni conseguite
A decorrere dal 1° gennaio 1976 gli insegnanti di educazione fisica, in servizio alla stessa data, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento, avente la scala parametrica e le permanenze previste dalla tabella C, quadro II, conservando la sede di servizio e fatta salva la possibilità del trasferimento per posti relativi alla scuola media.
I posti che si rendano disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, successivamente alla data del 1° gennaio 1976
Analogamente, a decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto ai posti di insegnamento nella scuola media le nomine disposte per effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti))
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
È riconosciuto altresì il diritto ad essere inquadrati ai sensi del precedente comma a coloro che, per gli stessi insegnamenti, siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468; a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonchè ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.
Sono, altresì, iscritti nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro I, gli insegnanti titolari nelle soppresse scuole tecniche e appartenenti al ruolo B, che insegnino in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
Salvo quanto disposto nei commi precedenti e quanto previsto nella nota (2) alla tabella C, per gli insegnamenti relativi a classi di abilitazione o a classi di concorso per le quali era consentito, come titolo di ammissione, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, in alternativa al diploma di laurea o al diploma di istituto superiore, è richiesto, come unico titolo di ammissione, per le abilitazioni
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
La determinazione della classe di stipendio, per il personale inquadrato nei nuovi ruoli ai sensi dei precedenti articoli, nonchè dell'anzianità nella classe stessa, è operata sulla base della anzianità maturata nei ruoli di provenienza, tenuto anche conto dei benefici derivanti da riconoscimenti di servizi ai fini della carriera o da anticipazioni per merito distinto precedentemente conseguite. A tal fine il servizio prestato dagli ispettori tecnici periferici nel ruolo del personale direttivo è valutato nella misura prevista nell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
È fatto salvo, per le decorrenze degli effetti economici, quanto disposto dal successivo art. 19.
L'inquadramento nei nuovi ruoli e l'attribuzione del corrispondente trattamento economico sono disposti per il personale in servizio dal provveditore agli studi.
Agli anzidetti provvedimenti si applicano l'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 578 e l'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito con modificazioni, nella legge 1 novembre 1972, n. 625.
Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale amministrato con contabilità speciale e per quello direttamente amministrato dalle istituzioni educative e scolastiche dotate di personalità giuridica.
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di trattamento economico si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
Gli effetti economici derivanti dal riordinamento dei ruoli e dagli inquadramenti del personale in servizio, di cui ai precedenti articoli, decorrono dal 1 luglio 1976 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascun interessato, e, dal 1 luglio 1977, per l'intero ammontare della medesima maggiore retribuzione.
Art. 20
#Comma 1
per il personale da collocare a riposo
Comma 2
Al personale che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1976 ai 10 luglio 1977 spetta il trattamento di quiescenza sulla base del nuovo trattamento economico, di cui al presente decreto, con le medesime decorrenze agli effetti economici previste per il personale in servizio.
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
I preesistenti ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 1976.
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
Art. 23
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 61, a seguito della deliberazione n. 665 della sezione del controllo in data 13 febbraio 1976