Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre al personale statale;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di consentire al Ministro per il tesoro di avvalersi della disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 370 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Per il pagamento ai dipendenti statali della tredicesima mensilità e della rata di stipendio del mese di dicembre, previsto dall'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, è applicabile anche il sesto comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 32
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 32