Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel commercio e nel turismo per l'approssimarsi di occasioni di intensificazione dell'attività lavorativa nei predetti settori;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria
Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.(1)(2)
((maggiormente rappresentative))
.
Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.(1)(2)
((3))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 febbraio 1978, n. 18 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 novembre 1978, n. 737 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 1979."
Comma 4
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 26 novembre 1979, n. 598 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, concernenti la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo e prorogate con la legge 24 novembre 1978, n. 737, sono ulteriormente prorogate fino alla entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa in materia di
collocamento."
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1977
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - ANSELMI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 29
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 29