DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. 693

Numero 693 Anno 1978 GU 14.11.1978 Codice 078U0693

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che occorre stabilire le modalità e i termini di pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani disciplinati dalla citata legge n. 392 del 1978;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare i relativi provvedimenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze; Decreta:

Art. 1


Dopo l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente art. 34-bis:
"Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, comprese le annualità conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, a norma dell'art. 16-bis, entro venti giorni dall'inizio dell'annualità.
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani stipulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro si considera regolarmente adempiuto ancorchè l'imposta sia stata versata limitatamente ad una annualità. Per il pagamento delle annualità successive si applica la disposizione del precedente comma".

Art. 1-bis

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Comma 1

((Per l'anno 1978 l'imposta di registro relativa al maggiore importo del canone determinato a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere assolto senza penalità purchè il pagamento avvenga entro il 31 gennaio 1979.
Nello stesso termine può essere chiesto il rimborso della maggiore imposta pagata, rispetto a quella dovuta per la variazione del canone conseguente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392))
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Art. 2

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Comma 1


Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani prorogati a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'imposta di registro relativa alla prima annualità di proroga, che decorra da data anteriore al 31 dicembre 1978, deve essere versata entro tale data
((fatto salvo il normale termine di 20 giorni per la registrazione degli atti))
; ove la prima annualità di proroga inizi a decorrere dal 31 dicembre 1978 o da data successiva, l'imposta deve essere versata entro venti giorni dalla data di decorrenza.
Agli effetti del precedente comma la prima annualità si considera decorrente dal 30 luglio 1978 salvo che l'imposta sia stata pagata per un periodo di tempo scadente in data successiva; in questo caso la prima annualità decorre da tale data.

Art. 2-bis

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Art. 2-ter

Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 10 novembre 1978

Comma 4

PERTINI

Comma 5

ANDREOTTI - MALFATTI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 15