DECRETO-LEGGE

D.L. 661/1979 - DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 661

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 661

Numero 661 Anno 1979 GU 31.12.1979 Codice 079U0661

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni intese a mantenere l'attuale flusso di entrate per il Tesoro dello Stato nel settore autostradale evitando nel contempo una sensibile ma soltanto temporanea riduzione dei pedaggi fino all'approvazione della legge di riassetto del settore, nonchè a reperire i fondi necessari per l'adempimento di obbligazioni scadute ed insolute già contratte dalla concessionaria Sara, dichiarata decaduta, ed a disciplinare taluni rapporti, aventi carattere di urgenza, conseguenti alla dichiarazione di decadenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

#

Comma 1


Fino alla data del 31 gennaio 1980 restano confermate le tariffe autostradali attualmente in vigore.
Fino alla data di entrata in vigore della legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51,
((. . .))
sono prorogate le disposizioni dell'art. 1 dello stesso decreto-legge ad eccezione di quelle di cui al primo e quarto comma.
Il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, è così modificato:
"Per le autostrade ove le tariffe previste siano inferiori a quelle adottate sulla rete assentita in concessione alla società "Autostrade" S.p.a. sono applicate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la società "Autostrade" medesima, fatta eccezione per la autostrada Napoli-Salerno. Resta comunque ferma la determinazione delle tariffe di pedaggio ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385, e dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287".

Art. 2

#

Comma 1


L'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere, per far fronte agli oneri di cui al primo comma dell'art. 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, come modificato dalla legge di conversione 6 aprile 1977, n. 106, ulteriori mutui nell'anno 1980, fino ad un ricavo netto di lire 73 miliardi con le modalità ed il rimborso delle rate da parte del Ministero del tesoro, indicati nell'art. 11 dello stesso decreto.

Art. 3

#

Art. 4

#

Art. 5

#

Art. 6

#

Comma 1


L'art. 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è sostituito dal seguente:
"Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'A.N.A.S. alla Sara, il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestata.
Ai fondi così somministrati si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689".
All'art. 11 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è aggiunto il seguente comma:
"Le eventuali disponibilità accertate sulla quota per oneri di carattere generale di cui al comma precedente possono essere utilizzate per far fronte agli oneri previsti dal primo comma del presente articolo. Al soddisfacimento di questi ultimi oneri possono essere altresì destinate le somme affluite alla contabilità speciale di cui all'art. 9 per recupero di crediti, per rimborsi e per contributi già di pertinenza della Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) ed attinenti ai lavori di costruzione delle autostrade A24 e A25".

Art. 7

#

Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

Comma 4

PERTINI

Comma 5

COSSIGA - NICOLAZZI - PANDOLFI - LOMBARDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 20