DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1977, n. 19

Numero 19 Anno 1977 GU 11.02.1977 Codice 077U0019

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dichiarare la decadenza della concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, affidata alla Società autostrade romane ed abruzzesi, per consentire il completamento a cura dell'A.N.A.S. delle opere, sospese dalla concessionaria per gravi difficoltà economiche e finanziarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Per consentire l'ultimazione delle opere indicate nel successivo art. 4 è dichiarata la decadenza della concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Torano-L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica e Torano-Avezzano-Pratola Peligna-Popoli-Pescara, affidata alla Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) e disciplinata dalla convenzione 24 marzo 1973 tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e la concessionaria.

Art. 2

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Comma 1


L'A.N.A.S. succede in tutti i rapporti
((obbligatori))
in corso, costituiti dalla concessionaria, ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni ed ai mutui di cui all'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive integrazioni e modificazioni, ed esclusi quelli concernenti il personale dipendente e quelli derivanti da responsabilità civile per violazione di norme penali
((o da responsabilità comunque accertate))
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Art. 3

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Comma 1


Per far fronte ai più urgenti pagamenti dovuti alle imprese per i lavori effettuati, ai fornitori e ad altri creditori, è assegnata all'A.N.A.S. per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 35 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4

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Comma 1

((L'ANAS è autorizzata ad ultimare i lavori di costruzione dell'autostrada Torano-Popoli-Pescara, compreso il completamento del tratto Celano-Torre dei Passeri.
L'ANAS è autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa Vomano-Alba Adriatica, limitatamente al tracciato Roma-L'Aquila-Caldarola e su una carreggiata del tratto Casale-San Nicola-Caldarola.
Per il tratto Caldarola-Villa Vomano, il proseguimento su una carreggiata, a cura dell'ANAS, dei lavori, che vengono temporaneamente sospesi, è subordinato all'accertamento dell'inesistenza di valide soluzioni alternative di raccordo all'attuale viabilità ordinaria, opportunamente sistemata, al fine di garantire un collegamento funzionale con l'autostrada Adriatica.
All'accertamento di cui sopra procederà la commissione di cui all'articolo 7, entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorsi i quali il Ministro per i lavori pubblici deciderà l'immediata ripresa dei lavori, scegliendo tra le soluzioni eventualmente proposte e la realizzazione delle opere già appaltate.
Per uno dei due fornici della galleria del Gran Sasso, la sospensione dei lavori è subordinata all'accertamento di soluzioni che permettano sicurezza di traffico, adeguata areazione e utilizzazione delle opere già eseguite. Tale accertamento verrà effettuato dalla commissione di cui all'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1


Il direttore generale dell'A.N.A.S. provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2 e per l'esecuzione dei lavori di completamento di cui all'art. 4.
Per la gestione amministrativa e finanziaria dei lavori e per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2, il direttore generale dell'A.N.A.S. esercita, secondo le direttive del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tutti i poteri già spettanti alla concessionaria, secondo le relative procedure.
Può compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione dello stesso consiglio.
Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 4, il direttore generale dell'A.N.A.S. può avvalersi del personale di ruolo a tale compito designato dall'A.N.A.S.
Il direttore generale è, inoltre, autorizzato ad assumere, con contratto a termine, il personale della S.A.R.A. in servizio nel settore delle costruzioni.
((2))

Il contratto avrà scadenza annuale e sarà rinnovabile per un periodo di eguale durata, qualora il direttore generale comunichi, almeno tre mesi prima della scadenza, di volersi avvalere di tale facoltà.
Le condizioni contrattuali saranno fissate in base ai contratti nazionali di lavoro per l'edilizia.
Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di assunzione del personale sopra indicato il direttore generale può avvalersi del personale predetto, riconoscendone la relativa spesa.
Per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2, egli può avvalersi di personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato, comandato ai termini dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
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AGGIORNAMENTO
((2))

Il D.L. 30 dicembre 1979, n.661 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.32, ha disposto (con l'art.3 comma 1) che:" I contratti a termine di cui all'art. 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, possono essere rinnovati, secondo le modalità di cui al sesto comma del citato art. 6 e comunque non oltre il 31 dicembre 1982."

Art. 7

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Comma 1


Per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo, il direttore generale dell'A.N.A.S. sarà affiancato da una commissione tecnico-finanziaria, all'uopo nominata dal Ministro per i lavori pubblici, la quale dovrà esprimere il proprio parere:
a) per il pagamento dei crediti alle imprese esecutrici dei lavori, ai fornitori dei materiali impiegati nella costruzione delle autostrade, nonchè dei crediti relativi alle acquisizioni delle aree, verificando la legittimità ed i titoli delle richieste;
b) per l'esecuzione e il completamento delle opere per realizzare il massimo dell'economia possibile;
c) per la salvaguardia e l'utilizzazione delle opere già eseguite.

Art. 8

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Comma 1


I legali rappresentanti della società già concessionaria sono tenuti a formare l'inventario di tutti i beni di cui al comma sesto del presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a consegnarlo al direttore generale dell'A.N.A.S. entro novanta giorni dalla data predetta.
Entro trenta giorni dalla data suddetta, i legali rappresentanti della società, già concessionaria, debbono, altresì, porre a disposizione del direttore generale dell'A.N.A.S. i libri e le scritture obbligatorie e facoltative da essi tenuti, nonchè a rendergli il conto della gestione relativa al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
La società è obbligata a conservare i suddetti documenti per dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
I legali rappresentanti della società devono, altresì, indicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificatamente tutti i rapporti pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini perentori.
Qualora gli adempimenti di cui ai commi precedenti non vengono espletati oppure siano tardivi o risultino inesatti od incompleti, la società già concessionaria è tenuta a risarcire l'A.N.A.S. dei danni conseguenti.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i legali rappresentanti della società assumono le funzioni di custodi di tutti i beni mobili ed immobili compresi gli impianti, le pertinenze e gli accessori, inerenti alla costruzione ed alla gestione delle autostrade, e sono tenuti, rendendone conto al direttore generale dell'A.N.A.S. a compiere gli atti di ordinaria amministrazione necessari per l'esercizio delle stesse autostrade.

Art. 9

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Art. 10

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Art. 11

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Comma 1

Per far fronte agli oneri conseguenti al subingresso a termini del precedente art. 2 nei rapporti obbligatori in corso compresi i pagamenti per le rate di ammortamento dei mutui scadute a tutto il 31 dicembre 1976, e per il completamento dei lavori, nonchè per provvedere al pagamento dei crediti conseguenti ai rapporti posti in essere dal direttore generale dell'A.N.A.S. ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1976, n. 789, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è autorizzata ad assumere mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, a ciò abilitati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, fino ad un ricavo netto di lire 293 miliardi, ripartito in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1977, di lire 130 miliardi per l'anno 1978, di lire 73 miliardi per l'anno 1979.
I mutui non assunti nell'anno di competenza potranno essere contratti negli esercizi successivi.
I mutui di cui al comma precedente, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi tra l'A.N.A.S. e l'istituto mutuante, con l'intervento del Ministro per il tesoro.
Le convenzioni saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S. di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le rate per il servizio di rimborso dei mutui contratti saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'A.N.A.S., nel cui stato di previsione della spesa il relativo importo dovrà risultare specificatamente vincolato a favore dell'istituto mutuante.
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.
Per i fini previsti dal presente decreto, il direttore generale dell'A.N.A.S. può essere autorizzato, con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S. a ricorrere temporaneamente ad apertura di credito bancario da estinguersi con il ricavo dei mutui contratti a norma del primo comma.
Sui ricavi netti dei mutui che l'A.N.A.S. dovrà annualmente contrarre per il completamento dei lavori di cui al precedente primo comma è riservata una aliquota dell'8% per oneri di carattere generale.
((Le eventuali disponibilità accertate sulla quota per oneri di carattere generale di cui al comma precedente possono essere utilizzate per far fronte agli oneri previsti dal primo comma del presente articolo. Al soddisfacimento di questi ultimi oneri possono essere altresì destinate le somme affluite alla contabilità speciale di cui all'art. 9 per recupero di crediti, per rimborsi e per contributi già di pertinenza della Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) ed attinenti ai lavori di costruzione delle autostrade A24 e A25))
.

Art. 12

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Comma 1

Resta ferma la garanzia dello Stato di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dagli enti indicati da detto art. 9 fino all'intero importo dell'investimento complessivo
((. . .))
risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale.

Art. 13

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Comma 1


Per i mutui contratti o per le obbligazioni emessa all'estero dagli enti di cui all'art. 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, la garanzia dello Stato diventa automaticamente operante su comunicazione di inadempienza del debitore ed all'uopo il comitato del Fondo centrali di garanzia è autorizzato direttamente ad imputare relativi oneri al fondo medesimo, prescindendo da termine di sessanta giorni previsto dal quinto comma dello stesso art. 9.

Art. 14

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Art. 15

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Comma 1

((La dotazione finanziaria del fondo centrale di garanzia per le autostrade è integrata, per l'esercizio finanziario 1977, della somma di lire 55 miliardi, per assicurarne il funzionamento secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382.
Fino all'emanazione di una legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico in difficoltà, che dovrà provvedere anche all'eventuale integrazione della dotazione del fondo centrale di garanzia di cui sopra, e comunque non oltre il 30 giugno 1977, è rinviato il pagamento dei debiti previsti dall'articolo 2 del presente decreto.
Il rinvio di cui al comma precedente non si applica ai crediti delle imprese esecutrici dei lavori, dei fornitori dei materiali impiegati nella costruzione delle autostrade, ai crediti relativi all'acquisizione delle aree, nonchè a quelli di cui al precedente articolo 13))
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Art. 16

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Comma 1


All'onere derivante per capitale, interessi ed accessori dalle operazioni di provvista di fondi di cui al precedente art. 11, si farà fronte per gli anni finanziari 1977 e 1978, con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.
All'onere di lire 35 miliardi e di lire
((55 miliardi))
derivante negli anni finanziari 1976 e 1977 dalla attuazione dei precedenti articoli 3 e 15 si provvede con aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

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Art. 18

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - GULLOTTI - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 18