DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 12 novembre 1979, n. 571

Numero 571 Anno 1979 GU 13.11.1979 Codice 079U0571

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-15 19:20:56

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche ad alcune disposizioni del citato decreto n. 643, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, al fine di uniformarsi alla sentenza della Corte costituzionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze; Decreta:

Art. 1

#

Art. 2

Comma 1

((L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.
L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:
a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;
b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;
c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;
d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;
e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;
f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento"))
.
((1))

Art. 2-bis

#

Art. 2

Comma 1

- bis

Comma 2

((Le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, si intendono riferite agli scaglioni di incremento imponibile previsti dall'articolo 15 dello stesso decreto, come risulta sostituito dal precedente articolo 2.
I comuni nei quali sono stabilite per l'anno 1980 aliquote inferiori a quelle massime possono modificare le misure applicabili nel secondo semestre di tale anno con deliberazione adottata dal consiglio, ai sensi dell'articolo 16 del decreto indicato nel precedente comma, entro il 28 febbraio 1980 ed inviata all'organo di controllo non oltre il 10 marzo dello stesso anno. Copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva deve essere fatta pervenire non oltre il 30 aprile 1980 al Ministero delle finanze che entro il successivo 31 maggio deve pubblicare l'elenco delle nuove aliquote))
.
((1))

Art. 2-ter

#

Art. 2

Comma 1

- ter

Art. 3

#

Comma 1

((Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed a tale data non ancora definiti per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore.
Nella definizione dei rapporti di cui al precedente comma si ha riguardo, per l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'incremento risultante dalla dichiarazione al lordo delle detrazioni di cui all'articolo 14 dello stesso decreto))
.
((1))

Art. 4

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 12 novembre 1979

Comma 4

PERTINI

Comma 5

COSSIGA - REVIGLIO

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 5